Maltrattamenti in famiglia e “stupro”

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 2.11.2010, confermava la sentenza 21.4.2005 del Tnbunale di Piacenza, che aveva affermato la responsabilità penale in ordine ai reati di cui
agli art. 81 c.p.v. e 609 bis c. p. p. (perché, in più circostanze ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, facendo uso di violenza e minaccia, costringeva la moglie (…) a subire rapporti sessuali a fronte di chiare manifestazioni di volontà contraria – in Piacenza, fino al 26.3.2003
all’art. 572 cod. pen. per avere maltrattato la moglie costringendola a subire rapporti sessuali contro la sua volontà, insultandola, giungendo anche a sputarle addosso, nonché assumendo atteggiamenti aggressivi ed impedendole di uscire dall’ abitazione, tanto da costringerla a scappare dalla stessa attraverso il balcone con l’utilizzo di una scala – in Piacenza, fino al 26.3. 2003 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati ex art. 81 cpv cod. pen. lo aveva condannato alla pena principale complessiva di anni tre, mesi otto di reclusione ed alle pene accessorie di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso lo (…) , il quale ha eccepito – carenza e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della prospettazione difensiva secondo la quale le accuse formulate dalla donna sarebbero state «dettate dal desiderio di disfarsi del marito, solo pochi giorni dopo avere ottenuto il permesso di soggiorno” Sul punto sarebbe stata travisata la testimonianza resa da (…) in servizio presso la Questura di Piacenza, dalla quale emergerebbe appunto il rilascio alla del permesso di soggiorno in data 18 marzo 2003, a fronte della presentazione della denunzia querela avvenuta il successivo 28 marzo;
– incongrua valutazione della circostanza (ritenuta sintomatica di mendacio secondo I’ assunto difensivo) che, in sede di presentazione della denunzia-querela, la donna non aveva riferito di avere ancora i segni di quelle lesioni la cui esistenza aveva fatto certificare, a brevissima distanza di tempo presso il pronto soccorso dell ‘ospedale di Piacenza;
– la mancanza di riscontri alle accuse provenienti dalla parte lesa, che risulterebbero anzi smentite dal fatto che i due fratelli dell’imputato, conviventi nella stessa casa dei coniugi ed i vicini di nazionalità slava non avevano mai percepito urla lamenti o comunque clamori di litigio, né avevano mai udito la donna lamentarsi o piangere per subire violenze;
– l’artificiosità dell’ espediente al quale la donna aveva fatto ricorso per scappare dall’abitazione (la pericolosa discesa dal balcone a mezzo di un scaletta) in una situazione in cui quella avrebbe avuto la possibilità di uscire comodamente dalla porta, tenuto conto che era stata vista più volte da sola fuori casa;
– la erronea determinazione della pena, per non essere stata detratta dal computo complessivo la parte della stessa ritenuta per il reato di cui all’ art. 572 cod. pen, da elidersi in applicazione dell’ indulto di cui alla legge n. 241/2006

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato, poiché tutte le doglianze sono infondate.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere, anche da sola e senza necessità di riscontri esterni, – assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un’accurata indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa (vedi Cass. Sez III10.8.2005, n. 30422 e 29.1.2004 n. 3348; Sez. IV,9.4.2004, n.16860)
Un’ indagine siffatta, nella fattispecie in esame risulta correttamente effettuata, poiché i giudici del merito hanno sottoposto ad un controllo rigoroso le dichiarazioni accusatone rese anche al
dibattimento da (…) ed hanno riconosciuto credibilità alle stesse, razionalmente evidenziando che trattavasi di narrazione coerente e non smentita da in equivoci elementi di segno contrario.
Assolutamente razionali appaiono, infatti, le argomentazioni con le quali la Corte territoriale
– ha confutato la tesi della pretesa strumentalità della denuncia (finalizzata nella prospettazione difensiva, a vedersi garantita la permanenza in Italia e l’assistenza fornita alle donne che denunciano abusi), rilevando l’assenza di qualsiasi elemento idoneo anche soltanto ad ipotizzare che la parte lesa avesse sposato l’imputato all’unico fine di potere emigrare in Italia e con il preordinato intento di liberarsene, accusandolo ingiustamente di gravi fatti delittuosi, immediatamente dopo avere regolarizzato la sua permanenza nel nostro Paese;
ha evidenziato che la mancata indicazione in denuncia della visibilità delle lesioni subito dopo refertate nel certificato medico del 28 marzo 2003 non era stata oggetto di contestazione tanto in sede di incidente probatorio quanto al dibattimento, logicamente argomentando che, tenuto anche contoo che le stesse non si correlavano specificamente all’ultimo episodio di violenza denunziato, l’omesso riferimento alla possibilità. di un riscontro concreto non valeva certo ad inficiare la veridicità delle percosse denunziate;
ha motivatamente svalutate le dichiarazioni testimoniali favorevoli all’imputato, non soltanto considerandole compiacenti per i rapporti di consanguineità e di contiguità ma previa adeguata comparazione con gli elementi di conferma forniti dalle vicende narrate dai testi di accusa;
ha diffusamente illustrata le limitazioni imposte alla liberta della donna di uscire da casa a proprio piacimento e, in una situazione in cui non risulta dimostrato che la porta dell’ abitazione potesse aprirsi dall’interno senza l’uso di chiavi, ha congruamente correlato la necessità della fuga dal balcone ai contenuti delle testimonianze rese dai vicini che avevano ricevuto richiesta di aiuto dalla donna e le avevano prestato assistenza.
La Corte territoriale, in conclusione, non ha mancato di valutare le obiezioni formulate dalla difesa e – previo adeguato raffronto degli elementi di responsabilità acquisiti a carico dell’ imputato con tali obiezioni è razionalmente pervenuta ad un affermazione di colpevolezza sulla base di un apparato argomentativo della cui logicità non e dato dubitare.
Non può costituire vizio denunciabile davanti a questa Corte la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più favorevole valutazione delle risultanze probatorie, inquanto esula dai poteri del giudice di legittimità quello della rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
2. La questione dell’applicazione dell’indulto può essere sollevata, in sede di legittimità, soltanto nel caso in cui il giudice di merito esaminandola l’abbia risolta negando che I’ imputato ne abbia diritto e non invece, quando – come nella fattispecie in esame – al giudice non sia stato sottoposto affatto il problema. L’eventuale applicazione del beneficio va riservata, dunque, al giudice dell’esame.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

 

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Depositata in Cancelleria il 02.11.2010
clicca per leggere l’articolo correlato
Violenza sessuale – La deposizione della persona offesa dal reato può essere assunta quale fonte di prova anche da sola e senza necessità di riscontri esterni
Corte di Cassazione Sez. Feriale Pen. – Sent. del 02.11.2010, n. 38601

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 2.11.2010, confermava la sentenza 21.4.2005 del Tnbunale di Piacenza, che aveva affermato la responsabilità penale in ordine ai reati di cui
agli art. 81 c.p.v. e 609 bis c. p. p. (perché, in più circostanze ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, facendo uso di violenza e minaccia, costringeva la moglie (…) a subire rapporti sessuali a fronte di chiare manifestazioni di volontà contraria – in Piacenza, fino al 26.3.2003
all’art. 572 cod. pen. per avere maltrattato la moglie costringendola a subire rapporti sessuali contro la sua volontà, insultandola, giungendo anche a sputarle addosso, nonché assumendo atteggiamenti aggressivi ed impedendole di uscire dall’ abitazione, tanto da costringerla a scappare dalla stessa attraverso il balcone con l’utilizzo di una scala – in Piacenza, fino al 26.3. 2003 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati ex art. 81 cpv cod. pen. lo aveva condannato alla pena principale complessiva di anni tre, mesi otto di reclusione ed alle pene accessorie di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso lo (…) , il quale ha eccepito – carenza e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della prospettazione difensiva secondo la quale le accuse formulate dalla donna sarebbero state «dettate dal desiderio di disfarsi del marito, solo pochi giorni dopo avere ottenuto il permesso di soggiorno” Sul punto sarebbe stata travisata la testimonianza resa da (…) in servizio presso la Questura di Piacenza, dalla quale emergerebbe appunto il rilascio alla del permesso di soggiorno in data 18 marzo 2003, a fronte della presentazione della denunzia querela avvenuta il successivo 28 marzo;
– incongrua valutazione della circostanza (ritenuta sintomatica di mendacio secondo I’ assunto difensivo) che, in sede di presentazione della denunzia-querela, la donna non aveva riferito di avere ancora i segni di quelle lesioni la cui esistenza aveva fatto certificare, a brevissima distanza di tempo presso il pronto soccorso dell ‘ospedale di Piacenza;
– la mancanza di riscontri alle accuse provenienti dalla parte lesa, che risulterebbero anzi smentite dal fatto che i due fratelli dell’imputato, conviventi nella stessa casa dei coniugi ed i vicini di nazionalità slava non avevano mai percepito urla lamenti o comunque clamori di litigio, né avevano mai udito la donna lamentarsi o piangere per subire violenze;
– l’artificiosità dell’ espediente al quale la donna aveva fatto ricorso per scappare dall’abitazione (la pericolosa discesa dal balcone a mezzo di un scaletta) in una situazione in cui quella avrebbe avuto la possibilità di uscire comodamente dalla porta, tenuto conto che era stata vista più volte da sola fuori casa;
– la erronea determinazione della pena, per non essere stata detratta dal computo complessivo la parte della stessa ritenuta per il reato di cui all’ art. 572 cod. pen, da elidersi in applicazione dell’ indulto di cui alla legge n. 241/2006

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato, poiché tutte le doglianze sono infondate.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere, anche da sola e senza necessità di riscontri esterni, – assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un’accurata indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa (vedi Cass. Sez III10.8.2005, n. 30422 e 29.1.2004 n. 3348; Sez. IV,9.4.2004, n.16860)
Un’ indagine siffatta, nella fattispecie in esame risulta correttamente effettuata, poiché i giudici del merito hanno sottoposto ad un controllo rigoroso le dichiarazioni accusatone rese anche al
dibattimento da (…) ed hanno riconosciuto credibilità alle stesse, razionalmente evidenziando che trattavasi di narrazione coerente e non smentita da in equivoci elementi di segno contrario.
Assolutamente razionali appaiono, infatti, le argomentazioni con le quali la Corte territoriale
– ha confutato la tesi della pretesa strumentalità della denuncia (finalizzata nella prospettazione difensiva, a vedersi garantita la permanenza in Italia e l’assistenza fornita alle donne che denunciano abusi), rilevando l’assenza di qualsiasi elemento idoneo anche soltanto ad ipotizzare che la parte lesa avesse sposato l’imputato all’unico fine di potere emigrare in Italia e con il preordinato intento di liberarsene, accusandolo ingiustamente di gravi fatti delittuosi, immediatamente dopo avere regolarizzato la sua permanenza nel nostro Paese;
ha evidenziato che la mancata indicazione in denuncia della visibilità delle lesioni subito dopo refertate nel certificato medico del 28 marzo 2003 non era stata oggetto di contestazione tanto in sede di incidente probatorio quanto al dibattimento, logicamente argomentando che, tenuto anche contoo che le stesse non si correlavano specificamente all’ultimo episodio di violenza denunziato, l’omesso riferimento alla possibilità. di un riscontro concreto non valeva certo ad inficiare la veridicità delle percosse denunziate;
ha motivatamente svalutate le dichiarazioni testimoniali favorevoli all’imputato, non soltanto considerandole compiacenti per i rapporti di consanguineità e di contiguità ma previa adeguata comparazione con gli elementi di conferma forniti dalle vicende narrate dai testi di accusa;
ha diffusamente illustrata le limitazioni imposte alla liberta della donna di uscire da casa a proprio piacimento e, in una situazione in cui non risulta dimostrato che la porta dell’ abitazione potesse aprirsi dall’interno senza l’uso di chiavi, ha congruamente correlato la necessità della fuga dal balcone ai contenuti delle testimonianze rese dai vicini che avevano ricevuto richiesta di aiuto dalla donna e le avevano prestato assistenza.
La Corte territoriale, in conclusione, non ha mancato di valutare le obiezioni formulate dalla difesa e – previo adeguato raffronto degli elementi di responsabilità acquisiti a carico dell’ imputato con tali obiezioni è razionalmente pervenuta ad un affermazione di colpevolezza sulla base di un apparato argomentativo della cui logicità non e dato dubitare.
Non può costituire vizio denunciabile davanti a questa Corte la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più favorevole valutazione delle risultanze probatorie, inquanto esula dai poteri del giudice di legittimità quello della rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
2. La questione dell’applicazione dell’indulto può essere sollevata, in sede di legittimità, soltanto nel caso in cui il giudice di merito esaminandola l’abbia risolta negando che I’ imputato ne abbia diritto e non invece, quando – come nella fattispecie in esame – al giudice non sia stato sottoposto affatto il problema. L’eventuale applicazione del beneficio va riservata, dunque, al giudice dell’esame.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

 

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Depositata in Cancelleria il 02.11.2010
clicca per leggere l’articolo correlato
Violenza sessuale – La deposizione della persona offesa dal reato può essere assunta quale fonte di prova anche da sola e senza necessità di riscontri esterni
Corte di Cassazione Sez. Feriale Pen. – Sent. del 02.11.2010, n. 38601

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 2.11.2010, confermava la sentenza 21.4.2005 del Tnbunale di Piacenza, che aveva affermato la responsabilità penale in ordine ai reati di cui
agli art. 81 c.p.v. e 609 bis c. p. p. (perché, in più circostanze ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, facendo uso di violenza e minaccia, costringeva la moglie (…) a subire rapporti sessuali a fronte di chiare manifestazioni di volontà contraria – in Piacenza, fino al 26.3.2003
all’art. 572 cod. pen. per avere maltrattato la moglie costringendola a subire rapporti sessuali contro la sua volontà, insultandola, giungendo anche a sputarle addosso, nonché assumendo atteggiamenti aggressivi ed impedendole di uscire dall’ abitazione, tanto da costringerla a scappare dalla stessa attraverso il balcone con l’utilizzo di una scala – in Piacenza, fino al 26.3. 2003 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati ex art. 81 cpv cod. pen. lo aveva condannato alla pena principale complessiva di anni tre, mesi otto di reclusione ed alle pene accessorie di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso lo (…) , il quale ha eccepito – carenza e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della prospettazione difensiva secondo la quale le accuse formulate dalla donna sarebbero state «dettate dal desiderio di disfarsi del marito, solo pochi giorni dopo avere ottenuto il permesso di soggiorno” Sul punto sarebbe stata travisata la testimonianza resa da (…) in servizio presso la Questura di Piacenza, dalla quale emergerebbe appunto il rilascio alla del permesso di soggiorno in data 18 marzo 2003, a fronte della presentazione della denunzia querela avvenuta il successivo 28 marzo;
– incongrua valutazione della circostanza (ritenuta sintomatica di mendacio secondo I’ assunto difensivo) che, in sede di presentazione della denunzia-querela, la donna non aveva riferito di avere ancora i segni di quelle lesioni la cui esistenza aveva fatto certificare, a brevissima distanza di tempo presso il pronto soccorso dell ‘ospedale di Piacenza;
– la mancanza di riscontri alle accuse provenienti dalla parte lesa, che risulterebbero anzi smentite dal fatto che i due fratelli dell’imputato, conviventi nella stessa casa dei coniugi ed i vicini di nazionalità slava non avevano mai percepito urla lamenti o comunque clamori di litigio, né avevano mai udito la donna lamentarsi o piangere per subire violenze;
– l’artificiosità dell’ espediente al quale la donna aveva fatto ricorso per scappare dall’abitazione (la pericolosa discesa dal balcone a mezzo di un scaletta) in una situazione in cui quella avrebbe avuto la possibilità di uscire comodamente dalla porta, tenuto conto che era stata vista più volte da sola fuori casa;
– la erronea determinazione della pena, per non essere stata detratta dal computo complessivo la parte della stessa ritenuta per il reato di cui all’ art. 572 cod. pen, da elidersi in applicazione dell’ indulto di cui alla legge n. 241/2006

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato, poiché tutte le doglianze sono infondate.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere, anche da sola e senza necessità di riscontri esterni, – assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un’accurata indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa (vedi Cass. Sez III10.8.2005, n. 30422 e 29.1.2004 n. 3348; Sez. IV,9.4.2004, n.16860)
Un’ indagine siffatta, nella fattispecie in esame risulta correttamente effettuata, poiché i giudici del merito hanno sottoposto ad un controllo rigoroso le dichiarazioni accusatone rese anche al
dibattimento da (…) ed hanno riconosciuto credibilità alle stesse, razionalmente evidenziando che trattavasi di narrazione coerente e non smentita da in equivoci elementi di segno contrario.
Assolutamente razionali appaiono, infatti, le argomentazioni con le quali la Corte territoriale
– ha confutato la tesi della pretesa strumentalità della denuncia (finalizzata nella prospettazione difensiva, a vedersi garantita la permanenza in Italia e l’assistenza fornita alle donne che denunciano abusi), rilevando l’assenza di qualsiasi elemento idoneo anche soltanto ad ipotizzare che la parte lesa avesse sposato l’imputato all’unico fine di potere emigrare in Italia e con il preordinato intento di liberarsene, accusandolo ingiustamente di gravi fatti delittuosi, immediatamente dopo avere regolarizzato la sua permanenza nel nostro Paese;
ha evidenziato che la mancata indicazione in denuncia della visibilità delle lesioni subito dopo refertate nel certificato medico del 28 marzo 2003 non era stata oggetto di contestazione tanto in sede di incidente probatorio quanto al dibattimento, logicamente argomentando che, tenuto anche contoo che le stesse non si correlavano specificamente all’ultimo episodio di violenza denunziato, l’omesso riferimento alla possibilità. di un riscontro concreto non valeva certo ad inficiare la veridicità delle percosse denunziate;
ha motivatamente svalutate le dichiarazioni testimoniali favorevoli all’imputato, non soltanto considerandole compiacenti per i rapporti di consanguineità e di contiguità ma previa adeguata comparazione con gli elementi di conferma forniti dalle vicende narrate dai testi di accusa;
ha diffusamente illustrata le limitazioni imposte alla liberta della donna di uscire da casa a proprio piacimento e, in una situazione in cui non risulta dimostrato che la porta dell’ abitazione potesse aprirsi dall’interno senza l’uso di chiavi, ha congruamente correlato la necessità della fuga dal balcone ai contenuti delle testimonianze rese dai vicini che avevano ricevuto richiesta di aiuto dalla donna e le avevano prestato assistenza.
La Corte territoriale, in conclusione, non ha mancato di valutare le obiezioni formulate dalla difesa e – previo adeguato raffronto degli elementi di responsabilità acquisiti a carico dell’ imputato con tali obiezioni è razionalmente pervenuta ad un affermazione di colpevolezza sulla base di un apparato argomentativo della cui logicità non e dato dubitare.
Non può costituire vizio denunciabile davanti a questa Corte la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più favorevole valutazione delle risultanze probatorie, inquanto esula dai poteri del giudice di legittimità quello della rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
2. La questione dell’applicazione dell’indulto può essere sollevata, in sede di legittimità, soltanto nel caso in cui il giudice di merito esaminandola l’abbia risolta negando che I’ imputato ne abbia diritto e non invece, quando – come nella fattispecie in esame – al giudice non sia stato sottoposto affatto il problema. L’eventuale applicazione del beneficio va riservata, dunque, al giudice dell’esame.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

 

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Depositata in Cancelleria il 02.11.2010

Corbi Mariagabriella

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