Lo stato di salute dell’amministratore della società rappresentante dell’ATI non può essere una valida ragione per ritardare l’invio della documentazione di cui all’articolo 10 comma 1 quater della L. 109/94 s.m.i in quanto l’impresa, nell’ambito della p

Lazzini Sonia 11/01/07
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Sulla possibilità di proroga del termine di cui all’articolo 10 comma 1 quater della L. 109/94 s.m.i., merita di essere segnalato quanto espresso dal Consiglio di Stato con la decisione numero 2714 del 15 maggio 2001:
 
<   La norma va letta allora conciliando i contrapposti interessi, e ritenendo che il termine di dieci giorni è suscettibile di proroga con atto motivato della stazione appaltante ove l’impresa richiedente la proroga comprovi un impedimento a rispettare il termine, impedimento che non deve tuttavia essere meramente soggettivo (p. es. evitabili disfunzioni organizzative interne all’impresa), bensì evidenziare una oggettiva impossibilità, o estrema difficoltà, di rispettare il termine medesimo (p. es., diniego o ritardo nel rilascio della richiesta documentazione da parte dell’ufficio competente>
 
pertanto:
 
<Se è vero che il termine in commento va ritenuto suscettibile di proroga secondo il prudente apprezzamento della stazione appaltante, nel caso in cui l’impresa adduca un impedimento oggettivo a fornire tempestivamente la documentazione, tuttavia stante l’esigenza di celere svolgimento della gara, le richieste di proroga vanno valutate con particolare rigore e possono essere accolte solo nel caso di impedimenti seri, oggettivi, ragionevoli, documentati>
 
nella fattispecie sottoposta all’adito giudice, quindi:
 
<   Tale non appare l’impedimento addotto dall’impresa ricorrente, perché lo stato di salute dell’amministratore della società rappresentante dell’ATI non può essere una valida ragione per ritardare l’invio della documentazione, ove si consideri che:
l’impresa, nell’ambito della propria organizzazione, deve prevedere un sostituto che possa supplire in caso di impedimenti dell’amministratore, e se non provvede in tal senso non può far gravare sui terzi le proprie disfunzioni organizzative;
l’impresa che partecipa ad un appalto di lavori pubblici, sa che può essere destinataria di un controllo a campione, e deve pertanto tempestivamente premunirsi per tale eventualità>
 
a cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2546/2000, proposto da ATI Eredi *** Marziano, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati ***************, ***************** e *****************, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di ************, in Roma, via E. Ghini, n. 66;
contro
Associazione irrigazione est Sesia consorzio di bonifica integrale, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. ***************, ed elettivamente domiciliata presso ***************, in Roma, ********************, n. 46;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Piemonte, sez. II, 22 gennaio 2000, n. 68, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 27 marzo 2001 il consigliere ******************* e uditi l’avvocato ******** per l’appellante e l’avvocato ********* per l’amministrazione appellata;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
   1. L’ATI odierna appellante partecipava alla gara di appalto di lavori pubblici indetta dal Consorzio appellato.
   La stazione appaltante, nel procedere alla verifica a campione di cui all’art. 10, comma 1 quater, L. n. 109 del 1994, richiedeva all’odierna appellante l’invio di documentazione relativa ai requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, nel termine di legge di dieci giorni.
   L’impresa chiedeva la proroga del termine adducendo un impedimento per malattia dell’amministratore dell’impresa capogruppo.
   La stazione appaltante con nota del 21 giugno 1999 disponeva l’esclusione dell’impresa dalla gara per mancato invio nel termine della prescritta documentazione, e l’incameramento della cauzione provvisoria.
   2. Avverso detto provvedimento di esclusione, l’impresa proponeva ricorso al T.A.R. per il Piemonte.
   Il T.A.R. adito, con la sentenza in epigrafe, dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto nel frattempo la stazione appaltante aveva adottato un nuovo provvedimento di esclusione, per mancanza dei prescritti requisiti, provvedimento non tempestivamente impugnato.
   3. Ha proposto appello l’originaria ricorrente, lamentando che:
il termine per impugnare il provvedimento sopravvenuto decorre dalla piena conoscenza di quest’ultimo, e non era ancora decorso al momento del passaggio in decisione del ricorso avverso il primo provvedimento; pertanto, l’interesse al ricorso non sarebbe venuto meno;
nel merito, l’appellante ripropone le censure di cui al ricorso di primo grado, non esaminate dal T.A.R..
   4. L’appello va respinto, e la sentenza di primo grado merita conferma, ancorché con diversa motivazione.
   4.1. Deve ritenersi che il provvedimento sopravvenuto in corso di causa, possa determinare la sopravvenuta carenza di interesse, ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla conoscenza del provvedimento medesimo, e indipendentemente dal decorso o meno dei termini di impugnazione dello stesso.
   Nel caso di specie, il provvedimento sopravvenuto in data 26 agosto 1999 conferma, con motivazione parzialmente diversa, il primo provvedimento di esclusione (del 21 giugno 1999).
   In particolare, la esclusione è motivata in base al duplice rilievo che:
la documentazione giustificativa non è pervenuta nel termine di dieci giorni di cui all’art. 10, co. 1 quater, L. n. 109 del 1994;
la documentazione prodotta evidenzia la mancanza dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
   A fronte dell’atto sopravvenuto, avente una autonoma motivazione, nessuna utilità pratica la ricorrente conseguirebbe dall’accoglimento del ricorso avverso il primo provvedimento, in quanto resterebbe in piedi, sulla base del secondo provvedimento, sia la esclusione dall’appalto, sia l’incameramento della cauzione.
   Sotto tale profilo, corretta si palesa la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
   4.2. Per completezza, osserva il Collegio che, nel merito, è stato corretto l’operato della stazione appaltante, in quanto l’art. 10, co. 1 quater, L. n. 109 del 1993, impone di escludere dalla gara di appalto le imprese che non forniscano la documentazione richiesta entro dieci giorni.
   La norma in commento pone il dubbio esegetico se il termine di dieci giorni sia da ritenere o meno perentorio.
   Da un lato, va considerato che il termine è posto per garantire il celere svolgimento della gara; dall’altro lato, va considerato che non vi è una espressa previsione di perentorietà dello stesso.
   La norma va letta allora conciliando i contrapposti interessi, e ritenendo che il termine di dieci giorni è suscettibile di proroga con atto motivato della stazione appaltante ove l’impresa richiedente la proroga comprovi un impedimento a rispettare il termine, impedimento che non deve tuttavia essere meramente soggettivo (p. es. evitabili disfunzioni organizzative interne all’impresa), bensì evidenziare una oggettiva impossibilità, o estrema difficoltà, di rispettare il termine medesimo (p. es., diniego o ritardo nel rilascio della richiesta documentazione da parte dell’ufficio competente).
   Se è vero che il termine in commento va ritenuto suscettibile di proroga secondo il prudente apprezzamento della stazione appaltante, nel caso in cui l’impresa adduca un impedimento oggettivo a fornire tempestivamente la documentazione, tuttavia stante l’esigenza di celere svolgimento della gara, le richieste di proroga vanno valutate con particolare rigore e possono essere accolte solo nel caso di impedimenti seri, oggettivi, ragionevoli, documentati.
   Tale non appare l’impedimento addotto dall’impresa ricorrente, perché lo stato di salute dell’amministratore della società rappresentante dell’ATI non può essere una valida ragione per ritardare l’invio della documentazione, ove si consideri che:
l’impresa, nell’ambito della propria organizzazione, deve prevedere un sostituto che possa supplire in caso di impedimenti dell’amministratore, e se non provvede in tal senso non può far gravare sui terzi le proprie disfunzioni organizzative;
l’impresa che partecipa ad un appalto di lavori pubblici, sa che può essere destinataria di un controllo a campione, e deve pertanto tempestivamente premunirsi per tale eventualità.
   5. Per quanto esposto, l’appello va respinto.
   Stante la novità delle questioni, appare equo compensare le spese, i diritti e gli onorari del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2001, con la partecipazione di:
*****************    – Presidente
************** – Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani          – Consigliere
**************        – Consigliere
*******************   – Cons. rel. ed est.
 
Il Presidente
 
L’Estensore                                                                           Il Segretario
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il……………………………….
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
 
 
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì………………………………….copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                                                                  Il Direttore della Segreteria

Lazzini Sonia

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