L’inadempimento contrattuale e le sue conseguenze

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L’inadempimento contrattuale si realizza quando una determinata prestazione non viene eseguita nel tempo, nel luogo o secondo le modalità stabilite.

Ad esempio, chi non paga quello che acquista è inadempiente.

Quando si verifica una simile situazione, la parte che non è inadempiente può porre in essere una serie di azioni che la legge mette a disposizione del creditore al fine di essere tutelato.

In questa sede si cercherà di spiegare in modo sintetico quali sono i diversi tipi di inadempimento e le domande che potrebbe porre il creditore attraverso l’atto di citazione per inadempimento contrattuale.

Che cosa s’intende per presupposto dell’inadempimento

Il principale presupposto dell’inadempimento è rappresentato dall’esistenza di un’obbligazione, che è il vincolo che lega un soggetto a un altro al fine di eseguire una determinata prestazione di dare, ad esempio pagare una determinata somma, di fare, ad esempio riparare un oggetto, o di non fare, ad esempio non costruire un muro.

L’inadempimento può essere totale, se la prestazione non viene interamente eseguita,oppure parziale, se la prestazione è stata eseguita, ma in modo diverso dall’obbligazione originaria.

In presenza di simili circostanze si parla di inesatto adempimento.

L’inesattezza della prestazione può essere valutata in relazione a vari criteri:

Criterio qualitativo

Il debitore fornisce un bene che non ha le caratteristiche promesse in contratto.

Una maglia di cotone anziché di lana.

Criterio quantitativo

Il debitore consegna meno di quello che doveva.

Ad esempio, anziché pagare il prezzo stabilito di 100,00 €, si paga 60,00 €.

 

Criterio territoriale

La prestazione viene eseguita, ma in un luogo diverso da quello concordato.

Il corriere consegna la merce a Roma anziché a Milano, luogo previsto in contratto.

Criterio cronologico

Il debitore consegna un bene in ritardo rispetto al termine concordato.

La colpa dell’inadempimento

In presenza di una circostanza di inadempimento, si deve capire la causa.

Secondo la legge (art.1218 c.c.), il debitore che non esegue in modo esatto la prestazione dovuta deve risarcire il danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità per causa a lui “non imputabile”.

In relazione a questo l’inadempimento può essere:

Imputabile, quando il debitore possa evitare, ma non l’ha evitato, e quando dipende da colpa, nel senso che il debitore è stato poco diligente.

Quando si adempie l’obbligazione la legge pretende che si utilizzi la diligenza, che può essere di due tipi.

La diligenza “del buon padre di famiglia” (art. 1176 comma 1 c.c.), vale a dire la diligenza normale che un uomo medio utilizza per quel genere di prestazione, senza speciali sforzi.

L’altro tipo è la diligenza qualificata, che si deve rapportare alla concreta e specifica attività che si esercita,

Ad esempio nell’attività professionale o imprenditoriale, e può consistere in un impegno maggiore,

non imputabile, se l’impossibilità della prestazione non dipende da colpa del debitore e non si poteva evitare in nessun modo.

Ad esempio quando ci sono cause di forza maggiore alle quali non si può resistere.

Un’alluvione allaga la strada e il corriere non può consegnare la merce a destinazione nel giorno stabilito, oppure quando si verificano circostanze assolutamente imprevedibili da parte del debitore, come l’avere subito un furto in negozio, da dove si rileva la mancanza di merci da fornire all’acquirente che le aveva ordinate.

Il creditore e i suoi strumenti di tutela

I rimedi che la legge prevede al fine di fare fronte all’inadempimento sono speciali, se si possono applicare in modo esclusivo a determinati contratti, oppure generali, se si possono applicare a ogni le figura contrattuale.

In questa sede scriveremo dei rimedi generali, vale a dire l’azione di esatto adempimento, l’azione di risoluzione del contratto e l’azione di risarcimento del danno, come stabiliti dalla legge.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può scegliere di chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.

L’azione di esatto adempimento

Attraverso questa azione, il creditore può citare in giudizio il debitore per chiedere che venga condannato all’adempimento dell’obbligazione originaria, sempre che sia ancora possibile.

I suoi presupposti sono il mancato adempimento della prestazione (totale o parziale) e l’imputabilità al debitore.

Se il creditore sceglie di percorrere questa strada, significa che ha ancora interesse all’adempimento.

L’azione di risoluzione del contratto

Se il creditore non è più interessato al fatto che la prestazione venga eseguita e l’inadempimento è grave, potrà chiedere, nell’atto di citazione in giudizio, la risoluzione del contratto, vale a dire il suo scioglimento, privando il contratto della sua efficacia.

Quando si chiede la risoluzione, si hanno tre conseguenze.

Il creditore non può più cambiare idea e chiedere l’adempimento, mentre è sempre possibile la procedura contraria, vale a dire la risoluzione può essere chiesta anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, anche in un successivo grado di giudizio, ad esempio in appello.

Questa è una tutela nei confronti del creditore, che ha diritto di ottenere lo scioglimento del contratto se il debitore continua a non adempiere.

A cominciare dalla data della domanda di risoluzione, il debitore non potrà più adempiere.

L’azione di risarcimento del danno

L’azione di riconoscimento del danno è un’azione che non dipende né dalla domanda di adempimento né dalla domanda di risoluzione, e può essere proposta anche come domanda a sé stante.

Questo significa anche che se la domanda di risoluzione del contratto viene respinta, ad esempio, perché l’inadempimento non è grave, la circostanza non comporta il rigetto automatico anche della domanda di risarcimento del danno, perché il suo presupposto è unicamente un inadempimento colpevole, e non grave.

Se nell’atto di citazione vengono proposte entrambe, come si verifica nella maggior parte dei casi, il danno da risarcire consiste nella differenza tra le conseguenze economiche dell’esatta e tempestiva esecuzione del contratto e le conseguenze economiche dell’esecuzione inesatta ed effettuata in ritardo, compreso il rimborso delle spese sostenute dal creditore in vista del suo adempimento. Sempre in relazione al danno, questo viene risarcito in relazione al momento nel quale avviene la liquidazione e non a quello nel quale si realizza la violazione del contratto.

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