Mancato possesso dei requisiti ed escussione provvisoria per sanzione autorità necessario ulteriore motivazione (TAR Sent. N.02789/2012)

Lazzini Sonia 07/12/12
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Per l’escussione della cauzione provvisoria è sufficiente la mancata dimostrazione dei requisiti mentre per la sanzione dell’Autorità, il comportamento deve essere più grave

il potere sanzionatorio da parte dell’Autorità deve riguardare per essere giustificato, sul piano della razionalità e della ragionevolezza, un comportamento più grave ed ulteriore rispetto al mancato possesso dei requisiti, che espone già l’operatore economico partecipante alla gara alla esclusione dalla stessa e alla escussione della cauzione provvisoria (pari al due per cento del valore dell’appalto, come previsto dall’art. 75 del codice degli appalti, oltre all’eventuale prezzo pagato al soggetto che l’ha rilasciata).

Il potere sanzionatorio è strettamente vincolato dal principio di legalità

l’ordinamento attribuisce all’Autorità di Vigilanza il potere sanzionatorio, nel caso in cui vengano rese informazioni non veritiere o forniti documenti non veritieri.

Tale potere sanzionatorio, inoltre, secondo il testo normativo, chiaro in questa parte, è attribuito nei limiti della fissazione di un minimo e massimo della sanzione sia nel caso della sanzione pecuniaria, sia nel caso della sanzione della sospensione dalle gare.

Il potere sanzionatorio è strettamente vincolato dal principio di legalità

Sussiste una violazione dei principi generali in materia sanzionatoria in quanto la resistente Autorità ha adottato la contestata determinazione senza aver proceduto ad un’autonoma valutazione sotto il profilo dell’imputabilità e della gravità della falsità della dichiarazione ascritta alla società ricorrente

Passaggio tratto dalla sentenza numero 2789 del 24 marzo 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

L’art. 1 della legge n° 689 del 24/11/1981, a cui si deve far riferimento quale legge generale in materia di sanzioni amministrative, prevede che nessuno possa essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Il potere sanzionatorio deve essere dunque strettamente esercitato nei limiti del minimo e del massimo indicato.

Inoltre, entro tali limiti, deve essere esercitato secondo i canoni della ragionevolezza e della logicità.

Poiché l’unico presupposto per l’esercizio del potere sanzionatorio ai sensi degli artt. 48 e 6 comma 11 è costituito dalla falsità delle dichiarazioni, è evidente che nella graduazione delle sanzioni debbano essere oggetto di valutazione numerosi aspetti, relativi alla gravità delle falsità riscontrate.

Da tali premesse ne consegue che l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di Vigilanza ha per presupposto non solo la mancanza di un requisito di partecipazione, ma che nella domanda di partecipazione o in altre dichiarazioni effettuate alla stazione appaltante, siano state rese informazioni non veritiere o forniti documenti non veritieri.

Il potere sanzionatorio dell’Autorità presuppone quindi, come sopra evidenziato, un comportamento diverso ed ulteriore dalla mera mancanza di un requisito di partecipazione, comportamento che deve essere oggetto di specifico accertamento da parte dell’Autorità, tenuto conto della gravità delle sanzioni ( sospensione dalle gare e sanzione pecuniaria).

In particolare, rispetto alla falsità delle dichiarazioni, la Autorità di Vigilanza deve effettuare una specifica valutazione, al fine di irrogare e quantificare la sanzione sia della gravità del falso sia della situazione soggettiva della dichiarante.

Poichè emerge con chiarezza dagli atti di causa, né risulta contestato in giudizio, che, nel caso di specie, non è stata operata alcuna valutazione specifica né per la sospensione dalle gare né per la sanzione pecuniaria, la doglianza in esame è fondata, con conseguente accoglimento del proposto gravame e con assorbimento delle altre censure dedotte.

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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