L’Istruzione probatoria

Scarica PDF Stampa
L’istruzione probatoria è quella parte della fase istruttoria che si occupa di raccogliere le prove necessarie al fine di decidere sulle questioni individuate e discusse in sede di trattazione.

Le prove sono i mezzi processuali che occorrono al fine di fornire la dimostrazione dell’esistenza di un fatto dedotto da una delle parti.

L’assunzione delle prove  durante il processo spesso è un momento determinante.

L’articolo 2697 del codice civile, rubricato “Onere della prova” recita:

Chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

Se la parte onerata non fornisce la prova, soccombe nella causa.

In presenza di simili circostanze si parla di onere della prova.

I tipi di prova

La prova può essere:

Diretta

Ha per oggetto il fatto stesso che deve essere provato.

Ad esempio la testimonianza di chi ha la personale conoscenza del fatto.

Indiretta

Ha per oggetto un fatto diverso, chiamato indizio, dal quale, con procedimento logico, può essere dedotto il fatto che deve essere provato.

Contraria

Ha per oggetto l’inesistenza del fatto che deve essere provato dalla controparte.

Ad esempio la testimonianza di chi ha personale conoscenza che il fatto non si è verificato.

Precostituita

La parte ha esclusivamente l’onere di produrla in giudizio, ponendola a disposizione del giudice.

Ad esempio la prova documentale.

 

Non precostituita

Per questo tipo di prova è necessaria un’attività, detta assunzione del mezzo di prova.

Piena

La prova piena è quella che la legge di solito richiede.

Di verosimiglianza

A volte la legge la ritiene sufficiente ed è fondata su modelli di credibilità o di verosimiglianza.

Le deduzioni e le preclusioni istruttorie

Sono controversie instaurate prima dell’1 marzo 2006.

La Legge 353/90 aveva modificato l’articolo 184 del codice di procedura civile, stabilendo che il giudice istruttore, se li dovesse ritenere ammissibili e rilevanti, ammetteva i mezzi di prova e, nella stessa udienza, se le parti lo richiedessero, disponeva un rinvio per la proposizione di altri mezzi di prova, assegnando un termine perentorio entro il quale le parti avevano la facoltà di produrre documenti e indicare altri mezzi di prova, oppure un altro termine, anch’esso perentorio, al fine di indicare una prova contraria.

Se una simile circostanza non si realizzava, si aveva la preclusione delle deduzioni istruttorie.

Dopo la seconda udienza non erano più ammissibili altri mezzi di prova, salva l’ipotesi della rimessione in termini, a norma dell’articolo 184bis del codice di procedura civile, e tranne quando la necessità per la parte sorgesse a seguito dell’ammissione d’ufficio di mezzi di prova.

In presenza di simili circostanze, il giudice istruttore doveva concedere alle parti un altro termine, sempre perentorio, entro il quale le stesse potevano dedurre i mezzi di prova necessari in relazione a quelli disposti d’ufficio.

La formulazione dell’articolo 184, ex Decreto Legge 35/2005, convertito in Legge 80/2005, applicabile ai procedimenti successivi all’1 marzo 2006, prevede che “nell’udienza fissata con l’ordinanza prevista dal settimo comma dell’articolo 183, il giudice istruttore procede all’assunzione dei mezzi di prova ammessi”.

La norma in questione non disciplina più l’udienza di ammissione dei mezzi di prova, perché presuppone che la valutazione di ammissibilità sia stata effettuata nell’ordinanza riservata, della quale all’articolo 183, comma 7, pronunciata fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza dei termini perentori concessi ai sensi dell’articolo 183, comma 6, oppure in un’apposita udienza fissata dal giudice al momento della concessione di alcuni ultimi termini.

I termini prima previsti dalla norma in esame per le deduzioni istruttorie dirette e per le repliche sono confluiti nell’articolo art. 183.

Uguale procedura per quelli concessi dal giudice a seguito dell’assunzione d’ufficio di mezzi di prova da parte dello stesso.

Le controversie instaurate successivamente all’1 marzo 2006, il novellato articolo 183 prevede che nelle cause instaurate successivamente all’1 marzo 2006, se le parti non abbiano completato le difese con il deposito dei rispettivi atti introduttivi.

Anche in relazione ai profili istruttori, ognuna delle parti può richiedere un termine per l’indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti e per l’indicazione della prova contraria e che, all’esito dell’udienza di trattazione, che coincide ora con quella di prima comparizione fissata in citazione, il giudice deve concedere tre termini, dei quali il secondo anche per l’indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti (oltre che per attività relative al thema decidendum) e il terzo per le indicazioni di prova contraria.

Scaduti i termini, non è possibile fare deduzioni istruttorie con il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio la tardività delle stesse, salva l’ipotesi della rimessione in termini, a norma dell’art. 153, e tranne il caso in cui la necessità per la parte sorga a seguito dell’ammissione d’ufficio di mezzi di prova.

Gli organi competenti, l’ oggetto e l’assunzione della prova

Sono organi competenti all’assunzione delle prove il Giudice Istruttore, unica figura o con l’assistenza del consulente tecnico, il Giudice del luogo nel quale la prova va assunta, su delega del Giudice Istruttore, il Collegio, se ne dovesse ravvisare la necessità.

Costituiscono oggetto della prova le circostanze di fatto dedotte dalle parti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni.

In relazione alle prove, vige il principio di disponibilità (art. 115, comma 1).

il giudice “salvi i casi previsti dalla legge”, deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non contestati specificatamente dalla parte costituita (L. 69/2009), in base al principio dispositivo.

Lo stesso, di solito, non può andare alla ricerca dei mezzi che possano utili alla conoscenza dei fatti. deve decidere sulla base delle prove e non utilizzando la sua scienza privata.

L’assunzione deve essere disposta dal giudice con ordinanza, che fissa anche il tempo, il luogo e le modalità.

L’ordinanza  con la quale viene disposta l’assunzione di una prova implica un giudizio di ammissibilità e rilevanza.

È ammissibile quando si può configurare come una delle prove previste dalla legge, proposta secondo le forme e le modalità prescritte quando non esistano specifiche limitazioni alla sua assunzione.

È rilevante quando è utile ai fini dell’accertamento dei fatti di causa.

Le parti possono assistere di persona all’assunzione dei mezzi di prova, come possono assistere i difensori.

Il giudice che procede all’assunzione pronuncia con ordinanza sulle questioni sorte durante l’assunzione stessa.

Volume consigliato

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento