Liquidazione giudiziale dei compensi: il CNDCEC ribadisce l’opportunità del preventivo in forma scritta

Redazione 05/10/12
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Anna Costagliola

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’informativa n. 73 del 3 ottobre scorso, è tornato sul tema dei compensi del professionista, illustrando la normativa sul punto. In particolare, il CNDCEC ricorda che, in attuazione dell’art. 9, co. 2, del D.L. 1/2012 (conv. in L. 27/2012), il Ministero della Giustizia ha emanato il D.M. 20 luglio 2012 n. 140, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia.

Dunque, per la liquidazione giudiziale del compenso ai professionisti non può più farsi riferimento alle tariffe forensi di cui al D.M. 8 aprile 2004, trattandosi di corpus normativo espunto dall’ordinamento dal citato art. 9 del D.L. 1/2012, così come modificato dalla legge di conversione, ma occorrerà attenersi ai nuovi parametri introdotti dal D.M. 140/2012. Lo stesso decreto precisa che i detti parametri trovano applicazione solo «in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso».

Sull’argomento il CNDCEC, con l’informativa in oggetto, ha recato alcune precisazioni. In particolare, premessa la bontà dei contenuti del decreto, si sottolinea l’opportunità e l’importanza dell’elaborazione del preventivo di massima di cui all’art. 9, co. 4, del D.L. 1/2012, in forma scritta. Infatti, ancorchè la forma scritta non sia esplicitamente richiamata da alcuna disposizione normativa, tuttavia il comma 1 dell’art. 6 dello stesso decreto legge prevede che l’assenza della prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso, in ipotesi di ricorso all’autorità giudiziaria.

Infine, con riguardo all’ambito di applicazione temporale della normativa suddetta, il CNDCEC sottolinea che, secondo l’art. 41 del D.M. 140/2012, le liquidazioni giudiziali sulla base dei parametri fissati dal decreto sono quelle successive alla data del 23 agosto 2012, data di entrata in vigore del decreto medesimo. Pertanto, per le liquidazioni giudiziali necessarie alla definizione dei compensi spettanti per incarichi conclusi o assunti prima del 24 gennaio 2012 (data di abrogazione delle tariffe professionali) rimane ferma, conclude il CNDCEC, l’applicazione delle precedenti tariffe professionali.

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