L’impugnazione nell’ordinamento civile

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Nell’ordinamento giuridico civile italiano i mezzi di impugnazione delle sentenze, previsti per il processo civile ordinario di cognizione sono tipici e sono elencati nell’articolo 323 del codice di procedura civile.

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Le prove nel processo civile

L’opera affronta i singoli mezzi di prova, tipici e atipici, analizzandone caratteristiche e valore, al fine di guidare il professionista nella scelta più corretta per sostenere la propria linea difensiva.La peculiarità del volume consiste nella trattazione della prova in relazione ai singoli tipi di procedimento: oltre alle prove nell’ambito del rito ordinario, gli Autori affrontano la tematica in relazione, fra gli altri, al procedimento di separazione, al procedimento monitorio e a quello cautelare.La trattazione si sviluppa basandosi sul dato normativo e sulle recenti pronunce giurisprudenziali relative all’utilizzo nonché alla portata probatoria dei singoli mezzi di prova, aiutando in tal modo l’operatore ad orientare il proprio lavoro, confrontandosi con casi pratici.a cura di Gianluca MorrettaAvvocato, partner dello studio R&P Legal, con particolare esperienza nel contenzioso civile e commerciale. È esperto nella tutela della proprietà industriale e intellettuale.Maria Teresa BartalenaAvvocato, si occupa di diritto civile e svolge la propria attività prevalentemente nel settore banking and finance.Nicola Berardi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, con particolare riferimento al diritto della proprietà industriale e delle nuove tecnologie.Alberto CaveriAvvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa di contenzioso ordinario e arbitrale per conto di enti pubblici e primarie società.Ludovica CerettoAvvocato, svolge la propria attività nei settori del commercio elettronico, del trattamento dei dati personali, del diritto della comunicazione e della pubblicità, dei servizi online e del diritto d’autore.Antonio Faruzzi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, occupandosi in particolare di operazioni straordinarie di fusione ed acquisizione e di contenziosi civili.Beatrice GalvanAvvocato, si occupa di diritto civile, con particolare esperienza nel contenzioso civile e nel diritto commerciale e societario.Paolo GrandiAvvocato, partner dello studio R&P Legal, esperto di contenzioso commerciale e societario. Assiste primarie aziende del comparto manifatturiero e metalmeccanico, del settore della moda, dell’automotive e della ristorazione.Enrico Lambiase Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa prevalentemente di contenzioso nell’ambito del diritto civile, oltre che di diritto di famiglia e delle successioni.Marco LaulettaAvvocato, opera principalmente nel settore del diritto bancario, della contrattualistica commerciale nazionale ed internazionale, del diritto dell’ambiente e dell’energia.Giovanna MaggiaAvvocato, esperta di diritto commerciale in riferimento alla tutela della proprietà intellettuale e al settore del commercio elettronico e della protezione dei dati personali.Luca Magistretti Avvocato, si occupa di contenzioso in materia societaria e assicurativa, di responsabilità civile professionale e da prodotto, di procedure concorsuali e di regolamentazione assicurativa.Daniele Merighetti Avvocato, svolge prevalentemente attività di assistenza nell’ambito del diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale, alle locazioni ed alla tutela del consumatore.Massimo Moraglio Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile, avendo maturato una particolare esperienza in ambito bancario e nei procedimenti di esecuzione immobiliare.Maria Grazia Passerini Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile, avendo maturato una particolare esperienza nella gestione delle controversie di natura famigliare.Cristiano Principe Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile e, in particolare, di responsabilità civile, diritto commerciale e societario. È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. Si occupa di diritto della pubblicità, proprietà intellettuale ed industriale, diritto dei consumatori.Margherita Vialardi Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile ordinario e arbitrale, con particolare esperienza nel settore della responsabilità professionale.Matteo Visigalli Avvocato, si occupa di diritto civile prestando assistenza giudiziaria, ordinaria e arbitrale, con particolare specializzazione nel contenzioso commerciale e societario.

Maria Teresa Bartalena, Nicola Berardi, Alberto Caveri, Ludovica Ceretto, Antonio Faruzzi, Beatrice Galvan, Paolo Grandi, Enrico Lambiase, Marco Lauletta, Giovanna Maggia, Luca Magistretti, Daniele Merighetti, Massimo Moraglio, Gianluca Morretta, Maria Gr | 2020 Maggioli Editore

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I mezzi di impugnazione

I mezzi di impugnazione si distinguono in ordinari e straordinari.

I mezzi di impugnazione ordinari

I mezzi di impugnazione ordinari sono quelli che possono essere esperiti quando la sentenza non è

passata in giudicato, vale a dire, quando la sentenza non sia ancora incontrovertibile.

Sono:

Il regolamento di competenza

L’appello

Il ricorso per cassazione

La revocazione per i i motivi dei quali ai numeri 4 e 5 dell’art 395 del codice di procedura civile.

L’articolo 395 del codice di procedura civile, rubricato “casi di revocazione”, recita:

Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:

Se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;

Se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

Se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;

Se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata su la supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

Se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata , purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

Se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

La revocazione mira a ottenere un’altra valutazione della controversia da parte dello stesso giudice che ha adottato la sentenza impugnata (art. 398 del c.p.c.), in presenza di circostanze non valutate o non correttamente valutate al momento della decisione.

Oggetto di revocazione possono essere le sentenze ma anche altri provvedimenti che hanno un contenuto decisorio come ad esempio il decreto ingiuntivo (art. 656 del c.p.c.), i lodi arbitrali (art. 831 del c.p.c.).

I mezzi di impugnazione straordinari

I mezzi di impugnazione straordinari sono quelli che possono essere esperiti anche quando la sentenza sia passata in giudicato formale.

Sono:

La revocazione straordinaria per i motivi dei quali ai numeri 1,2,3,6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile.

La revocazione ordinaria per i motivi dei quali all’articolo 397 del codice di procedura civile relativi a cause che richiedono la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero.

L’opposizione di terzo della quale all’articolo 404 del codice di procedura civile.

La legittimazione a impugnare

Sono legittimati a impugnare le parti che hanno partecipato nel giudizio di primo grado.

In relazione al soggetto del quale all’articolo 105 comma 2, vale a dire, l’interventore in via adesiva semplice, che è legittimato  nel caso nel quale la sentenza abbia efficacia riflessa nei suoi confronti.

L’interesse a impugnare

Il legittimato deve avere interesse a impugnare, aspetto particolare dell’interesse di agire, vale a dire, un interesse che va determinato in base al principio di soccombenza.

La soccombenza è formale nel caso nel quale l’attore veda la sua domanda rigettata, ed è materiale quando la parte, in questo caso il convenuto, subisce un pregiudizio dalla sentenza.

La soccombenza è teorica quando la parte vede rigettate le sue eccezioni, ed è pratica quando è relativa alle richieste e alle conclusioni delle parti.

I Principi

Nell’ipotesi nella quale si impugni una sentenza, in dottrina si discute se l’impugnazione si inserisca nel processo e le impugnazioni siano momenti del processo stesso, prive di una vera e propria autonomia, oppure se l’impugnazione, avendo bisogno dell’atto che conclude il procedimento, la sentenza, sia una conseguenza, e perciò successivo al processo stesso, non potendosi inquadrare nello stesso momento giuridico.

La dottrina propone anche la distinzione tra impugnazioni vere e proprie e mezzi di gravame.

 

Questa distinzione si fonda sul duplice carattere che avrebbe la sentenza, di atto giuridico e di giudizio.

Sono impugnazioni vere e proprie la revocazione e l’opposizione di terzo.

Sono mezzi di gravame l’appello e il ricorso per cassazione.

La distinzione trova fondamento nella differenza tra errori nel procedimento ed errori nel giudizio.

L’azione di impugnazione, sia per nullità sia per revocabilità, può essere proposta per richiedere l’invalidazione sia di una sentenza sia un di  un negozio giuridico.

Secondo Piero Calamandrei, “l’azione di impugnativa contro la sentenza deriva da  un’estensione al campo processuale dei concetti propri del diritto negoziale”.

I mezzi di impugnazione si distinguono a seconda che il giudice dell’impugnazione sia lo stesso che ha pronunciato il provvedimento impugnato o sia un giudice diverso (appello e ricorso per cassazione).

L’impugnazione incidentale, tardiva ratio di questo istituto, è costituita dall’eventualità che la parte soccombente nell’affidamento non impugni la sentenza.

Il presupposto logico è che la soccombenza parziale di entrambe le parti, presti acquiescenza o lasci decorrere i termini per l’impugnazione.

In questo modo viene delineato l’istituto nel comma 1 del articolo 334 del codice di procedura penale, mentre il comma 2 evidenzia il collegamento inscindibile tra impugnazione principale e impugnazione incidentale tardiva.

Se la prima dovesse essere dichiarata inammissibile la seconda perderebbe di ogni efficacia.

 

Il comma uno dell’articolo 334, nel delineare i soggetti legittimati, compie un richiamo ai soggetti chiamati a integrare il contraddittorio ai sensi del 331 del codice di procedura civile.

Questa specifica enunciazione accanto all’articolo 332 mette la distinzione tra cause scindibili e cause inscindibili.

Di recente ha portato la giurisprudenza di legittimità a delineare una limitazione soggettiva nei confronti delle cause scindibili.

In questo caso la parte soccombente che avesse lasciato decorrere i termini o prestato acquiescenza non poteva lo stesso proporre impugnazione incidentale tardiva.

Successivamente, alla fine degli anni 80, la Suprema Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità che il soccombente possa impugnare in modo tardivo anche nel caso di cause scindibili, anche se resta la limitazione rispetto ai soggetti contro quali proporre questa forma di impugnazione.

È possibile impugnare i capi di sentenza relativi unicamente al rapporto con la parte che è autrice dell’impugnazione principale.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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