L’interruzione del processo proseguito dall’esecutore testamentario

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Sommario: 1. L’interruzione del processo e la posizione del successore universale: una pronuncia del Tribunale di Roma; 2. Il principio di automaticità dell’interruzione; 2.1 L’interruzione non automatica del processo; 2.2 La dichiarazione del procuratore; 3. Le questioni critiche dell’ordinanza: la (opinabile) valenza negoziale della dichiarazione e l’assenza di legittimazione dell’esecutore testamentario alla prosecuzione del processo; 4. La decorrenza del termine per la prosecuzione o riassunzione; 5. La funzione garantistica dell’istituto incontra il limite della tardività dell’azione.

1. L’interruzione del processo e la posizione del successore universale : una pronuncia del Tribunale di Roma

 

L’ordinanza in commento, con la quale è stata dichiarata l’estinzione del giudizio dopo più di due anni dalla morte di una parte per tardiva costituzione dei successori, si basa sul presupposto che alla dichiarazione del decesso del proprio assistito, resa dal procuratore in udienza, deve essere riconosciuta natura negoziale e non di mera scienza anche nel momento in cui questa venga effettuata incidentalmente, ovvero al fine di giustificare il tentativo di introdurre nel giudizio l’esecutore testamentario in sostituzione della parte defunta.

Infatti, l’esecutore non è soggetto legittimato a dare impulso alla prosecuzione quando sussiste, come nel caso di specie, un successore a titolo universale, ovvero un soggetto idoneo a proseguire o riassumere il processo iniziato dal de cuius[1].   

Ne consegue che, anche a seguito di una comunicazione effettuata apparentemente senza intento interruttivo, il processo deve considerarsi interrotto, in virtù di una interpretazione garantistica dell’istituto di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c. ed alla luce di un bilanciamento di poteri ed interessi all’esito del quale prevale la posizione dell’erede.

Sebbene sia stata già individuata una funzione secondaria dell’interruzione nel caso di successione[2]   – e cioè <<la finalità di consentire l’ingresso nel processo di una parte che è coinvolta per effetto della successione, ma nei cui confronti il processo non è mai stato proposto[3]>> – il caso in esame appare, sotto molti profili, davvero singolare tanto da giustificare una rivisitazione delle problematiche elaborate dalla dottrina per vagliarne la tenuta in relazione al caso di specie.

E’ opinione nota e diffusa che il predetto istituto è posto a fondamentale garanzia dell’efficienza della rappresentanza tecnica, dell’effettività del contraddittorio, nonché  dello stesso diritto di difesa racchiuso nell’art. 24 della Costituzione[4]; così come è diffusamente affermato il suo connotato di vicenda anomala del processo, capace di assumere differenti sfumature a seconda del tipo di evento interruttivo, del momento in cui esso si verifica e del soggetto che ne viene colpito[5].

Il legislatore, nella ratio di assicurare la certezza del diritto circa le ipotesi che tecnicamente impongono una momentanea cristallizzazione del potere di azione del giudice e delle parti, si è preoccupato di prevedere che il processo deve essere interrotto – in particolare al fine di rendere possibile una eventuale riassunzione ad opera dei soggetti legittimati – al prospettarsi delle seguenti situazioni[6]:

– morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del rappresentante legale (nonché in caso di cessazione di tale  rappresentanza) prima della costituzione, come previsto nell’art. 299 c.p.c.;

– morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace, previa dichiarazione o certificazione dell’evento secondo le modalità indicate nell’art. 300 c.p.c.;

– morte o impedimento del procuratore, nelle ipotesi in cui la parte si è costituita con il difensore, dal giorno della morte o degli eventi impeditivi indicati nell’art. 301 c.p.c.;

Dunque, dal tenore letterale delle norme ora citate sono sorte significative problematiche relativamente all’operabilità o meno ipso iure dell’interruzione; alla sua decorrenza; alla natura della dichiarazione resa dal procuratore e, infine, alla legittimazione alla prosecuzione e/o riassunzione del processo.

Proprio il peculiare intreccio delle ultime due questioni costituisce il substrato dell’ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. VIII, del 20 Febbraio 2015, incentrata sulla necessità di tutelare il diritto di subentrare nel processo dei successori della parte deceduta dopo la costituzione in giudizio, anche in presenza di una figura – l’esecutore testamentario – che, per le funzioni che il legislatore ha ritenuto di doverle attribuire, potrebbe prima facie apparire legittimata alla prosecuzione.

Il giudicante ha sentito la necessità di plasmare il diritto mediante una presunzione di esistenza dell’elemento volitivo nella dichiarazione del difensore, al fine di renderla idonea a determinare l’interruzione e, conseguentemente, di tutelare la posizione dell’erede, dal momento che, nel caso di specie, i successori avanzavano la pretesa, sia pure a distanza di anni, di entrare nel processo al posto del de cuius, con richiesta di porre nel nulla ogni atto successivo alla dichiarazione e al subentro di chi ha impedito l’arresto del processo. Più in dettaglio, il giudizio era proseguito con la costituzione dell’esecutore testamentario, in quanto, in udienza, il difensore dell’attrice aveva dichiarato la morte di quest’ultima al solo scopo di introdurlo nel processo; su tali basi, il giudice non emise alcun provvedimento di interruzione.

E, di fatto, nessuna applicazione dell’istituto vi sarebbe stata se non si fosse verificato l’ingresso nella causa dei successori (erede universale, una, e legataria, l’altra), i quali eccepivano che,  sin dal momento della  dichiarazione di morte resa in udienza dal difensore, si erano prodotti gli effetti interruttivi.

Per completezza, come si illustrerà in fine, si può già evidenziare che la peculiarità della fattispecie discende anche dalla sorte che ha avuto la causa stessa; poiché gli stessi successori si sono costituiti oltre i termini normativamente concessi per la valida conservazione degli effetti del processo, il giudicante ne ha dichiarato l’estinzione, a norma degli articoli 299, 300 e 305 del codice di procedura civile.

2. Il principio di automaticità dell’interruzione

Per sciogliere i molteplici nodi giuridici che si profilano in un caso come quello de quo  bisogna innanzitutto partire dalla distinzione tra interruzione automatica del processo e interruzione non automatica con le relative conseguenze giuridiche. L’istituto trova applicazione immediata di fronte agli eventi indicati negli artt. 301 c.p.c. e 299 c.p.c. nonché in ipotesi di verificazione dei medesimi eventi riguardanti, questa volta, la parte costituita personalmente, secondo il dettato dell’art. 300 c.p.c., terzo comma. E’ ben vero, però, che l’elenco apparirebbe oggi incompleto, in assenza di riferimenti al terzo comma dell’art. 43 L.F[7], secondo il quale <<l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo[8]>>.

La scelta di non subordinare la produzione dell’effetto interruttivo alla dichiarazione di cui all’art. 300 c.p.c.[9] è funzionale allo scopo di evitare che nelle mani della parte colpita dal fallimento – magari interessata alla prosecuzione del processo, dal quale spera di trarre vantaggio – si concentri il potere di impedire l’interruzione semplicemente sottacendone il presupposto. Essa, inoltre, è espressione di una volontà deflattiva e di accelerazione dei processi che coinvolgono i soggetti dichiarati falliti[10].

Non a caso, nella relazione ministeriale di accompagnamento del d.lvo è scritto che <<in sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l’apertura del fallimento determina l’interruzione di diritto del processo evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex art. 300 c.p.c.>>[11].

A questo punto si deve considerare che ciascuna delle ipotesi sino ad ora individuate integra gli estremi di una fattispecie semplice[12], pertanto la decorrenza dell’interruzione verrà fatta coincidere col momento stesso di verificazione dell’evento. L’evento interruttivo altro non è che il fatto in sé, la morte fisica della persona volendo esemplificare, e l’ordinanza con la quale il giudice dichiara l’interruzione ha natura dichiarativa[13].

Tale rappresentazione del principio di automaticità, coerentemente intrecciato col tessuto costituzionale[14], risponde all’esigenza di conservazione e tutela del diritto di difesa della parte – nonché dello stesso contraddittorio – mediante l’inibizione di ogni attività processuale[15]. E’ bene,  tuttavia, ricordare che un conto è la verificazione dell’evento, altro conto è la conoscenza esterna dello stesso:  dottrina e giurisprudenza, infatti,  si sono più volte scontrate sul delicato tema della distinzione tra dies a quo della interruzione e decorrenza del termine per la prosecuzione o riassunzione ( v. infra § 4).

L’interruzione non automatica del processo

Sul versante delle ipotesi racchiuse nei commi 1, 2 e 4 dell’art. 300 c.p.c., riguardanti la parte costituita ed il contumace, si può osservare il meccanismo diametralmente opposto al principio di automaticità. In questi casi, la mera verificazione dell’evento è condizione necessaria ma non anche sufficiente perché l’interruzione si realizzi, in quanto, trattandosi di una fattispecie complessa, è richiesto un passaggio ulteriore, consistente nella comunicazione dell’evento impeditivo, la quale deve avvenire mediante dichiarazione in udienza o notificazione alle altre parti, ovvero secondo le modalità del comma 4 nel caso di parte dichiarata contumace.

La ratio ispiratrice della operatività “differita” dell’istituto – che rende possibile ed anzi legittima la prosecuzione del processo anche dopo la verificazione dell’evento  –  è collegata  al principio di ultrattività del mandato ad litem, il quale si prospetta come una palese deroga all’art. 1722 comma 4 c.c.[16].

Secondo l’articolo poc’anzi citato, l’incapacità o la morte del mandante – alias la parte assistita e tecnicamente difesa – determina l’estinzione della procura conferita al difensore. Eppure, in caso di morte o di perdita della capacità della parte costituita, la rappresentanza processuale non cessa, bensì sopravvive.

Infatti, come ha avuto recentemente modo di ribadire la Suprema Corte, ai sensi dell’art. 82 c.p.c. le parti devono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente[17] ed è a tale presenza che deve farsi ricorso in ipotesi di morte o incapacità <<in modo che tali eventi non operino automaticamente sul corso della vicenda processuale turbandone l’ordinato svolgimento, col rischio di provocare ingiustificate ripercussioni sostanziali sul diritto dedotto[18]>>.

 

2.2 La dichiarazione del procuratore

E’ evidente, quindi, che un ruolo centrale lo assume l’avvocato della parte colpita dall’evento. A quest’ultimo il legislatore, prevedendo il non-automatismo, ha attribuito un diritto potestativo di rendere noto o meno il decesso del proprio assistito e, conseguentemente, di rendere o meno operativa l’interruzione[19]. Per tale ragione ci si è a lungo interrogati sulla natura della dichiarazione e, più nel dettaglio, sulla necessità che la stessa sia resa con lo specifico intento di produrre l’arresto del processo.

Al riguardo, si può ben dire che la dichiarazione costituisce un atto giuridico, ovvero un comportamento consapevole e volontario che dà luogo ad effetti giuridici.  Notoriamente,  il nostro ordinamento distingue gli atti giuridici in senso stretto dai negozi giuridici e, come ben espresso da autorevole dottrina, <<se l’atto rileva come mero presupposto di effetti preordinati dalla legge, esso appartiene alla categoria degli atti giuridici in senso stretto. Se invece rileva come espressione di volontà diretta alla produzione degli effetti, esso appartiene alla categoria degli atti di volontà, o negozi giuridici[20]>>. Se, tuttavia, l’atto è semplicemente diretto a comunicare ad altri la conoscenza di una situazione, si parla di dichiarazione di scienza.

Posti questi concetti di fondo, si deve dare atto dell’esistenza di un orientamento, risalente agli anni ’50 ed ancora oggi avallato da parte della dottrina e della giurisprudenza di Cassazione[21], che subordina l’applicabilità dell’istituto alla sussistenza dell’elemento intenzionale, ovvero della volontà di produrre proprio l’effetto interruttivo[22] (cd. teoria della dichiarazione negoziale).

Ma, a ben vedere, nonostante i complessi studi effettuati sulla rilevanza della volontà nella interpretazione degli atti processuali – e non solamente in relazione alla dichiarazione del procuratore resa in udienza – un siffatto indirizzo impone una riflessione.

E’ noto come elementi essenziali di un atto processuale siano il contenuto e la forma.  Il contenuto è <<l’elemento soggettivo che l’autore dell’atto trasferisce dal suo pensiero al mondo esterno, rendendolo una manifestazione concreta… L’esternazione del pensiero avviene grazie alla volontà del soggetto, il quale diviene così responsabile dell’intero processo di formazione dell’atto[23]>>.    

La forma, invece, è l’estrinsecazione dell’atto, ovvero <<il suo manifestarsi in un comportamento esteriore oggettivamente individuabile ed apprezzabile[24]>>; essa rappresenta non solamente l’iter procedimentale necessario per porre in essere un atto determinato, bensì è espressione degli elementi essenziali che quel preciso atto deve contenere perché possa essere ricondotto ad una categoria o tipologia.  Sebbene appaiano, prima facie, differenti, i due requisiti sono soggetti ad un elevato livello di connessione, in quanto è proprio la portata del contenuto a determinare la forma di un atto processuale[25].

Il predetto rapporto non è privo di conseguenze per l’indagine de qua. Poiché è il contenuto a predeterminare la specifica forma da utilizzare, l’ordinamento giuridico opta per un controllo esteso solamente alla forma, in quanto essa è già sintesi dell’ulteriore requisito. Sarebbe illogico attivare una apposita procedura di interpretazione dell’elemento soggettivo, quando già il solo controllo formale implica, in virtù della predetta connessione, una sua analisi.

Su tali basi, si deve osservare che una visione obiettiva della dichiarazione del procuratore, svincolata da qualsivoglia qualificazione dell’atto, appare meglio coordinarsi con la prassi adottata dall’ordinamento giuridico. L’unico elemento veramente rilevante deve essere identificato nel rispetto dei requisiti di forma e contenuto imposti dalla legge, nonché nell’idoneità dell’atto processuale al raggiungimento dello scopo al quale è preordinato[26]. Nessun controllo deve essere effettuato sul motivo che ha spinto il dichiarante ad esternare l’evento o, più chiaramente, sull’esistenza della sua volontà di produrre gli effetti, i quali scaturiscono ope legis dall’atto processuale[27]. Pertanto, come efficacemente argomentato da autorevole dottrina – sostenitrice della irrilevanza dell’elemento soggettivo – il problema della interpretazione degli atti processuali non deve esser risolto mediante una indagine della volontà dell’agente, bensì attraverso un esame inerente il rispetto dell’atto di requisiti oggettivi[28].

3. Le questioni critiche dell’ordinanza: la (opinabile) valenza negoziale della dichiarazione e l’assenza di legittimazione dell’esecutore testamentario alla prosecuzione del processo

Ebbene, tenendo presenti le considerazioni poc’anzi rappresentate, occorre domandarsi che valore debba esser attribuito alla dichiarazione del difensore che, in udienza, a verbale, rende noto il decesso della propria assistita, assieme alla notizia della pubblicazione del testamento e del subentro dell’esecutore testamentario. Quid iuris nel momento in cui quello stesso procuratore sostenga in modo esplicito  in un secondo momento di aver dichiarato l’evento morte non per porre il processo in uno stato di quiescenza, bensì per l’introduzione dell’esecutore? Ed ancora, può l’esecutore testamentario esser annoverato tra i soggetti legittimati alla prosecuzione del processo e, dunque, legittimati ad impedire che il processo si fermi in attesa della riassunzione/prosecuzione?

Volendo fornire una soluzione al primo quesito ripercorrendo, in prima battuta,  l’iter logico seguito dal giudice nell’ordinanza, questa non può che essere diversa a seconda che si opti per uno scomponimento della vicenda processuale – frazionandola in singoli momenti – oppure no.

Vale a dire che, considerata in maniera isolata, la circostanza che l’avvocato abbia ufficializzato a verbale il decesso della propria assistita, avendo negato nelle udienze successive l’intento interruttivo, non integra gli estremi della fattispecie complessa, seguendo esclusivamente la  teoria della dichiarazione negoziale. La comunicazione difetterebbe, infatti, del momento volitivo di produzione dell’effetto interruttivo, essendosi verificata la negazione dello stesso ed in ragione della avvenuta prosecuzione del processo, sia pure ad opera di un soggetto diverso dai successori.

Questo ragionamento, da un lato, giustifica il mancato immediato provvedimento di interruzione da parte del giudice, dall’altro rende, però, più difficile la successiva estinzione del giudizio. Infatti, in mancanza di interruzione del processo, il quale è “regolarmente” proseguito, mai si sarebbe potuti arrivare all’estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. . Reinserendo invece la dichiarazione – resa, nel caso in esame, tanto in udienza quanto nella comparsa di costituzione dell’esecutore testamentario – all’interno del quadro completo degli avvenimenti, la decisione presa dal giudice appare chiara. Per poterla comprendere appieno, è necessario, tuttavia, rispondere al secondo interrogativo relativo alla legittimazione dell’esecutore.

L’art. 300 c.p.c., secondo comma, recita che <<…il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo precedente>>; l’art. 299 c.p.c. richiamato, però, si limita ad attribuire il potere di sconfessare l’interruzione del processo a <<coloro ai quali spetta di proseguirlo>>, senza fornire una più precisa indicazione. Ciò nonostante, il riferimento appare, per la maggioranza della dottrina, lapalissiano: la prosecuzione a cura della parte colpita dall’evento,  ovvero la riassunzione, spetta al successore universale, cui l’art. 110 c.p.c. attribuisce la legittimazione processuale [29]. Ancora, la prosecuzione del giudizio deve avvenire nei confronti dell’erede universale, anche quando, per ipotesi,  la res litigiosa sia oggetto di legato testamentario; dunque, il processo dovrà esser considerato  nullo per difetto di contraddittorio ogniqualvolta, dinanzi alla morte di una parte, questo abbia coinvolto solamente il legatario e non vi sia, invece, stata la riassunzione  nei confronti del successore a titolo universale, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.[30].

In assenza di un erede universale potrebbero aprirsi panorami differenti. Si pensi all’ipotesi in cui il successore universale venga citato personalmente in riassunzione – siamo, pertanto,  al di fuori delle disposizioni di cui all’art. 303, comma secondo, c.p.c. –  e, dopo la costituzione, dichiari di aver rinunciato all’eredità. In tali circostanze si potrebbe optare per una valutazione che prescinde dalla individuazione del “vero” prosecutore e considerare anche il “rinunziante” soggetto idoneo allo scopo di far proseguire il giudizio oppure – parificando la citazione in riassunzione nei confronti del non accettante a quella avvenuta nei confronti di un extraneus rispetto alla vicenda – si potrebbe perfino negare alla stessa citazione in riassunzione la ben nota valenza di atto di impulso processuale[31]. Si esamini, altresì, il caso in cui l’accettazione dell’eredità non sia ancora avvenuta: la legittimazione potrà essere attribuita al chiamato all’eredità ai sensi dell’art. 460 c.c. (sebbene in dottrina come in giurisprudenza si sia più volte statuita la mancanza di detta legittimazione in capo ai soli chiamati con attribuzione della stessa in via esclusiva all’erede[32]) ovvero al curatore dell’eredità giacente nominato ex art. 528 c.c.

Forse in simili contesti si potrebbe ricavare una apertura per l’inquadramento di un profilo di legittimazione in capo all’esecutore testamentario, tenuto conto della funzione di esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto e delle facoltà che la legge gli attribuisce.

Ma alla domanda se tali funzioni e poteri possano prevaricare sulla figura del successore a titolo universale, la risposta fornita dal giudice del Tribunale di Roma è negativa. Volendo usare le parole dell’ordinanza, il compito dell’esecutore testamentario è servente rispetto all’eredità e, dunque, <<nel bilanciamento di poteri ed interessi, deve esser considerata prevalente la posizione dell’erede, il quale, secondo consolidata ed autorevole dottrina, è considerato il legittimo proprietario e possessore dei beni dell’eredità>>. 

Questa irremovibile posizione appare avallata anche dalla Suprema Corte, la quale negli anni ’90, si espresse sul tema della legittimazione dell’esecutore, sia pure con riguardo ad un caso diverso: uno dei motivi di ricorso consisteva proprio nella violazione dell’art. 704 c.c. e 110 c.p.c. – in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – in quanto, in sede di rinvio, il processo era stato proseguito dagli esecutori testamentari e non dagli eredi del de cuius, il quale era stato parte del giudizio nelle precedenti fasi[33].

Occorre premettere che la legittimazione processuale dell’esecutore testamentario trova generalmente fondamento nell’art. 704 c.c., con il quale il legislatore ha inteso conferirgli la facoltà di proporre le azioni relative all’esercizio del suo ufficio – durante lo svolgimento della tipica gestione della massa ereditaria – e, dunque, la legittimazione ad agire in giudizio contro i debitori dell’eredità ed a promuovere azioni tendenti all’acquisizione di beni ereditari, tenuto conto anche del fatto che le azioni delle quali tale figura è titolare sono quelle che hanno come scopo immediato l’esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà.

Se è vero quanto appena detto, è altresì vero, però, che la norma recita chiaramente che l’esecutore << …ha la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative all’esercizio del suo ufficio>>.

Soffermando il pensiero sulla parola “promossi” e sul periodo “può esercitare le azioni”, si può osservare come il legislatore abbia inteso confinarne il ruolo processuale nell’alveo dei nuovi giudizi. Completando il sillogismo appena innescato, se l’esecutore è munito di legittimazione solo nell’ambito dei nuovi giudizi allora deve essere  escluso che i giudizi già pendenti in vita del defunto e nei quali questi faceva valere dei crediti verso terzi siano ricompresi tra le azioni relative all’esecuzione dell’ufficio di esecutore testamentario, di fianco a quelle dirette ad accertare i diritti successori delle parti ed ad individuare le persone alle quali l’esecutore deve consegnare i beni e rendere i conti[34].

Ne discende, come gli stessi giudici di legittimità hanno in passato affermato, che l’art. 704 c.c. fa riferimento esclusivamente a  nuove azioni proposte nei confronti dell’eredità e non anche a giudizi di cui il de cuius era stato, in precedenza,  parte, nonché alla facoltà, per l’esecutore, di intervenire  nei giudizi promossi (e, quindi, non in quelli proseguiti) dall’erede.  Infine, perfino le azioni  relative al suo ufficio, a mente del poc’anzi citato articolo,  devono essere differenti, sulla base di tale ragionamento, rispetto a quelle promosse dal de cuius e, naturalmente, per le quali, alla data dell’aperta successione, non sia ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Dunque, si può a questo punto dedurre che, ricollegando il difetto di legittimazione dell’esecutore in presenza di giudizi già pendenti alla problematica concernente la successione del processo, non vi sono dubbi sul fatto che essa non può e non deve essere risolta alla luce dell’art. 704 c.c., visto che il legislatore ne ha racchiuso la disciplina nell’art. 110 c.p.c., il quale, come già precedentemente riportato, prevede che il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

E la preferenza obbligata per le disposizioni contenute nell’art. 110 c.p.c. rispetto a quelle relative alla rappresentanza processuale ex art. 704 cc. deve essere accordata a prescindere dalla circostanza che, di fatto, l’esecutore, ai sensi dell’art. 700 cc. viene nominato dal testatore.

Orbene, rapportando le riflessioni sin qui esposte al caso oggetto dell’indagine, si deve precisare che nessuna valenza merita di essere attribuita alla qualificazione dell’azione introdotta dalla nostra parte attrice deceduta; non è, infatti, significativo verificare se effettivamente questa azione possa esser fatta rientrare tra quelle per le quali l’esecutore testamentario è munito di rappresentanza processuale, in ragione della limitata – alle sole nuove azioni e non anche a giudizi in cui il de cuius aveva la qualità di parte – legittimazione dell’esecutore.

Il pensiero dell’ordinanza in commento sembra ben allinearsi con tali assunti:  infatti, a prescindere dall’azione, la persona legittimata e meritevole della massima tutela è l’erede universale, ovvero la sorella della de cuius, in congiunzione con la nipote[35].

Esclusa, dunque, l’esistenza di un potere di prosecuzione del processo in capo all’esecutore, in favore dell’erede, il Tribunale sembra aver riconosciuto alla dichiarazione del procuratore – sulla base di un ragionamento non ancorato esclusivamente al freddo diritto ma più sensibile alla ratio dell’istituto – quella qualificazione di atto negoziale necessaria ai fini interruttivi. La motivazione di tale ultimo convincimento  non può che essere frutto di una deduzione complessa. Certa, in quanto esplicitata, è la premessa del ragionamento: il giudicante, infatti, collega l’esistenza della voluntas interruttiva della comunicazione alla presunzione di consapevolezza del difensore del difetto di legittimazione dell’esecutore in presenza dei successori della propria assistita.

Una siffatta scelta appare perfettamente rispondente all’orientamento delle Sezioni Unite del 2014 secondo il quale – premesso che le forme di manifestazione dell’evento interruttivo elencate nel comma primo dell’art. 300 c.p.c. hanno carattere tassativo – nel momento in cui il procuratore entra nell’ottica di denunciare il fatto, la manifestazione della sua volontà in tal senso deve necessariamente essere preordinata al conseguimento del fine e dell’effetto tipici dell’interruzione[36].

Eppure, le conclusioni sin qui tratte prestano il fianco ad una evidente critica. Come le  stesse SS. UU. hanno ricordato, l’art. 300 c.p.c. contiene un numerus clausus di forme di manifestazione dell’evento interruttivo. La tassatività dell’elenco e le riflessioni già esposte in merito ai requisiti essenziali dell’atto processuale consentono di far notare, ancora una volta,  come l’iter logico-giuridico ancorato alla teoria negoziale sia, in realtà, molto più tortuoso del necessario. Si è detto, infatti, che l’ordinamento giuridico, in relazione agli atti processuali – nell’alveo dei quali deve certamente esser ricondotta la dichiarazione de qua – propende per una non estensione del controllo anche alla volontà degli effetti, ovvero al processo psicologico prodromico al compimento dell’atto, associando la validità e l’efficacia dello stesso alla sussistenza della forma richiesta.

Ne discende che l’unica concreta verifica che l’organo giudicante è chiamato a compiere concerne la rispondenza dell’atto processuale compiuto dall’avvocato ai requisiti imposti dalla norma.

Fatte tali premesse, si deve ritenere che il mero atto processuale (dichiarativo), per sua conformità al dettato dell’art. 300 c.p.c., ha prodotto l’effetto interruttivo,  indipendentemente dalla circostanza che il nostro difensore sapesse del difetto di legittimazione e quindi sapesse che il processo non sarebbe dovuto proseguire nei confronti dell’esecutore, tenendo conto della elevata probabilità (poi tramutatasi in fatto concretamente avvenuto) che facessero il loro ingresso sulla scena processuale i successori della parte assistita. Non vi era alcuna necessità di indagare oltre, di entrare nella dimensione psicologica dell’autore dell’atto.

La ricostruzione della vicenda nei termini appena indicati, ad ogni modo , non vieta di desumere, sia pure in via prettamente presuntiva e per mera completezza argomentativa, anche una volontà dell’avvocato di produrre l’effetto tipico dell’istituto e non, quindi, quella di introdurre nel giudizio un soggetto non legittimato.

Anzi, a  sostegno delle affermazioni riguardanti l’implicita (ed irrilevante, ai fini della validità ed efficacia dell’atto) esistenza di una simile voluntas, si può invocare un ulteriore aspetto, per la cui comprensione occorre qualche preliminare considerazione. Posto che il procuratore della parte colpita dall’evento, sulla base di una semplice esegesi del primo comma dell’art. 300 c.p.c., è l’unico soggetto legittimato a chiedere e, di conseguenza, ottenere un provvedimento di interruzione, egli è certamente chiamato in via esclusiva a valutare gli interessi del proprio cliente. E’ il solo chiamato a valutare l’opportunità della comunicazione ed è il solo tenuto ad agire nell’interesse del suo rappresentato. Né il procuratore di controparte né tantomeno il giudice possono sopperire ad una sua mancanza, non potendo in particolare quest’ultimo aver cognizione dell’accaduto per scienza propria e, pertanto, non essendo ammessa l’interruzione d’ufficio.

Tuttavia, quel già citato meccanismo di prorogatio legitimationis del procuratore, funzionale a non interrompere il processo se non quando è assolutamente opportuno e necessario, non ha anche lo scopo di impedire l’introduzione processuale dei successori ovvero di negarne la legittimazione in tal senso.

A costoro non deve esser lasciata solo la ormai chiarita possibilità di intervenire, ma deve esser riconosciuta anche la facoltà di conferire la procura al medesimo difensore che assisteva il dante causa oppure  di nominarne uno nuovo.

Oltretutto, si può ritenere che, se non fosse stata dichiarata l’interruzione,  il nostro difensore – spingendo il ragionamento all’estremo – non solo avrebbe rischiato di agire in contrasto con gli interessi della de cuius e dei suoi successori, ma avrebbe di certo privato questi ultimi della legittima facoltà di avvalersi di una difesa tecnica differente, nella quale, verosimilmente, essi potrebbero riporre maggiore fiducia.

Dunque, se si intende aderire all’intero percorso logico illustrato, allora si deve  dedurre che il processo, quando anche si protragga  successivamente all’udienza in cui la morte della parte viene dichiarata, sin da quel momento deve considerarsi interrotto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 300 c.p.c. comma 2°.

4. La decorrenza del termine per la prosecuzione o riassunzione.

Una volta dichiarato il decesso, per evitare l’estinzione, occorre, dunque, che il processo venga riassunto o proseguito e, in questo frangente, entra in gioco un altro elemento di criticità: la decorrenza del termine per la prosecuzione o riassunzione. Esso inizia a decorrere dal momento del perfezionamento dell’interruzione; ciò avviene con il verificarsi dell’evento impeditivo nelle ipotesi automatiche, con la comunicazione formale di detto evento, nelle altre.

Detto dies a quo, tuttavia, è stato a lungo oggetto di travagliate vicende di legittimità costituzionale, in relazione alle circostanze in cui opera il principio di automaticità. Basti pensare che, con sentenza n. 139 del 15 dicembre 1967, la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo l’art. 305 c.p.c., nella parte in cui faceva decorrere dalla data dell’interruzione del processo il termine per la prosecuzione o riassunzione nei casi regolati dall’art. 301 c.p.c.;  pochi anni dopo, con sentenza del 6 Luglio 1971, n. 159, i giudici delle leggi dichiararono incostituzionale il medesimo articolo, nella parte in cui disponeva che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo, interrotto ai sensi  dell’art. 299 e dell’art. 300 comma 3, dovesse esser fatto decorrere dall’interruzione e non dalla data in cui le parti ne avevano avuto effettiva conoscenza[37]. Per contro, lo stesso ragionamento che attribuisce prevalenza assoluta alla conoscenza effettiva dell’evento impeditivo, non trova applicazione anche nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 300 c.p.c. e, quindi, risulta insuscettibile di applicazione al caso in esame.

Infatti nelle ipotesi in cui l’istituto dell’interruzione non esplica i suoi effetti ipso iure, la decorrenza del termine, prima semestrale, oggi – a seguito della sostituzione operata con L. 18 giugno 2009, n.69 , art. 46 comma 14 – trimestrale per la riassunzione o prosecuzione del processo, non corrisponde alla conoscenza effettiva-legale, bensì coincide e – quindi, da tale momento inizia – con la dichiarazione in udienza o con la notificazione alle altre parti dell’evento morte. Sul punto un accenno va fatto all’ordinanza del 24.5.2000 n. 151[38], con la quale la Corte Costituzionale non solo ha affermato quanto appena esposto, ma ha fornito anche una risposta ad un quesito che ben si combina col caso del Tribunale di Roma. I giudici colsero l’occasione di precisare che la decorrenza a partire dalla dichiarazione dell’interruzione deve esser considerata legittima anche di fronte all’ipotetica incuria del procuratore, che abbia omesso di informare gli eredi della pendenza del processo e della sua interruzione. In presenza di siffatto comportamento negligente, nessuna violazione del diritto di difesa può essere invocata da parte degli eredi/successori, in quanto l’obbligo dell’osservanza delle norme in materia di mandato tutela la loro posizione[39].

5. La funzione garantistica dell’istituto incontra il limite della tardività dell’azione

Ritornando, dunque, al nostro caso concreto, se il difensore aveva già fatto la dichiarazione nel lontano Febbraio 2012, è evidente, sulla scorta del ragionamento finora seguito, il motivo dell’estinzione del giudizio. Per quanto il giudice abbia optato per l’esaltazione della funzione garantistica dell’istituto dell’interruzione, la costituzione dei successori della de cuius solamente nel dicembre del 2014 – sia che il calcolo avvenga secondo il termine semestrale o trimestrale, sia che si consideri il dies a quo connesso alla dichiarazione sia, ancora, che si decida di mutuare il principio della conoscenza effettiva –   risulta,  in ogni caso, fuori tempo massimo in virtù di quanto disposto nell’art. 305 c.p.c..

[1] Infra par.  3.

[2] In questi termini, Dario Culot, L’interruzione del processo civile,  Il diritto privato oggi, Giuffrè, 2006, pp. 35 e 36.

[3] Dario Culot, ibidem, cit. p. 36; in questo senso già R. Vaccarella, Lezioni sul processo civile di cognizione, il giudizio di primo grado e le impugnazioni, Bologna, 2006, pp. 196 e ss.  Sul tema anche G.P. Califano, sub. artt. 299-305 c.p.c.,  Codice di procedura civile commentato, R. Vaccarella e G. Verde (a cura di), Torino, 2001, I, pp. 540-582; Carmine Punzi, L’interruzione del processo, Giuffrè, Milano, 1963, p. 68, il quale sostiene che la morte del  de cuius <<se costituisce indubbiamente la causa immediata del distacco, della perdita dei diritti e degli obblighi da parte di un titolare, costituisce però solo un prius, il presupposto di fatto necessario per il subingresso successorio>>. Di questo parere era già Nicolò, La vocazione ereditaria diretta e indiretta, Messina, 1934, p. 11.

[4] Merita di essere ricordata, al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 109 del 2005, giudice relatore R. Vaccarella, nella quale si legge che <<… l’istituto dell’interruzione è …volto a garantire l’effettività del contraddittorio ed una efficiente rappresentanza tecnica delle parti nel processo… ma… la funzione dell’interruzione non è soltanto (né principalmente) quella di mettere la parte in grado di compiere atti di impulso del processo (e di evitare, così, di incorrere, lato sensu, nell’estinzione), bensì in primo luogo quella di consentire alla parte – nonostante sia stata colpita da un evento che ne pregiudica, per così dire, l’integrità – di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce…>>.

[5] Vi è, tuttavia, chi si dimostra contrario alla definizione dell’interruzione come patologia del processo. I fatti interruttivi vengono definiti anomali solo sulla base di un giudizio limitato di normalità, senza considerare che l’interruzione è funzionale alla reintegrazione della parte. In questo senso Finocchiaro, A., Interruzione del processo (diritto processuale civile), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, pp. 428 ss.

[6] La ricerca della certezza del diritto operata dal legislatore non è andata esente da critiche. Perfino la dottrina più risalente ha sostenuto la necessità di pensare l’interruzione del processo come più ampia ed articolata rispetto alla mera disciplina dettata dal codice, al punto da <<ricomprendere fenomeni che la normativa positiva… non prevede>>: Punzi, L’interruzione del processo, cit., p. 7.  Così anche Rocco, Trattato di diritto processuale civile, II, Torino, 1957, p. 250 e Micheli, Sospensione, interruzione ed estinzione, Riv. dir. proc. Civ. , 1942, II, in particolare p. 3.

[7] Comma inserito dall’art. 41 del D.L.vo 9 Gennaio 2006, n.5, a decorrere dal 16 Luglio 2006.

[8] Prima della riforma del 2006 e, dunque, prima dell’introduzione del  3° comma art. 43 l.f., l’interruzione non era conseguenza diretta della dichiarazione di fallimento, ma era necessaria la dichiarazione dell’evento in giudizio ad opera del curatore o del procuratore costituito. In assenza di siffatta dichiarazione, il giudizio ben poteva proseguire tra le parti originarie. In questi termini M. R. Grossi, La riforma della legge fallimentare, Commento e formule della nuova disciplina delle procedure  concorsuali, Milano, 2008, pp. 406 e ss., nonché Cass. 26 maggio 2003, n. 8327.

[9] In data anteriore alla riforma della legge fallimentare, avvenuta nel 2006, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 136 del 1992, così si esprimeva : <<Diversamente che nei casi di morte o perdita della capacità della parte non costituita (art. 299 c.p.c.) e di morte od impedimento del procuratore (art.301 c.p.c.) … in cui l’interruzione del processo interviene automaticamente nel momento nel quale si verifica l’evento impeditivo, nelle ipotesi invece di perdita delle capacità, anche in conseguenza di fallimento, come in quella di morte della parte costituita (art. 300 c.p.c.), l’interruzione non è automatica ma interviene soltanto se il procuratore della parte, cui l’evento si riferisce, ne renda nota la causa. Per il disposto del comma primo del citato art. 300, la produzione degli effetti interruttivi è invero, in detti casi, subordinata alla dichiarazione (cui si attribuisce carattere di manifestazione di volontà e non di scienza) che il procuratore della parte fallita (o deceduta) – ed egli soltanto – faccia in udienza dell’evento in questione; ed in difetto della quale – per consolidata giurisprudenza – il processo prosegue regolarmente nei confronti della parte (dichiarata fallita o defunta)>>.

[10] Eppure, nonostante l’inserimento del terzo comma dell’art. 43 l.f. solo nel (a noi ancora piuttosto vicino) 2006, già negli anni ‘60 e, perfino prima, era sorto il dubbio circa la operatività ipso iure dell’interruzione. Infatti, superate le iniziali diffidenze nei confronti della possibilità di considerare il fallimento come causa di interruzione del processo, anche senza l’intervento del legislatore, alcuni avevano ravvisato nell’art. 43 l.f. l’esistenza del principio secondo il quale il fallimento sarebbe idoneo ad incidere automaticamente sulla capacità processuale della parte (in questo senso Satta, Commentario al codice di procedura civile, II, Milano, 1959, p. 402 ) ed altri avevano ricollegato l’operatività di diritto dell’istituto al regime di pubblicità della dichiarazione di fallimento (di questo parere è Bonelli, Del fallimento, I, Milano, 1923, p. 500). Dell’esistenza di tali anticipatorie visioni ne dava atto già Punzi, il quale, tuttavia, riportando l’attenzione sull’orientamento giurisprudenziale vigente al tempo, concludeva che <<né il riferimento all’art. 43 l.f., né il richiamo delle forme di pubblicità che accompagnano il fallimento, né il tentativo di escludere il fallimento dall’ambito di applicabilità dell’art. 299 c.p.c. valgono a riconoscere alla dichiarazione di fallimento la virtù di interrompere ipso iure il processo>>. Punzi, L’interruzione del processo, cit., p. 190.

[11] Sul punto P. G. Demarchi, Fallimento e altre procedure concorsuali: normativa e giurisprudenza ragionata, Milano, 2010, pp. 210 e ss.

[12] La fattispecie si definisce semplice nel momento in cui è sufficiente un solo fatto per produrre l’evento. Così Dario Culot, L’interruzione del processo civile, cit., p. 9. Più in generale, se la fattispecie consta di un solo fatto, si definisce semplice; se è costituita da una pluralità di fatti giuridici, essa si dice complessa. Così A. Torrente e P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2007, pp. 14 e 15.

[13] Sulla interruzione particolarmente significativi: Calvosa, Interruzione del processo civile, Noviss. Dig. It., VIII, Torino, 1962, pp. 926 e ss; Del Sarto, sub. Artt. 299-305 c.p.c., Codice di procedura civile commentato (a cura di R. Vaccarella – G. Verde), II, Torino, 1997, pp. 595 e ss., nonché Califano, sub. Artt. 299-305 c.p.c.,  Codice di procedura civile commentato (a cura di R. Vaccarella – G. Verde), I, Torino, 2001, pp. 540 e ss.

[14] La lettura costituzionalmente orientata del principio di automaticità consente di comprenderne appieno la ratio: come la Corte stessa ricorda nella sentenza n. 139 del 15 dicembre 1967, detto principio è posto a tutela del diritto di difesa della parte, la quale si viene a trovare privata dello ius postulandi. La riflessione scaturisce dall’analisi dell’art. 301 c.p.c.: se la parte è costituita a mezzo del procuratore, il processo è interrotto ipso iure dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso, con applicazione delle disposizioni di cui all’art. 299 c.p.c. , pertanto <<la dichiarazione della morte del difensore non potrebbe aver luogo  atteso che è colpito proprio il soggetto che dovrebbe renderla>> cit. M. Giorgetti, L’interruzione del processo e la sua riassunzione secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, in AA.VV., Diritto processuale civile e Corte costituzionale a cura di E. Fazzalari, Napoli 2007, p. 228. 

[15]Mediante l’interruzione << resta immediatamente impedito lo svolgimento di qualsiasi attività processuale, alla quale la parte non potrebbe convenientemente provvedere e contro la quale non potrebbe reagire>> : Corte Cost. del 15.12.1967, n. 139.

[16] Il suddetto meccanismo comporta, altresì, una deroga al disposto di cui all’art. 1396 c.c. comma 2, il quale recita che le altre cause di estinzione (ovvero le cause diverse dalla revoca della procura) del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate. Come ricorda Culot,  <<poiché è richiesta per la produzione dell’effetto interruttivo la formale comunicazione del procuratore, sul presupposto dell’effettivo verificarsi dell’evento, non si pone il problema di opponibilità o meno dell’evento medesimo alle altre parti che lo abbiano senza colpa ignorato>>, cit. tratta da L’interruzione del processo civile, p. 134, in cui si fa riferimento alla Cass. S.U. n. 1230 del 1984.

[17] Sul punto, interessante e profonda è la riflessione di Carmine Punzi, secondo il quale, nonostante il processo sia creato per la parte e viva dell’apporto della parte, in fin dei conti respinge la parte stessa lontana da sé, <<considerandola come un’entità estranea>>: Punzi, L’interruzione del processo, cit. pp. 115 e ss.. Sin da epoca piuttosto remota si è verificata una inversione di tendenza rispetto agli insegnamenti del diritto romano, il quale respingeva ogni forma di rappresentanza processuale diretta della parte. Così Punzi, L’interruzione del processo, cit., p. 117 e, prima ancora, Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1951, p. 94. Contrariamente a detto insegnamento, da tempo sussiste un vero e proprio divieto per la parte di esercitare personalmente l’azione, la cui portata, nel processo civile, è oggi sancita dall’art. 82 c.p.c.

[18] Cass. S.U.  sentenza del 4 Luglio 2014 n. 15295.

[19] Così Cass. 14 Gennaio 1987, n. 204, Rep. Foro It., 1987, Procedimento Civile, n. 217. Precedentemente anche Cass. 25 Gennaio 1966, n.305, Giust. Civ., 1966, I, p. 882.  In termini di esistenza di un vero e proprio diritto potestativo si esprime, tra tanti, Culot, L’interruzione del processo civile, cit., p. 149.

[20]  Cit. F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, p. 106.

[21] Da ultimo: Cass. S.U., 4 luglio 2014, n. 15295, la quale, concordando con le elaborazioni giurisprudenziali maggioritarie, già sviluppatesi negli anni ‘80, asserisce che, a norma dell’art. 300 c.p.c., la comunicazione formale dell’evento da effettuarsi dal procuratore della parte deceduta o che ha perduto la capacità di stare in giudizio è assolutamente indispensabile e <<non avendo… rilevanza la conoscenza che dell’evento le altre parti abbiano aliunde>> l’effetto interruttivo del processo deve esser considerato il frutto di una fattispecie complessa costituita dal verificarsi dell’evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fattane dal procuratore alle altre parti. La dichiarazione o notificazione del procuratore << …consistendo nell’esteriorizzazione di una determinazione volitiva, al fine di produrre l’effetto interruttivo del processo, si configura come negozio processuale del procuratore legittimato dal potere rappresentativo conferito con la procura ad litem…>>.Tuttavia, già negli anni ’50 la giurisprudenza era orientata in tal senso. Ad esempio, si guardi Cass. II, del 27.04.1953, n.1146, Giur. It., I, 1, p. 766.

[22] Non a caso, la stessa Corte di Cassazione, negli anni ’90, aveva precisato che l’indagine non può prescindere dalla individuazione delle finalità della dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, ai termini dell’art. 300 c.p.c., e dalla sua natura. Detta comunicazione, <<..sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare la interruzione>>. Significativo anche ai fini della nostra indagine è l’esempio che fa la Corte, secondo la quale la voluntas interruttiva non può esser ravvisata <<allorché la causa interruttiva risulti solo esposta e non già allo scopo di conseguire l’effetto previsto dal legislatore … bensì per fini diversi: ottenere il rinvio della trattazione della causa per esigenze di difesa>>( Cass. , I, del 30 maggio 1995, n. 6062).

[23] Piera Pellegrinelli, Commentario del Codice di procedura civile di Luigi Paolo Comoglio – Claudio Consolo – Bruno Sassani – Romano Vaccarella (diretto da), II – artt. 99-162, 2012, pp. 530 e ss.

[24] Mandrioli, Diritto processuale civile, I, Torino, 2011, p. 407.

[25] Piera Pellegrini, op. cit., p. 532; v. già  Redenti, Atti processuali civili, Enc. Dir. , IV, Milano, 1959, p. 105.

[26] Al riguardo, merita di essere ricordata la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, del 3 luglio 1998, n. 6517, con la quale i giudici di legittimità, pur nella consapevolezza dell’esistenza del noto principio giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione ex art. 300 c.p.c. (sebbene strutturata come dichiarazione di scienza) ha carattere negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l’interruzione, si mostrarono attenti a quella esigenza di fondo consistente nella necessità <<di salvaguardare lo scopo della legge, che mira a tutelare la parte colpita dall’evento e non a offrire alla controparte un pretesto per interrompere il processo>>, affermando così l’inutilità di chiedersi <<se la denuncia abbia carattere negoziale o di dichiarazione di scienza, perché la legge processuale considera rilevante, ai fini della produzione degli effetti, il rispetto dei requisiti di forma- contenuto dell’atto processuale e la sua obbiettiva idoneità allo scopo, rimanendo estraneo alla valutazione della validità ed efficacia degli atti stessi il controllo sulla formazione e sulla manifestazione della volontà o sulla volontà degli effetti del soggetto che li pone in essere>>.  Pertanto, secondo la Corte, quando il soggetto dà all’atto il contenuto che secondo la legge è conforme alla sua natura e al suo scopo obiettivo, gli effetti si producono ope legis, indipendentemente dall’intenzione o dal motivo del soggetto stesso. Il che, puntualizza però la Cassazione <<non esclude che l’atto debba essere posto in essere volontariamente, e cioè non inconsapevolmente o casualmente, dal soggetto per legge legittimato, ma impedisce solo l’indagine sulla volontà degli effetti>>.  Sul tema, in dottrina, T. Salvioni, Sull’efficacia interruttiva della comunicazione in udienza ad opera del difensore del sopravvenuto fallimento della parte costituita, Giur. It., VI, 1999, pp. 1176 e 1177.

[27] In questo senso si esprimeva Furno, Nullità e rinnovazione degli atti processuali, Studi in onore di Redenti, I, Milano, 1951, pp. 409  e ss. Secondo l’autore il << procedimento costituisce nel complesso un tutto unico, tenuto insieme dalla unità del fine al raggiungimento del quale è funzionalmente ordinato… è evidente che le singole attività (i singoli atti) onde è formato, la cui successione ne costituisce il progressivo sviluppo verso quel fine unitario … sono normalmente prive di autonomia, non posseggono propria efficacia normativa…Ed è ben naturale che attività siffatte non sopportino altra disciplina che quella relativa alla loro apparenza e esistenza esteriore, alla loro forma>>. Egli, infatti, sostiene l’imprescindibilità del formalismo nell’ambito della valutazione degli atti processuali. Il rispetto del requisito formale non è solo funzionale ad identificare l’attenzione che l’autore ha avuto riguardo al contenuto dell’atto, bensì è di per sé idoneo a verificare la capacità dell’atto stesso di produrre gli effetti giuridici ad esso collegati.

[28] In tal senso R. Vaccarella, Volonta’ e forma negli atti processuali di parte: la conversione della citazione in atto di riassunzione, Giur. It., 1983, fasc. 1, pt. 1B, pp. 35-44, nota a ord. Trib. Sala Consilina 1 luglio 1981. L’autore – partendo dal caso concreto in cui l’attore, decorso il termine per la riassunzione del precedente giudizio senza che ne fosse stata dichiarata l’estinzione, aveva riproposto (ex art. 310, 1° comma c.p.c.) con nuova citazione le medesime domande – asserisce che l’intento della parte agente deve considerarsi come del tutto irrilevante; la volontà dell’agente tuttalpiù rileva non come oggetto di interpretazione, bensì come elemento funzionale alla individuazione dell’atto. E ciò al fine di <<preservare la fondamentale funzione di garanzia propria dell’essenza formale dell’atto processuale>>. Il controllo sul “mero” rispetto del requisito formale è essenziale non solo per tutelare l’agente, il quale ha diritto a che l’organo giudicante apprezzi e soppesi l’atto <<per ciò che è formalmente>>, ma anche per non imporre alle altre parti del processo pratiche di <<divinazione>> volte alla (ardua) comprensione di quanto effettivamente si celi dietro l’atto in sé. Sulla rilevanza dei requisiti formali si veda anche Denti,  Nullità degli atti processuali civili, Noviss. Dig. It., Torino, 1965, vol. XI, pp. 470 e ss.

[29] Come sostenuto da autorevole dottrina, <<la scelta della legge processuale cade …sul successore universale per un motivo molto semplice: chiunque ha, necessariamente, un successore a titolo universale: se non altro, se proprio il soggetto muore intestato e vive solo, lo Stato si preoccupa di succedergli passato il sesto grado di parentela… ed allora, esistendo sempre un successore universale, esise sempre la possibilità che il processo si svolga nei confronti di una parte realmente esistente e non nei confronti di una parte venuta meno…A questa regola dell’art. 110 c.p.c. è poi collegato un altro istituto…l’interruzione del processo>>; così R. Vaccarella, Lezioni sul processo civile di cognizione, op. cit., pp. 197. Il potere di proseguire nel processo spetta al successore universale, ciò anche nell’ipotesi in cui il de cuius abbia statuito che gli effetti del singolo processo vengano imputati in capo ad un soggetto diverso. Non a caso, l’attribuzione del potere di riassunzione o prosecuzione è totalmente svincolato dalla volontà della parte venuta meno. Inoltre, nell’ordinamento positivo, il potere di proseguire il processo si ricollega automaticamente alla persona del successore universale indipendentemente dalla natura e dalla destinazione del diritto di cui è causa. Così Punzi, cit., pp. 92-94. Sulla irrilevanza della effettiva successione nella titolarità del diritto anche  Saletti,  voce Interruzione del processo, Enc. Giur., XVII, Roma, 1989, p. 9. Vi è perfino chi riteneva superflua l’indicazione del legislatore all’art. 110 c.p.c., dal momento che, a seguito della morte della parte, la nuova figura nel contraddittorio non può che essere il successore universale (Satta, Guida pratica per il nuovo processo civile italiano, Padova, 1941, p. 230). Ancora, sostenitore della tesi secondo la quale alla parte venuta meno succedono “come parti” i successori universali è Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Profili generali, Torino, 2010, pp. 423 e ss. Identica tesi è sostenuta da Gian Paolo Califano, L’interruzione del processo civile, gli artt. 299 ss cpc, Napoli, 2004, pp. 178 e 179.

[30] Così si esprime G. P. Califano, L’interruzione del processo civile, Napoli, 2004, pp. 274 e 275. In questo senso Cass. 16 Luglio 1979, n.4145, Rep. Foto. It., 1979, Procedimento civile, n. 168.

[31] Siffatta duplice soluzione è prospettata da G.P. Califano, L’interruzione del processo civile, cit., pp. 274 e ss.

[32] Prendendo in considerazione l’ipotesi di accettazione dell’eredità non ancora avvenuta, nel delineare una legittimazione alla prosecuzione del processo in capo al solo chiamato sorgono, tuttavia, delle difficoltà: vi è stato chi, con le dovute premesse e cautele, si è spinto ad affermare che nel momento in cui decide di proseguire il processo, il chiamato dà luogo ad una accettazione tacita. In questo senso: G. P. Califano, Commentario del Codice di procedura civile, III, 2012, tomo secondo, artt. 275-322. In senso contrario Lorenzetto Peresico, La successione nel processo esecutivo, Padova, 1983, p. 169. L’autore sostiene che la prosecuzione del giudizio ad opera del chiamato non implica necessariamente la verificazione di una accettazione tacita, dovendo esser riconosciuta all’atto una valenza meramente conservativa dei beni dell’eredità.

[33] Cass. 22 marzo 1994, n. 2707, Giust. Civ., 1994, I, p. 2525.

[34]In questo senso sembrano essersi espressi i giudici di legittimità, nella sentenza del 22 marzo 1994, n. 2707, richiamando sul punto la Cass. del 20 giugno 1964 n. 1623.

[35] Ad avvalorare siffatta ricostruzione, può essere citata la Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942, libro secondo successioni n. 336, ove si legge che :  <<mentre ho mantenuta intatta la norma che considera l’esecutore come una parte necessaria nei giudizi intentati contro l’eredità e gli attribuisce la facoltà di intervenire in tutte le cause promosse dall’erede, mi è sembrato che fosse esorbitante, rispetto alle funzioni normali dell’esecutore, attribuire a questo la legittimazione attiva per tutte le azioni inerenti all’eredità>>.

[36] Cass. SS.UU n. 15295 del 4 Luglio 2014.

[37] Qualche parola in più va spesa per l’ipotesi del fallimento. In questo caso, l’esigenza di conoscenza del fatto interruttivo, che la parte deve necessariamente avere,  è soddisfatta direttamente dal legislatore che, all’art. 17 l.f., ha previsto  un tale regime di comunicazione e pubblicità della sentenza che dichiara il fallimento da impedire al  fallito di affermare di non averne avuto contezza.

[38] Corte Cost., 24 maggio 2000, n. 151, Foro It., 2001, I, p. 819, nota di Caponi, In tema di interruzione del processo civile.

[39] Sul punto, appare opportuno ricordare che, in forza del già richiamato principio di ultrattività del mandato ad litem, il processo può proseguire nei confronti della parte deceduta ad opera del procuratore, il quale si assume la responsabilità, non processuale bensì sostanziale, delle conseguenze scaturenti dalla mancata interruzione. Dalle norme in materia di mandato, infatti,  viene fatto derivare un obbligo per il difensore di rendere noto agli eredi del mandante la verificazione dell’evento interruttivo con conseguente configurazione di un ulteriore obbligo di concordare con questi ultimi se dichiarare o meno l’evento e, dunque, se interrompere o meno il processo. Così Giorgetti, L’interruzione del processo e la sua riassunzione secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, cit., pp. 237 e 238.

Sentenza collegata

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Micaela Lopinto

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