Lo strumento dell’associazione temporanea (o raggruppamento temporaneo) può essere utilizzato anche da imprese che, possedendo già individualmente tutti i requisiti, non abbiano bisogno di associarsi per essere qualificate? supposta l’ammissibilità di un’

Lazzini Sonia 26/06/08
Scarica PDF Stampa
Il “codice dei contratti” (d.lgs. n. 163/2006 e s.m.) all’art. 37, comma 12, dispone che « In caso di procedure ristrette o negoziate… l’operatore economico invitato individualmente… ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti»: si ha dunque un elemento testuale che conferma l’ammissibilità di un’a.t.i. della quale almeno un soggetto, e cioè l’impresa capogruppo, possiede requisiti sufficienti per essere ammesso a titolo individuale._ l’ art. 37, comma 12, del “codice”, espressamente consente all’impresa già qualificata di “cooptare”, quali mandanti, altre imprese, per presentare un’offerta congiunta.: ma va ricordato anche il comma 9 dello stesso art. 37, a norma del quale «è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta». Il principio della immodificabilità si applica dunque solo a partire dall’offerta.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 125 del 22 aprile 2008 , emessa dal Tar Umbria Perugia per la particolare fattispecie in essa discussa.
  
Intanto questo primo passaggio appare molto interessante:
 
< La ricorrente sostiene che detto strumento appare concepito dal legislatore allo scopo precipuo di consentire una maggiore partecipazione alle gare, aprendole anche a soggetti che singolarmente non raggiungano la pienezza dei requisiti. Far associare anche imprese che posseggano individualmente tutti i requisiti significherebbe tradire la finalità della norma e produrre l’effetto contrario, restringendo il numero dei concorrenti invece che allargarlo.
 
Il Collegio osserva che la tesi è suggestiva, ma accogliendola si introdurrebbe una clausola limitativa che non è rinvenibile nella legge.
 
Di più: il “codice dei contratti” (d.lgs. n. 163/2006 e s.m.) all’art. 37, comma 12, dispone che « In caso di procedure ristrette o negoziate… l’operatore economico invitato individualmente… ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti». Si ha dunque un elemento testuale che conferma l’ammissibilità di un’a.t.i. della quale almeno un soggetto, e cioè l’impresa capogruppo, possiede requisiti sufficienti per essere ammesso a titolo individuale.
 
4.2. La disposizione ora richiamata permette altresì di superare il dubbio se l’associazione di imprese tutte qualificate o qualificabili ricada comunque nel divieto di “intese anticoncorrenziali” di cui alla legge n. 287/1990, art. 2, richiamato anche dal capitolato di gara proprio con riferimento alle associazioni d’impresa.
 
Vi è, infatti, una pronuncia espressa del legislatore circa la legittimità di tale formula associativa.
 
D’altra parte, è quanto meno dubbio, in linea di massima, che l’associazione formata per un singolo contratto – tanto più se d’importo non eccezionalmente elevato – rientri nella previsione della legge antitrust, la quale vieta «le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante». La norma contiene due termini (“consistente” e “rilevante”) che non sarebbero pertinenti nella concreta fattispecie.
 
E ancora, si nota che le due imprese associate hanno presentato un’offerta che è risultata la meno onerosa dal punto di vista economico e la meglio apprezzabile dal punto di vista tecnico, superando così quelle della seconda e della terza classificata (che pure sono, a detta della ricorrente, imprese primarie a livello internazionale nel settore, non meno delle due aggiudicatarie). Almeno de facto, dunque, non si può dire che l’associazione fra BETA e BETA BIS abbia prodotto effetti distorsivi del mercato.>
 
Ma non solo
<. In sede di discussione la difesa della ricorrente ha affacciato la tesi che la potestà di “cooptazione” di cui all’art. 37, comma 12, possa essere esercitata dall’impresa capogruppo solo nei confronti di imprese che siano rimaste estranee alla fase di qualificazione. Ciò in quanto il comma 12 attribuisce alle imprese già qualificate la facoltà di assumere il ruolo di mandatarie e non quello di mandanti.
 
Il Collegio ritiene di respingere questa tesi. Il comma 12 va interpretato nel senso che, qualora venga formata un’a.t.i. fra imprese qualificate e imprese non qualificate, può essere capogruppo solo un’impresa già qualificata. Ma questo non vuol dire che non possa esservi, accanto ad una mandataria già qualificata, una mandante parimenti qualificata.
 
A tacer d’altro, vale l’osservazione che nessuna impresa che abbia ottenuto la qualificazione è tenuta a presentare l’offerta, se non vuole farlo. Pertanto, se l’impresa qualificata può rinunciare a presentare l’offerta, a fortiori può decidere di limitarsi al ruolo di mandante, associandosi ad altra impresa che abbia i titoli per assumere il ruolo di capogruppo.
 
4.5. Per i profili sin qui esaminati, il ricorso va respinto.>
 
Da ultimo, si legga:
  
E’ corretto affermare che in caso di licitazione privata le imprese qualificatesi separatamente non possono poi riunirsi ai fini della presentazione dell’offerta.?vige l’obbligo di ricorrere all’aggiudicazione provvisoria?
 
Si può sostenere la tesi dell’ammissibilità della riunione di imprese prequalificatesi separatamente in quanto nelle procedure indette con il metodo della licitazione privata (oggi “procedure ristrette”), gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. _ Pur in presenza di una sostanziale unitarietà del procedimento di evidenza pubblica che si apre con la pubblicazione del bando per concludersi con l’aggiudicazione definitiva, in tali procedure la fase di prequalificazione assolve all’esclusiva funzione di accertare il possesso dei requisiti di partecipazione (con la conseguente selezione delle imprese da invitare) ed è distinta dalla gara vera e propria, in cui a seguito delle lettere di invito vengono presentate le offerte._La disciplina vigente si limita a richiedere che alla presentazione dell’offerta siano ammesse imprese già selezionate nella fase di prequalificazione, ma non impedisce a queste ultime di associarsi temporaneamente in vista della gara, posto che l’a.t.i. non estingue la soggettività delle imprese già qualificate e che, quindi, il raggruppamento non può definirsi quale soggetto diverso da quelli invitati._ L’ammissibilità del raggruppamento di imprese qualificatesi separatamente non può derivare da un eventuale uso distorto di tale strumento: a fronte di fattispecie, in cui si può ipotizzare che il raggruppamento delle imprese maggiori riduca l’effettiva concorrenza e incida negativamente sull’interesse della stazione appaltante a poter contare su un numero più ampio di offerte, si può presentare il diverso caso dell’introduzione con la lettera di invito di elevati requisiti, richiesti anche solo ai fini della valutazione dell’offerta, che fanno sorgere la necessità di riunione di soggetti già qualificati in modo separato e tale riunione può avere effetti pro-competitivi per impedire che i requisiti elevati finiscano per restringere l’effettivo ambito della competizione_ E’ errata la tesi secondo cui l’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria costituirebbe un onere, e non una mera facoltà, per i concorrenti di una procedura di gara.
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 588 del 20 febbraio 2008 inviata per la pubblicazione in data 25 febbraio 2008 emessa dal Consiglio di Stato
 
Il quesito sottoposto al Supremo Giudice amministrativo è il seguente:
 
Ciò comporta che la Sezione sia ora chiamata ad esaminare in modo specifico la disciplina degli appalti pubblici di lavori per risolvere la questione della possibilità, per due o più concorrenti individualmente prequalificatesi, di concorrere in ATI alla successiva gara mediante la presentazione di un’offerta congiunta
 
Leggiamo il seguente passaggio:
 
< L’art. 13 della legge n. 109/94, vigente al momento dello svolgimento della procedura, consente la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di concorrenti, i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (comma 5) e vieta qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (comma 5-bis, oggi riprodotto nell’art. 37, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006).
L’art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 554/99 stabilisce che in caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l’impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale capogruppo di imprese riunite.
Da tali disposizioni emerge come il legislatore abbia inteso favorire il fenomeno del raggruppamento di imprese e individuare la presentazione dell’offerta come momento della procedura, da cui scatta il divieto di modificabilità soggettiva della composizione dei partecipanti.>
 
Ma ancor più importante è sapere che:
 
< Tutte le citate disposizioni fanno riferimento all’offerta, che è cosa diversa dalla richiesta di invito, senza ricollegare in alcun modo il principio di immodificabilità soggettiva alla fase della prequalificazione in caso di procedura ristretta.
 
In presenza di disposizioni espresse che non consentono la modifica della composizione dei partecipanti dopo l’offerta e in assenza di analogo divieto per la fase della prequalificazione, deve escludersi che si possa pervenire in via pretoria ad un divieto, non sancito dal legislatore.>
 
Ma non solo
 
< E’, quindi, irrilevante il richiamo al parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 7 febbraio 2003, n. AS251, ove si sottolinea il rischio che il modello del raggruppamento possa evolvere a strumento di collaborazione restrittivo della concorrenza, attuale o potenziale, in quanto detto parere è finalizzato a suggerire alle stazioni appaltanti, “pur nel silenzio della legge”, di “limitare la possibilità di associarsi in RTI da parte di due o più imprese, che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i requisiti finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara”.>
 
Inoltre in tema di obbligo di ricorrere all’aggiudicazione provvisoria, merita segnalare il seguente pensiero espresso dai giudici di Palazzo Spada:
 
 
A cura di *************
 
 
N. 00125/2008 REG.SEN.
 
N. 00106/2008 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso numero di registro generale 106 del 2008, proposto da:
ALFA Laboratory S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti *************** e ****************, con domicilio eletto presso il primo in Perugia, via Alessi, 19;
 
 
contro
 
Aziende Umbre per la Salute (Aus) Soc. consortile per azioni, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bartolo N. 10;
 
 
nei confronti di
 
BETA S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. ****************, ******************, *******************, con domicilio eletto presso l’avv. ********* in Perugia, via Bontempi N. 1; BETA BIS S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. *****************, *****************, con domicilio eletto presso la prima in Perugia, corso Vannucci N. 30;
 
 
per l’annullamento
 
previa sospensione dell’efficacia,
 
– della determinazione dell’Amministratore Unico di Aziende Umbre per la Salute (A.U.S.) – ******à Consortile per Azione, n.14 del 24 dicembre 2007, comunicata alla società ricorrente con nota prot.n. 240 del 28 dicembre 2007, portante l’approvazione dei verbali della gara per "l’affidamento della fornitura di service per l’esecuzione di indagini di laboratorio comprensive di idonee analitiche e preanalitiche per le Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e per gli Ospedali Territoriali delle AA.SS.LL. nn. 2 e 4" e l’aggiudicazione della suddetta gara, nella parte in cui approvando i relativi verbali della Commissione di gara, aggiudica il Lotto n.3 concernente la "fornitura di sistemi completi nuovi di fabbrica e di ultima generazione: strumentazione, reagenti, materiali di consumo (calibratori e controlli) e quant’altro necessario all’attività analitica dei laboratori delle AA.OO. e AA:TT. per l’esecuzione dei test dell’area Coagulazione" al R.T.I. costituito tra BETA spa e BETA BIS spa;
 
– se e per quanto occorrer possa, dei suddetti verbali della Commissione di gara, in particolare nella parte in cui, relativamente al Lotto n. 3, la Commissione medesima non ha proceduto alla determinazione dei criteri motivazionale ai quali attenersi per la valutazione delle offerte tecniche, prima dell’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica, e nella parte in cui la Commissione ha formulato la valutazione tecnica delle offerte presentate dalle società concorrenti ed ha attribuito i relativi punteggi;
 
– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o conseguente anche non cognito
 
e per la condanna
 
della Stazione appaltante al risarcimento del danno patito dalla ricorrente..
   
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Aziende Umbre per la Salute (Aus) Soc. Consortile Per Azioni;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di BETA S.p.A.;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di BETA BIS S.p.A.;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16/04/2008 il Pres. Pier *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
   
FATTO e DIRITTO
 
1. La società ricorrente, ALFA Laboratory s.p.a., ha partecipato alla gara indetta dalla società consortile A.U.S. per la fornitura di materiale di laboratorio a diverse strutture ospedaliere della Regione.
 
In particolare, ALFA Laboratory s.p.a. ha presentato offerta per il lotto n. 3 ("coagulazione").
 
All’esito della gara, il lotto n. 3 è stato aggiudicato all’associazione temporanea (a.t.i.) costituita fra BETA s.p.a. e BETA BIS s.p.a.. L’attuale ricorrente, ALFA Laboratory s.p.a., si è classificata seconda. Terza l’impresa ***************** s.p.a..
 
2. L’esito della gara viene impugnato con il presente ricorso dall’impresa ALFA Laboratory s.p.a., la quale denuncia vari vizi in procedendo e in iudicando nei quali sarebbe incorsa la commissione di gara.
 
Resistono alla gara l’azienda committente, nonché, con separate difese, le due società costituenti l’a.t.i. aggiudicataria.
 
In occasione della trattazione della domanda cautelare, le parti hanno aderito alla definizione immediata della controversia, e il Collegio ritiene di poter procedere in tal senso.
 
3. Con il primo, assorbente motivo del ricorso la ricorrente deduce che l’offerta dell’a.t.i. BETA-BETA BIS avrebbe dovuto essere esclusa.
 
Ciò in quanto in sede di qualificazione le due società (BETA s.p.a. e BETA BIS s.p.a.) si erano presentate distintamente, e di conseguenza erano state invitate alla gara altrettanto distintamente. L’offerta invece è stata presentata in forma associata.
 
La tesi dell’inammissibilità dell’offerta viene sostenuta dalla ricorrente con una pluralità di argomenti, fra i quali: a) il principio della non modificabilità dei soggetti che partecipano alla procedura di gara, per l’intero sviluppo della stessa; b) il divieto di "intese" anticoncorrenziali, di cui all’art. 2 della legge n. 287/1990, richiamato anche nel capitolato di gara, dal quale deriverebbe (secondo la ricorrente) anche la regola per cui non si può costituire un’a.t.i. fra imprese che posseggano individualmente tutti i requisiti di qualificazione, avendo la formula associativa lo scopo esclusivo di consentire la partecipazione alle imprese che raggiungono i requisiti solo associandosi fra loro.
 
4. La contestazione dell’ammissibilità dell’a.t.i. BETA-BETA BIS si può articolare in questioni connesse ma distinte.
 
4.1. La prima questione è se lo strumento dell’associazione temporanea (o raggruppamento temporaneo) possa essere utilizzato anche da imprese che, possedendo già individualmente tutti i requisiti, non abbiano bisogno di associarsi per essere qualificate.
 
La ricorrente sostiene che detto strumento appare concepito dal legislatore allo scopo precipuo di consentire una maggiore partecipazione alle gare, aprendole anche a soggetti che singolarmente non raggiungano la pienezza dei requisiti. Far associare anche imprese che posseggano individualmente tutti i requisiti significherebbe tradire la finalità della norma e produrre l’effetto contrario, restringendo il numero dei concorrenti invece che allargarlo.
 
Il Collegio osserva che la tesi è suggestiva, ma accogliendola si introdurrebbe una clausola limitativa che non è rinvenibile nella legge.
 
Di più: il “codice dei contratti” (d.lgs. n. 163/2006 e s.m.) all’art. 37, comma 12, dispone che « In caso di procedure ristrette o negoziate… l’operatore economico invitato individualmente… ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti». Si ha dunque un elemento testuale che conferma l’ammissibilità di un’a.t.i. della quale almeno un soggetto, e cioè l’impresa capogruppo, possiede requisiti sufficienti per essere ammesso a titolo individuale.
 
4.2. La disposizione ora richiamata permette altresì di superare il dubbio se l’associazione di imprese tutte qualificate o qualificabili ricada comunque nel divieto di “intese anticoncorrenziali” di cui alla legge n. 287/1990, art. 2, richiamato anche dal capitolato di gara proprio con riferimento alle associazioni d’impresa.
 
Vi è, infatti, una pronuncia espressa del legislatore circa la legittimità di tale formula associativa.
 
D’altra parte, è quanto meno dubbio, in linea di massima, che l’associazione formata per un singolo contratto – tanto più se d’importo non eccezionalmente elevato – rientri nella previsione della legge antitrust, la quale vieta «le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante». La norma contiene due termini (“consistente” e “rilevante”) che non sarebbero pertinenti nella concreta fattispecie.
 
E ancora, si nota che le due imprese associate (BETA e BETA BIS) hanno presentato un’offerta che è risultata la meno onerosa dal punto di vista economico e la meglio apprezzabile dal punto di vista tecnico, superando così quelle della seconda e della terza classificata (che pure sono, a detta della ricorrente, imprese primarie a livello internazionale nel settore, non meno delle due aggiudicatarie). Almeno de facto, dunque, non si può dire che l’associazione fra BETA e BETA BIS abbia prodotto effetti distorsivi del mercato.
 
4.3. Altra questione è se, supposta l’ammissibilità di un’a.t.i. composta da soggetti tutti in possesso dei requisiti di qualificazione, siffatta associazione debba presentarsi come tale già in sede di qualificazione o possa essere formata anche in seguito, sino al momento della presentazione dell’offerta.
 
Al riguardo, la ricorrente si è basata sulla decisione del Consiglio Stato, Sez. VI, 8 marzo 2006, n.1267, che aveva affermato la seguente massima: «Non è consentito a due o più imprese concorrenti, individualmente prequalificatesi, di concorrere in a.t.i. allasuccessiva fase di gara mediante la presentazione di un’offerta congiunta, in ragione dell’unitarietà del pro cedimento di evidenza pubblica ed a tutela del principio di concor renzialità ».
 
Anche questo argomento, tuttavia, risulta oggi superato dall’art. 37, comma 12, del “codice”, il quale, come si è visto, espressamente consente all’impresa già qualificata di “cooptare”, quali mandanti, altre imprese, per presentare un’offerta congiunta.
 
Ma va ricordato anche il comma 9 dello stesso art. 37, a norma del quale «è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta». Il principio della immodificabilità si applica dunque solo a partire dall’offerta.
 
E, da ultimo, il Consiglio di Stato (dec. n. 588/2008) ha abbandonato l’orientamento espresso (peraltro sulla base della normativa previgente, meno esplicita sul punto) con la citata decisione n:1267/2006
 
4.4. In sede di discussione la difesa della ricorrente ha affacciato la tesi che la potestà di “cooptazione” di cui all’art. 37, comma 12, possa essere esercitata dall’impresa capogruppo solo nei confronti di imprese che siano rimaste estranee alla fase di qualificazione. Ciò in quanto il comma 12 attribuisce alle imprese già qualificate la facoltà di assumere il ruolo di mandatarie e non quello di mandanti.
 
Il Collegio ritiene di respingere questa tesi. Il comma 12 va interpretato nel senso che, qualora venga formata un’a.t.i. fra imprese qualificate e imprese non qualificate, può essere capogruppo solo un’impresa già qualificata. Ma questo non vuol dire che non possa esservi, accanto ad una mandataria già qualificata, una mandante parimenti qualificata.
 
A tacer d’altro, vale l’osservazione che nessuna impresa che abbia ottenuto la qualificazione è tenuta a presentare l’offerta, se non vuole farlo. Pertanto, se l’impresa qualificata può rinunciare a presentare l’offerta, a fortiori può decidere di limitarsi al ruolo di mandante, associandosi ad altra impresa che abbia i titoli per assumere il ruolo di capogruppo.
 
4.5. Per i profili sin qui esaminati, il ricorso va respinto.
 
5. Passando alle altre censure, conviene dichiarare inammissibile per difetto d’interesse il terzo motivo, con il quale la ricorrente si lamenta del fatto che per il lotto in questione la commissione le abbia assegnato il punteggio di 3,5, a fronte del massimo disponibile di 4, per la voce “certificazioni di qualità aziendale”.
 
In proposito va notato che la ricorrente non contesta la congruità del punteggio assegnato per la medesima voce alle controinteressate. Pertanto, dato e non concesso che la doglianza sia pienamente fondata, essa potrebbe recuperare al massimo 0,5 punti. Il suo punteggio “qualità” passerebbe da 47,50 a 48, ma resterebbe tuttavia inferiore a quello dell’a.t.i. aggiudicataria, che è 48,50. Senza contare che per il punteggio economico il divario è di ben 4,41 punti (40 per l’a.t.i. aggiudicataria, 35,59 per la ricorrente).
 
6. E’ invece fondato il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia la mancata specificazione, da parte della commissione di gara, dei "criteri motivazionali" richiesti dall’art. 83, comma 4, del "codice dei contratti pubblici" (d.lgs. n. 163/2006)
 
L’art. 83 del "codice" prescrive in modo puntuale e dettagliato l’iter di formazione dei giudizi di merito, mediante progressive limitazioni della discrezionalità delle commissioni di gara.
 
In particolare, è prescritto che il bando di gara elenchi i "criteri di valutazione" (ossia gli elementi, o parametri, da valutare), quali ad es. il prezzo, la qualità, i costi di esercizio, la redditività, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, etc., graduandoli in ordine d’importanza e distribuendo fra loro il punteggio totale. Inoltre il bando dovrà prevedere, se del caso, anche eventuali sub-criteri e i rispettivi sub-punteggi.
 
Nella fattispecie, il bando (lettera d’invito) appare correttamente formulato nel rispetto delle suddette prescrizioni, e su questo non vi è controversia.
 
Il comma 4, terzo periodo, dell’art. 83 aggiunge: «La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando».
 
Nella vicenda in esame, la lettera d’invito prevedeva a sua volta che la commissione di gara, dopo l’esame della documentazione amministrativa dei concorrenti, procedesse «alla specificazione dei criteri motivazionali cui si atterrà per l’attribuzione del punteggio per ciascun parametro di valutazione» per poi procedere alla valutazione comparativa delle offerte «sulla base dei parametri di giudizio previsti nella lettera d’invito e dei criteri motivazionali specificati».
 
Ora, la ricorrente espone che in concreto la commissione di gara ha completamente omesso quella previa specificazione dei "criteri motivazionali" che pure era richiesta tanto dalla legge quanto dal bando.
 
Le parti resistenti (la società committente e le controinteressate) sostengono che in concreto la specificazione dei criteri motivazionali non era necessaria, dal momento che i criteri erano già dettagliatamente specificati nella lettera d’invito (bando).
 
7. Sul punto, il Collegio non può che richiamare la propria sentenza 9 aprile 2008, n. 119, pronunciata su analoga controversia riguardante altro lotto della medesima gara.
 
Anche il quel caso, la parte allora ricorrente aveva denunciato la mancata specificazione dei criteri motivazionali di cui all’art. 83, comma 4, del bando.
 
Quel ricorso è stato accolto con ampia motivazione, nella quale si è detto che i criteri motivazionali di cui al comma 4, terzo periodo (alla cui specificazione la commissione è tenuta) sono altra cosa rispetto alle indicazioni che secondo le altre disposizioni dello stesso articolo debbono essere contenute nel bando.
 
Pertanto, il fatto che il bando abbia puntualmente espresso tutte le indicazioni che era suo compito formulare, non esonerava la commissione dallo specificare i criteri motivazionali. Infine, a tutto concedere, nella fattispecie è lo stesso bando a ribadire tale obbligo della commissione.
 
8. In conclusione, il ricorso va accolto, con riferimento al vizio procedimentale evidenziato.
 
Beninteso ciò comporta soltanto la necessità di rinnovare il procedi mento, per quanto di ragione. La domanda risarcitoria non può essere accolta, sia perché non è ancora accertato (e non è compito di questo Collegio accertare) che l’aggiudicazione spetti alla ricorrente, sia perché,allo stato, la parziale rinnovazione del procedimento appare interamente satisfattiva, in relazione al vizio accertato.
 
Quanto alle spese, si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione.
 
P.Q.M.
 
Accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16/04/2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
  
Pier ***************, Presidente, Estensore
 
****************, Consigliere
 
*******************, Consigliere
    
IL PRESIDENTE, ESTENSORE  
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 22/04/2008
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento