Limiti operativi di revocazione della sentenza

sentenza 17/03/11
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L’errore di fatto, il quale può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste nell’erronea percezione degli atti di causa, che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

Peraltro, l’errore revocatorio è deducibile solo se il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti.

N. 01564/2011REG.PROV.COLL.

N. 09248/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9248 del 2009, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV n. 04744/2009, resa tra le parti, concernente PROCLAMAZIONE ELETTI ALLA CARICA DI COMPONENTE TOGATO

Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della difesa statale;

Vista la memoria difensiva;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il Cons. ************ e uditi gli avvocati ************ in sostituzione degli avvocati ***************** e ***************, nonchè l’Avvocato dello Stato *****************;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- La ricorrente in revocazione (la quale aveva presentato la propria candidatura per il rinnovo del Plenum del C.S.M. nella tornata elettorale dell’anno 2002 risultandone prima fra i non eletti con n. 1248 preferenze) impugnava in primo grado l’ammissione del controinteressato ********* (eletto con n. 2338 preferenze), nell’assunto che costui fosse sfornito della qualità di magistrato esercente a pieno titolo funzioni di legittimità in quanto il medesimo TAR Lazio, con sentenza 2959/1999, aveva annullato la nomina a Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione del predetto collega; domandava inoltre l’accertamento del di lei diritto al risarcimento del danno per la mancata percezione dei gettoni e delle indennità connesse allo svolgimento della carica elettiva spettanti in seno al citato Organo di autogoverno.

Il TAR adito, come da sentenza n. 2210 del 2008, annullava (ai fini della dedotta pretesa risarcitoria) gli atti dalla ricorrente impugnati e condannava il Consiglio Superiore della Magistratura al risarcimento del danno (secondo le modalità di liquidazione indicate in motivazione).

Con la decisione n. 4744 del 2009, l’appello proposto dall’amministrazione veniva dalla Sezione parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nella parte in cui era stato riconosciuto alla ricorrente il risarcimento del danno per perdita di chance, in quanto, non essendo sicuro che la ricorrente stessa sarebbe “entrata nel novero degli eletti” qualora il controinteressato ********* fosse stato escluso dalla tornata elettorale (perché privo del requisito richiesto), ella non poteva vantare alcuna certezza in ordine al risultato positivo della competizione elettorale e dunque neppure era ipotizzabile il verificarsi del pregiudizio (risarcibile) a suo carico causato dalla illegittima partecipazione alla tornata elettorale di un candidato che avrebbe dovuto esserne escluso.

2.- La predetta decisione è stata impugnata in revocazione dalla ricorrente per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., nell’assunto che, una volta sentenziata l’incandidabilità del dott. ********* e l’illegittimità della sua elezione, le conseguenze invalidanti della pronuncia avrebbero dovuto determinare, ai fini risarcitori, l’automatico subingresso della deducente nella posizione del controinteressato, senza alcun onere probatorio a carico circa la possibilità di “entrare nel novero degli eletti”, non essendo normativamente prevista alcuna ipotesi di rinnovo della tornata elettorale e dovendosi operare unicamente lo scorrimento della lista elettorale in favore del candidato collocato nella prima posizione utile a rimpiazzare il soggetto escluso.

La ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie difese con la memoria depositata l’8 giugno 2010.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere e, con la memoria versata il 5 novembre 2010, ha eccepito l’inammissibilità dell’odierno gravame, sia perché il giudice di appello si è pronunciato negativamente sulla perdita di chances, mentre la pretesa ora vantata è al risarcimento del danno provocato dal mancato automatico subingresso e ciò concretizzerebbe una domanda nuova, sia perché l’errore sarebbe comunque di diritto e non di fatto, sia perché, nell’assenza di disposizione contraria, il principio generale applicabile è quello del rinnovo della tornata elettorale relativamente al candidato la cui elezione sia stata annullata.

All’udienza del 23 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

3.- Ad avviso del Collegio, il ricorso in revocazione oggetto di esame è inammissibile, vuoi perché il vizio revocatorio lamentato non è per nulla decisivo, vuoi perché il giudice d’appello censurato, come da suestesa esposizione in fatto, ha argomentato in punto di diritto sulle circostanze ora dedotte, concludendo per la non spettanza della pretesa risarcitoria.

Come è noto, l’errore di fatto, il quale può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 4, Cod. proc. civ., consiste nell’erronea percezione degli atti di causa, che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita: ma, nella specie, non si controverte su un fatto se esistente o meno, bensì circa il dato se spetti o meno la pretesa introdotta sia pure sotto forma risarcitoria o, meglio, circa quello che il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere e non ha considerato.

Peraltro, l’errore revocatorio è deducibile solo se il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti: nel giudizio revocando v’è stata, però, contestazione proprio sul punto di spettanza del diritto al risarcimento del danno lamentato.

Nella specie, pertanto, facendosi applicazione al caso di specie dei criteri ora enunciati, costantemente seguiti da questo Consiglio di Stato e recentemente ribaditi (Sez. IV: 18 febbraio 2010 n. 949; 27 giugno 2007, n. 3750; 26 aprile 2006, n. 2278; 28 febbraio 2005, n. 743), può agevolmente escludersi che la decisione di questa sezione n. 4744 del 2009 integri la fattispecie dell’errore revocatorio in base all’art. 395, n. 4, c.p.c.

4.- In realtà, quel che, ad avviso della ricorrente integrerebbe un errore di fatto, altro non è che il frutto dell’ “interpretazione” del fatto operata dal Collegio decidente: a ciò, viene solo contrapposta una personale valutazione di esso in parte anche in modo innovativo laddove si fa questione di automatismo e subingresso.

La deducente, infatti, con diffuse argomentazioni, si limita a confutare le considerazioni svolte dalla Sezione per accogliere solo parzialmente l’appello e, così facendo, finisce per richiedere un ulteriore grado di giudizio e non, come prevede lo strumento della revocazione, la correzione di una svista ovvero di un errore in cui sia incorso il giudice nella rappresentazione della realtà fattuale e giuridica portata alla sua attenzione: tanto, l’ordinamento processuale non lo consente.

Ad ogni modo, per quanto possa occorrere, l’invocata possibilità di scorrimento della lista elettorale non può operare, neanche ai fini risarcitori, perché l’art. 24 della legge 24 marzo 1958 n. 195 dichiara non eleggibili al CSM “i magistrati che al momento delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime”, così prendendo in considerazione la situazione di fatto esistente a tal istante: la deducente, quindi, non può ora venire contro il fatto proprio di non avere attivato, ove di suo reale interesse immediato, tempestivi meccanismi processuali volti a far sanzionare l’inerzia dell’amministrazione nel provvedere sull’annullamento della nomina del controinteressato secondo la sentenza del TAR non sospesa, in modo tale da precluderne la candidabilità e, nell’assenza elettorale di costui, consentirle un diretto confronto competitivo con tutti gli altri candidati.

5.- Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, il ricorso per revocazione in esame deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi spazio per una delibazione né in chiave di virtuale subingresso, né a titolo risarcitorio per perdita di chance.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ( Sezione Quarta ), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative all’odierna fase, che si liquidano a favore dell’Amministrazione resistente nella misura complessiva di € 3.000,00 (eurotremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

****************, Consigliere

Vito Carella, ***********, Estensore

**************, Consigliere

****************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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