Lo sport nella Legge di Stabilita’ 2018

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La recente Legge di Stabilità 2018 – Legge n. 205 del 27/12/2017 –, dispone anche in materia di diritto dello sport e di tematiche oggettive correlate allo sport stesso. Tre sono gli argomenti trattati: 1) la nuova figura dell’agente sportivo del CONI; 2) le atlete non professioniste; 3) i finanziamenti ai progetti sportivi.

Agenti sportivi del CONI

Nel marzo 2015, con un colpo di spugna avente uno scopo a me a tutt’oggi sconosciuto, la Fifa emanava una direttiva con la quale di fatto archiviava la figura del vecchio “Agente di Calciatori”, portando sul palcoscenico il nuovo emblematico professionista denominato “Procuratore Sportivo”. Circa due mesi dopo, esaminavo e criticavo negativamente le nuove linee guida del supremo organo del pallone, il quale a tutt’oggi legittima l’operato di un nuovo soggetto sprovvisto di qualsivoglia titolo, ovvero di un professionista privo di formazione in materia economica-giuridico-sportiva. Paradossalmente, dal marzo 2015 ad oggi, il fortunato diciottenne “vicino di ombrellone” di Lionel Messi, può diventare il suo procuratore. Non è uno scherzo. Le attuali norme vigenti per la Fifa e analogamente per la Figc, non prevedono alcun esame da superare, non è necessario avere un titolo di studio, è sufficiente aver compiuto la maggiore età e non aver subito condanne inerenti a particolari reati afferenti la frode sportiva e poco altro. Ecco che a distanza di un paio di anni, con il vertiginoso aumentare del contenzioso avanti al Tribunale Federale e al Collegio di Garanzia presso il Coni, qualcuno si accorge che qualcosa non va. Infatti, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità, all’art. 1 comma 373, “E’ istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, al quale dovrà essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di euro 250,00, il soggetto che in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. … omissis … ”

Nella storia del diritto italiano, è la seconda volta che una legge dello stato interferisce in un ordinamento privatistico come quello del diritto dello sport. Widar Cesarini Sforza (1886 – 1965) filosofo-giurista italiano, definiva a ragione il diritto dello sport come il diritto dei privati, per i non addetti ai lavori, da non confondere con il diritto privato. Nella sostanza un vero e proprio ordinamento giuridico privato riconosciuto, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano. In Italia, le federazioni sportive professionistiche che applicano la legge sul professionismo (legge 91/1981), sono solo 4: FIGC (calcio), FIP (pallacanestro), FCI (ciclismo), FIG (golf). Non esistono leggi sul non professionismo. Tralasciando gli statuti e i regolamenti delle federazioni minori, mi limito a prendere in considerazione le norme attualmente vigenti in FIGC, che appunto dal marzo 2015 applicando il regolamento dei Procuratori Sportivi, ha istituito un vero e proprio registro il quale, dopo l’entrata in vigore della recente Legge di Stabilità 2018, appare in netto contrasto con essa. Sono totalmente differenti infatti, i requisiti richiesti per diventare procuratore sportivo per i calciatori, con quelli necessari per diventare agente sportivo del Coni.

Atlete non professioniste

In Italia sono ben oltre 800.000 le atlete considerate dal diritto vigente “non professioniste”. Solo nella pallavolo, ce ne sono più di 280.000 . Senza parlare di tennis, di atletica, di nuoto, di pattinaggio e di molte altre discipline. Quelle “più fortunate”, ovvero per coloro che militano in società sportive o associazioni sportive dilettantistiche di prima fascia, sono definite professioniste di fatto ma non di diritto. E si perché a meno che l’atleta non pratichi discipline come calcio, ciclismo, pallacanestro e golf, queste atlete non possono beneficiare dei vantaggi che la legge sul professionismo offre (legge n. 91 del 23/03/1981). Parlando di tematiche previdenziali, contributive  ed assistenziali, molto spesso purtroppo la carriera delle sportive italiane si presenta fin da subito tutta in salita e, anche le campionesse internazionali del nuoto, del tennis o della pallavolo, sono costrette a fare i conti con questa vecchia legge. In Italia ci sono ad esempio centinaia di atlete, che pur percependo compensi annui per decine di migliaia di euro, non possono essere definite professioniste, non godendo così di tutti quei diritti, di cui invece beneficiano soprattutto i colleghi maschi che hanno sottoscritto contratti con club professionistici. Cosa succederebbe ad una atleta donna che milita in un club di serie A1 di pallavolo, se all’improvviso scoprisse di essere incinta ? Certamente smetterebbe di giocare, non percepirebbe più i compensi pattuiti contrattualmente e forse, dopo il lieto evento, non potrebbe far altro che provare a ricontattare la società di appartenenza con la flebile speranza di essere riaccolta. Fortunatamente, per la prima volta, la nuova Legge di Stabilità 2018, al comma 369 dell’art. 1, ha istituito il FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO, il quale prevede una dotazione per il 2018 di ben 12 milioni di euro, che possono essere utilizzati anche per sostenere la maternità delle atlete non professioniste. A questo punto si tratta solo di attendere di conoscere le modalità per poter accedere al suddetto fondo.

Finanziamenti ai progetti sportivi

Lo stesso “Fondo Unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, di cui alla recente Legge di Stabilità 2018, già richiamato al punto precedente, prevede altresì, il finanziamento di un contributo economico a beneficio di tutti quei soggetti (persone giuridiche, associazioni etc.), meritevoli di aver presentato un progetto destinato a favorire iniziative collegate a: incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili; sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva per i minori (anche attraverso campagne di sensibilizzazione); sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale ed internazionale.

Il fondo in questione ha una dotazione di ben 12.000.000 di euro per il 2018, 7.000.000 di euro per il 2019, 8.200.000 euro per il 2020 e di 10.500.00 euro per il 2021 . Saranno premiati quindi quei soggetti, che presentando al vaglio del CONI un progetto inerente alle casistiche sopra richiamate, riceveranno il parere favorevole e la conseguente delibera da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri emessa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Nell’attesa che siano emanati i relativi decreti attuativi, non posso far altro che esporre qui di seguito alcune considerazioni di carattere oggettivo. In primis, esprimo il mio grande apprezzamento dell’iniziativa concretamente predisposta dal legislatore al fine di sostenere lo sport ma, sull’altra faccia della medaglia, denoto grande discriminazione e disparità in danno dei potenziali soggetti potenzialmente fruitori degli effetti dei progetti stessi.

Non sto parlando di disuguaglianza oggettiva giuridica nei confronti di coloro che riceveranno i contributi, bensì di mancanza di equità, verso quegli enti e quelle persone appartenenti ai vari movimenti sportivi, che comunque mai potranno beneficiare di questa legge. La norma parla chiaro: i progetti presentabili ed accettabili, devono indicare come diretti beneficiari solo: disabili, calciatori, minori e, analizzando bene, il tutto con una netta propensione a vantaggio delle sole donne. Denoto pertanto una netta disparità di trattamento nei confronti: delle persone normalmente abili, dei ciclisti, giocatori di pallavolo, rugbisti, tennisti, giocatori di basket, giocatori di bocce, e di mille altre discipline sportive, degli uomini (a meno che non siano disabili), che non siano calciatori, che non siano minori.

 

 

Prof. Vigo Pierluigi

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