L’utilizzo dei software copiati: tra norme e giurisprudenza

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A cura della dott.ssa Serena Biondi

Premessa: definizione di software copiati

I software non originali, pirata dunque, sono secondo la legge” i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)”.

Al fine di evitare le sanzioni, nel prosieguo analizzate, occorre provare la lecita provenienza del software posseduti tramite il contrassegno S.I.A.E o altra prova documentale.

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Si premette inoltre un breve inquadramento normativo relativo ai software

L’articolo 2, numero 8, della Legge sul diritto d’Autore

tutela “i programmi per elaboratori in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato della creazione intellettuale dell’autore” con una specifica:” restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce”.

Quindi la tutela autorale protegge qualsiasi forma di codice sorgente o di codice oggetto ma non le idee ed i principi alla base di detti codici di un programma.

Ebbene, l’articolo 171 bis della Legge sul diritto d’Autore

prevede le seguenti sanzioni: la pena da tre mesi a sei anni di reclusione, oltre alla multa da 2.582 a 15.493 euro, per chi abusivamente duplichi, per trarne un profitto, programmi per elaboratore o, per le stesse ragioni importi, distribuisca, venda o detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori.

L’illecito penale scatta dunque se vi è non solo il possesso del programma pirata ma anche lo scopo imprenditoriale o commerciale.

Anno 2018: si pronuncia la cassazione penale

A proposito di del reato sopra menzionato si è espressa, tra le altre, la CASSAZIONE PENALE CON SENTENZA N. 30047 DEL 2018

Con detta pronuncia, i Supremi Giudici hanno stabilito che affinché possa integrarsi il reato previsto dall’articolo 171 bis L.d.A. vengono tutelati della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 i programmi per elaboratore risultato di creazione intellettuale, intesi come complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate opzioni, che siano completamente nuove o che comunque forniscano un apporto innovativo nel settore, dando vita a soluzioni diverse o migliori rispetto a quelle già esistenti.

Nella sentenza in analisi si legge inoltre che il reato di cui all’articolo 171 bis L.d.A. non si configura se la detenzione o l’utilizzazione di software copiati sia opera di un libero professionista in quanto, come già chiarito nell’inquadramento del presente scritto, affinché il reato venga in essere è necessario il fine commerciale od imprenditoriale previsto dalla norma.

A tal proposito si riporta la chiarissima massima della sentenza in analisi: “Mentre non integra il reato di cui all’art. 171 bis, comma primo, L. 27 aprile 1941, n. 633, la detenzione ed utilizzazione, nell’ambito di un’attività libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE, non rientrando tale attività in quella “commerciale o imprenditoriale” contemplata dalla fattispecie incriminatrice (l’estensione analogica non sarebbe possibile in quanto vietata ex art. 14 Preleggi, risolvendosi in un’applicazione “in malam partem”), la stessa detenzione ed utilizzazione di programmi software (nella specie Windows, e programmi di grafica, Autocad o Catia) nel campo commerciale o industriale (nella specie, esercente attività di progettazione meccanica ed elettronica nel settore auto motive) integra il reato in oggetto, con la possibilità del sequestro per l’accertamento della duplicazione.”

La Cassazione Penale ha invero affermato che detenere programmi informatici funzionali allo svolgimento dell’attività dei liberi professionisti senza il marchio S.I.A.E., non integra reato, pertanto gli hard disk ed i pc non possono essere sequestrati a fini probatori, tranne se si provi l’abusiva duplicazione di detti programmi per gli scopi oggetto di argomentazione.

Anno 2020: si pronuncia il tribunale di roma

IN DATA 8 GENNAIO 2020, LA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA DEL TRIBUNALE DI ROMA È TORNATA SULLA QUESTIONE, analizzata nel presente scritto, DELL’UTILIZZO, SENZA AUTORIZZAZIONE, DI SOFTWARE DI PROPRIETÀ ALTRUI.

Nel caso di specie, due società leader mondiali nell’ambito dei software per la creazione di contenuti digitali hanno presentato ricorso d’urgenza al Tribunale di Roma per ottenere l’autorizzazione alla descrizione di programmi per elaboratori utilizzati, a loro dire, senza alcuna licenza da parte delle due società editoriali convenute.

A seguito della descrizione effettuata inaudita altera parte, le parti attrici del ricorso, hanno citato nel conseguente giudizio le società convenute per accertare la violazione del proprio diritto d’autore, del diritto d’esclusiva sui marchi associati ai software nonché la sussistenza dell’illecito aquiliano di cui all’articolo 2043 c.c. ovvero dell’illecito di concorrenza sleale di cui all’articolo 2598 c.c.

Solo le domande attoree relative al riconoscimento della violazione del diritto d’autore sono state accolte in quanto le convenute non hanno provato l’uso legittimo di tali programmi; inoltre i Supremi Giudici hanno ritenuto sussistente l’illecito penale ex art. 171 bis L.d.A. avendo accertato dalla descrizione e dalla CTU, l’utilizzo senza licenza dei software oggetto di causa.

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