La Corte di cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 2074/2026 (pubblicata il 31 gennaio 2026), interviene su una controversia che coinvolge una giudice onoraria di tribunale e il Ministero della giustizia, ponendo al centro questioni di grande rilievo sistematico. La decisione non affronta ancora il merito delle pretese economiche avanzate, ma segnala la presenza di nodi interpretativi e processuali tali da richiedere l’eventuale intervento delle Sezioni Unite. L’ordinanza si colloca in un quadro complesso, in cui si intrecciano diritto interno, normativa eurounitaria e contrasti giurisprudenziali sullo status della magistratura onoraria. Il punto di forza del provvedimento è proprio la capacità di evidenziare che, dietro la domanda di trattamento retributivo, si nasconde una questione più ampia: la definizione dei confini tra magistratura professionale e onoraria e la tutela dei diritti fondamentali derivanti dall’ordinamento europeo. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni.
Indice
- 1. La nozione di “lavoratore” e la tutela eurounitaria
- 2. Comparabilità con il magistrato togato e discriminazione
- 3. Stabilizzazione e impatto della sentenza “Pelavi”
- 4. Il nodo della giurisdizione e la rimessione alle Sezioni Unite
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1. La nozione di “lavoratore” e la tutela eurounitaria
Uno dei temi centrali riguarda la possibilità di qualificare il giudice onorario come “lavoratore” ai sensi delle direttive europee, in particolare della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a termine. La ricorrente sostiene di svolgere prestazioni reali ed effettive, non marginali, sottoposte a direttive organizzative e controlli analoghi a quelli previsti per i magistrati togati. In questa prospettiva, la questione non è solo terminologica, ma incide sull’applicabilità delle clausole di non discriminazione e di prevenzione dell’abuso nella reiterazione di incarichi. L’ordinanza richiama la necessità di verificare se l’attività del magistrato onorario possa rientrare nell’ambito di protezione del diritto dell’Unione, aprendo così un fronte interpretativo che supera i tradizionali schemi del diritto pubblico interno.
2. Comparabilità con il magistrato togato e discriminazione
La Corte d’appello di Venezia aveva escluso la comparabilità tra giudice onorario e magistrato ordinario, valorizzando le profonde differenze strutturali tra le due figure: diverso accesso tramite concorso, diverso regime di esclusività, limiti funzionali e assenza di una vera carriera. Secondo questa impostazione, la clausola di non discriminazione non potrebbe operare perché mancherebbe un termine di paragone omogeneo. Tuttavia, la ricorrente insiste sul fatto che, nella pratica quotidiana, le funzioni esercitate sarebbero spesso indistinguibili da quelle dei togati. L’ordinanza mette in luce proprio questa tensione tra valutazione astratta dello status e valutazione concreta delle mansioni, sottolineando che il tema della comparabilità resta un nodo decisivo e ancora non definitivamente chiarito.
3. Stabilizzazione e impatto della sentenza “Pelavi”
Un ulteriore profilo di interesse riguarda la procedura di conferma prevista dall’art. 29 del d.lgs. 116/2017, considerata dalla Corte territoriale una misura idonea a sanzionare l’abuso di reiterazione. La mancata partecipazione della ricorrente a tale procedura è stata ritenuta sufficiente a interrompere il nesso causale rispetto al danno lamentato. Tuttavia, la Cassazione richiama la recente pronuncia della Corte di giustizia UE nella causa C-253/24, “Pelavi”, che ha affermato come la stabilizzazione non possa essere subordinata alla rinuncia a diritti fondamentali, quali le ferie annuali retribuite. Questo passaggio conferisce all’ordinanza una portata innovativa: il diritto eurounitario impone di guardare con sospetto a meccanismi che, pur presentati come rimedi, rischiano di comprimere tutele essenziali.
4. Il nodo della giurisdizione e la rimessione alle Sezioni Unite
Il punto forse più significativo dell’ordinanza è la questione processuale relativa al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Il Ministero sostiene che controversie di questo tipo, implicando un’equiparazione allo status della magistratura ordinaria, rientrerebbero nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Cassazione, però, evidenzia un quadro giurisprudenziale frammentato, con pronunce divergenti tra Consiglio di Stato e Corte stessa. In particolare, viene sollevato un problema di ordine di esame: se, in casi complessi, la questione di giurisdizione debba precedere necessariamente quella di merito, per evitare decisioni prive di effetti perché rese da un giudice privo del potere di ius dicere. Proprio per questo intreccio di questioni sostanziali e processuali, la Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, chiamate a fornire una risposta di sistema su uno dei temi più delicati del rapporto tra magistratura onoraria e tutela dei diritti europei.
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