Liquidazione dell’eredità: la procedura

Redazione 12/10/20
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Liquidazione dell’eredità: l’iter da seguire

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Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito (cfr. il paragrafo che precede, 4.8.), l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie, facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie [cfr., in particolare, il punto (3), paragrafo 4.7. del presente capitolo; tra l’altro, in tema di liquidazione dell’eredità accettata con beneficio d’inventario, poiché l’autorizzazione per la vendita di beni al fine di liquidare il patrimonio ereditario è preordinata al solo scopo di valutare la necessità o l’utilità e convenienza della vendita medesima, nessuna rilevanza può avere, sulla validità di detta vendita, la circostanza che la stessa sia stata o meno effettuata in favore delle persone indicate nel provvedimento autorizzativo (così Cass., sez. III, 15 aprile 1993, n. 4469, GCM, 1993, 672)].
Quanto alle passività, l’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione, dove i creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione (essi sono preferiti ai legatari); tra i creditori non aventi diritto a prelazione, l’attivo ereditario sarà poi ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.
Quando l’alienazione abbia per oggetto beni sottoposti a privilegio – o a ipoteca –, i privilegi non si estinguono – e le ipoteche non possono essere cancellate – sino a che l’acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione ut supra determinato.
Naturalmente, qualora per soddisfare i creditori sia necessario comprendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.
Si rammenti, in argomento, come la domanda che il creditore proponga – in un procedimento di liquidazione di eredità beneficiata, per ottenere la soddisfazione del proprio credito – non interrompe (né sospende) il decorso della prescrizione, in quanto il suddetto procedimento, avendo natura di procedimento di giurisdizione volontaria e non costituendo la sede esclusiva di accertamento dei crediti nei confronti dell’eredità, non è, come tale, neanche astrattamente riconducibile – a differenza della domanda di insinuazione nello stato passivo del fallimento – alla tassativa elencazione di atti processuali contenuta nell’art. 2943 c.c.”
(Cass. civ., sez. II, 23 maggio 2017, n. 12950, CED Cassazione, 2017; Cass., sez. II, 30 marzo 2001, n. 4704, GCM, 2001, 631).

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Interessante altresì sin da subito notare come, in tema di riscossione di imposte dirette, l’erede con beneficio d’inventario il quale abbia presentato, ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR, la dichiarazione dei redditi del de cuius ma non abbia provveduto all’autotassazione perché, a seguito di opposizione dei creditori ereditari, aveva iniziato la procedura di liquidazione dell’eredità ai sensi degli artt. 498 e ss. c.c., non è soggetto all’applicazione della soprattassa per il mancato pagamento di dette imposte a norma dell’art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto il conflitto tra la disciplina tributaria (che impone il pagamento del tributo ad una determinata scadenza) e quella codicistica (che vieta all’erede di eseguire pagamenti in favore di creditori durante lo svolgimento della procedura di liquidazione) va risolto in favore di quest’ultima, sia perché le norme del codice civile non distinguono tra crediti ordinari e crediti tributari, sia perché la normativa fiscale non contiene alcuna deroga alla disciplina codicistica, con la conseguenza che anche i crediti tributari debbono essere fatti valere tramite la procedura di liquidazione e che “per il pagamento di essi vige la scadenza codicistica e non quella tributaria”
(Cass., sez. I, 15 maggio 1992, n. 5785, FI, 1992, I,2676).

Il termine per la liquidazione

L’autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all’erede, per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione (cfr., amplius, il paragrafo che precede, 4.8.1.).
Il termine per la liquidazione delle attività ereditarie, in quanto tendente a rimuovere l’inerzia dell’erede – il quale deve comunque provvedere al pagamento dei debiti che gravano sull’eredità –, può essere fissato – non solo per completare una procedura in corso ma – anche per iniziarla: ad esempio, Trib. Ascoli Piceno, 3 dicembre 2001, FI, 2002, I, 3234 ha ritenuto che, non essendovi stata opposizione da parte del creditore ricorrente, trascorso un mese dal compiuto inventario, la richiesta di fissazione del termine riguardasse la liquidazione prevista dall’art. 503 c.c. (ulteriormente, nella stessa pronuncia, ha anche deciso che il decorso del termine ordinatorio, assegnato dal giudice per la notifica all’erede del ricorso per la fissazione del termine per la liquidazione delle attività ereditarie e la formazione dello stato di graduazione – nonché del relativo decreto di convocazione delle parti –, non osta a che il creditore istante possa chiedere ed ottenere la fissazione di una nuova udienza di comparizione).
Il provvedimento di fissazione del termine per la liquidazione dell’eredità beneficiata, previsto dall’art. 500 c.c., ha natura volontaria e non contenziosa e va assunto con ordinanza, impugnabile con reclamo, ove si limiti a concedere o negare le previste disposizioni sull’incontestato presupposto della ricorrenza o meno delle condizioni di legge per la sua adozione; quando, invece, vi siano contestazioni tra le parti, in ordine al diritto dell’istante di chiedere la fissazione del termine o all’obbligo dell’erede di procedere alla liquidazione, la decisione del giudice sul punto viene ad incidere sui diritti soggettivi delle parti, onde il relativo provvedimento, quale che sia la forma adottata, finisce per assumere contenuto sostanziale di sentenza; ad esempio, nella pronuncia che segue è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto “l’ammissibilità dell’appello proposto avverso provvedimento emesso ai sensi dell’art. 500 c.c., avendo rilevato che detto provvedimento aveva non solo la forma, ma anche la natura di sentenza”
(Cass., sez. II, 10 dicembre 2001, n. 15583, GCM, 2001, 2118).

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