Con questo provvedimento il Governo impone un intervallo massimo entro il quale gli uffici committenti della pubblica amministrazione devono saldare i prestatori d’opera. Il limite previsto è quello di 30 giorni, che potrà essere prolungato fino a 60 giorni, ma solo per casi particolari. L’importante è che tale slittamento sia già previsto nei termini di stipula del contratto e che non venga richiesto, come invece accade, in qualità di proroga per l’impossibilità delle amministrazioni di assolvere ai propri oneri finanziari. Saranno, insomma, esclusivamente le parti contraenti a concedersi reciprocamente ulteriori 30 giorni per il pagamento della prestazione concordata.
Due le tipologie di enti che ricadono sotto questa facoltà di proroga:
a) da una parte le imprese pubbliche che si occupano di immettere nel mercato tra privati merci, prodotti o servizi e dunque svolgono attività comparabile a quella di un’impresa commerciale privata;
b) dall’altra potranno usufruire della “deroga” anche quegli enti che svolgono prestazioni assistenziali di natura sanitaria, dunque ivi inclusi Asl e ospedali.
Trenta i giorni concessi anche per lo svolgimento delle procedure di verifica delle merci vendute o dei servizi erogati,
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