L’obbligo del tirocinio assistito dei mediatori e la sua sospensione nel periodo del lockdown

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Indice:

  1. L’obbligo di formazione dei mediatori civili e commerciali
  2. Le modalità di  svolgimento del tirocinio assistito
  3. La sospensione dell’obbligo nel periodo emergenziale

L’obbligo di formazione dei mediatori civili e commerciali

L’art.4, comma 3 del d.i. 180/2011 così come modificato dall’art. 2, comma 1, del d.i. 145/2011 (1) disciplina il tema della formazione dei mediatori civili e commerciali, prevedendo due diversi percorsi, entrambi obbligatori, in ordine all’aggiornamento professionale degli stessi.

I due percorsi consistono nello svolgimento di specifici corsi di formazione professionale e nell‘assistenza, in qualità di tirocinanti, ad incontri di mediazione tenuti da altri colleghi mediatori professionali.

Il percorso di aggiornamento formativo deve avere una durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolate in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione. Per quanto riguarda, invece, il tirocinio, si prevede l’assistenza a non meno di 20 incontri di mediazione a biennio.

Gli organismi di mediazione regolarmente iscritti nei registri tenuti dal Ministero della Giustizia sono obbligati a consentire ai propri mediatori,  in modo gratuito,  il tirocinio assistito.

Gli organismi di mediazione sono, altresì, tenuti a disciplinare tali tirocini nel proprio regolamento. Vigila sullo svolgimento dei tirocini il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero che si occupa, altresì, della tenuta  gli albi dei mediatori, con la conseguente cancellazione degli stessi in caso di inottemperanza degli obblighi ad essi prescritti.

Modalità di svolgimento del  tirocinio assistito

Il Dipartimento per gli Affari della Giustizia del Ministero, con circolare del 20/12/2011 (2), ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di svolgimento, in concreto, del tirocinio e sullo scopo dello stesso.

Si legge in tale documento che il compimento del tirocinio formativo consiste nell’attività di assistenza diretta da parte del mediatore tirocinante allo svolgimento di taluna delle fasi in cui si articola il percorso di mediazione in presenza delle parti.

L’amministrazione chiarisce, quindi, come il termine “tirocinio” sia utilizzato con l’intento di fare riferimento ad una attività di addestramento pratico alla presenza di altro mediatore regolarmente iscritto.

Si precisa, inoltre, come l’attività del tirocinante debba essere di mera assistenza, senza che allo stesso possa essere richiesto il  compimento di ulteriori attività.

Ciò in ragione della particolare natura della mediazione, che richiede che le parti abbiano ben chiaro a chi spetti il ruolo di conduzione verso la soluzione concordata, anche allo scopo di instaurare  con lo stesso il necessario rapporto di fiducia.

Il Ministero precisa ulteriormente che, proprio per le caratteristiche peculiari di tale attività di formazione, non sia possibile optare per una registrazione della mediazione al fine di una successiva visualizzazione da parte del tirocinante.

Quanto alla cadenza con la quale si devono maturare i tirocini prescritti, la lettera della legge prevede che la partecipazione in forma di tirocinio assistito ad almeno venti casi di mediazione debba essere compiuta nel biennio di aggiornamento. I mediatori iscritti, pertanto,  per ogni biennio successivo alla loro iscrizione, dovranno partecipare ad almeno venti casi di mediazione in forma di tirocinio assistito, calcolando la decorrenza dalla data di iscrizione nell’elenco dell’organismo di mediazione di appartenenza.

La sospensione dell’obbligo nel periodo emergenziale

L’obbligo di tirocinio assistito per i mediatori civili e commerciali è stato sospeso per il periodo del lockdown. In ossequio alle disposizioni governative, infatti, dal 9 marzo all’11 maggio 2020 è stata  disposta la sospensione delle mediazioni e, conseguentemente, dei relativi tirocini.

Con nota del 27/05/2021(3) il Dipartimento per gli Affari della Giustizia, Direzione Generale Affari Interni, Ufficio Ordini Professionali e Albi, ha dato risposta a un quesito in ordine alla proroga di tale sospensione, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria ben oltre il periodo di totale lockdown e attualmente ancora in corso.

La risposta del Dipartimento è stata contraria alla proroga della sospensione.

Osserva, infatti, il dipartimento che le disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 contenute nel DPCM 8 marzo 2020 prevedevano, tra le altre misure,  la sospensione di tutti i corsi professionali e delle attività formative svolte da enti pubblici e da soggetti privati, ferma restando la possibilità di svolgere tali attività a distanza.

Per quanto riguarda la formazione dei mediatori, infatti, lo stesso Dipartimento ritenne che i corsi di formazione per mediatori civili e commerciali potessero essere svolti online, in via del tutto eccezionale, richiedendo tale formazione una presenza personale dei discenti.

In parallelo, se ne deduce che, potendo essere le mediazioni tenute online, nulla impedisca ai mediatori di svolgere il tirocinio con la medesima modalità, fino al termine dell’emergenza sanitaria.

L’esenzione dal tirocinio, quindi, prevista per i mesi del lockdown trovava il proprio fondamento nell’impossibilità, in quel frangente, di assistere a mediazioni in presenza. Con l’avvio delle mediazioni online e dei corsi teorici online, autorizzati dal Ministero, se pur in via del tutto eccezionale, non sussiste più l’esigenza di sospendere tale obbligo formativo, che ben può essere espletato per via telematica.

I mediatori che, nonostante la decurtazione di questo periodo, non siano in regola con l’aggiornamento formativo e con il completamento del tirocinio di 20 casi di mediazione a biennio formativo devono, pertanto, subire la cancellazione dagli elenchi degli organismi presso cui sono iscritti.


Note:

  • 4, comma 3, del d.i. 180/2011 così come modificato dall’art. 2, comma 1, del d.i. 145/2011.
  • Circolare 20 dicembre 2011 – Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011 Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di giustizia
  • Nota del Dipartimento per gli affari della Giustizia, direzione generale affari interni, ufficio ordini professionali e albi del 27/05/2021.
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.)

Avv. Elena Laezza

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