Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: pubblicato il decreto (D.Lgs. 192/2012)

Redazione 16/11/12
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Stop alle dilazioni dei pagamenti: dal primo gennaio il termine perentorio per effettuarli diventa di 30 giorni e per chi sgarra, interessi super all’8% da sommare al tasso Bce. È quanto stabilisce il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 recante “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 di ieri.

Con questo provvedimento il Governo impone un intervallo massimo entro il quale gli uffici committenti della pubblica amministrazione devono saldare i prestatori d’opera. Il limite previsto è quello di 30 giorni, che potrà essere prolungato fino a 60 giorni, ma solo per casi particolari. L’importante è che tale slittamento sia già previsto nei termini di stipula del contratto e che non venga richiesto, come invece accade, in qualità di proroga per l’impossibilità delle amministrazioni di assolvere ai propri oneri finanziari. Saranno, insomma, esclusivamente le parti contraenti a concedersi reciprocamente ulteriori 30 giorni per il pagamento della prestazione concordata.

Due le tipologie di enti che ricadono sotto questa facoltà di proroga:

a) da una parte le imprese pubbliche che si occupano di immettere nel mercato tra privati merci, prodotti o servizi e dunque svolgono attività comparabile a quella di un’impresa commerciale privata;

b) dall’altra potranno usufruire della “deroga” anche quegli enti che svolgono prestazioni assistenziali di natura sanitaria, dunque ivi inclusi Asl e ospedali.

Trenta i giorni concessi anche per lo svolgimento delle procedure di verifica delle merci vendute o dei servizi erogati,

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