Limiti alla successione di appalti: le novità della legge comunitaria

Redazione 28/07/16
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Entrate in vigore le nuove regole sulla gestione del personale in caso di successione di appalti.

Il 23 luglio scorso, sono entrate in vigore le nuove regole sulla gestione del personale in caso di successione di appalti. La novità normativa è scattata a seguito della recentissima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge comunitaria (legge 122/2016), avvenuta l’8 luglio.

La normativa prende il posto del testo finora vigente dell’art. 29, co. 3 d.lgs. 276/2003. Quest’ultimo non ammetteva l’applicabilità delle regole del trasferimento di azienda ai casi di subentro di un appaltatore all’altro nella gestione del medesimo servizio, compresi i casi in cui tale subentro sia accompagnato dall’assunzione del personale già impiegato nell’appalto.

L’art. 29, co. 3 d.lgs. 276/2003 e la procedura di pre-infrazione contro l’Italia

L’obiettivo della norma era quello d’evitare l’omologazione del fenomeno successorio degli appalti al trasferimento di azienda, al fine di non applicare le regole (contenute nell’art. 2122 del codice civile) che impongono al cessionario dell’impresa di acquisire senza soluzione di continuità tutto il personale impiegato nel ramo di azienda trasferito, garantendo il mantenimento dei diritti acquisiti e l’applicazione dei trattamenti economici e normativi già in essere.

La Commissione europea non vede con favore la disciplina appena citata e ha avviato negli scorsi mesi una procedura di pre-infrazione nei confronti dell’Italia, poiché ritiene che il 3° comma dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003 non sia conforme ai principi della direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001 sul trasferimento d’azienda. Secondo la Commissione non è possibile escludere il mantenimento dei diritti dei lavoratori in presenza di fattispecie (il cambio di appalto) assimilabili al trasferimento di azienda.

La legge 122/2016: una risposta mirata alla procedura UE

La nuova norma risponde in maniera focalizzata alla procedura comunitaria, facendo salvo il principio per cui la successione di appalti e il trasferimento di azienda costituiscono due fattispecie distinte e, come tali, meritevoli di regole differenti. La modifica fa penetrare nel testo normativo alcuni criteri idonei ad individuare quando questa distinzione viene meno.

Nello specifico, l’acquisizione di personale già impiegato nell’appalto non comporta l’applicazione delle regole del trasferimento di azienda qualora il subentro nella gestione del servizio avvenga in favore di un soggetto dotato di propria struttura organizzativa e operativa, e a condizione che sussistano elementi di discontinuità con il precedente appaltatore che determinino una specifica identità di impresa. In tali casi, pertanto, potrà per esempio essere applicato un contratto diverso.

La nuova disposizione si applica a tutti i casi di acquisizione del personale, sia che questa avvenga sulla base di una norma di legge sia quando il personale sia trasferito al soggetto subentrante in virtù di una clausola di un contratto collettivo nazionale di lavoro (oppure di un contratto d’appalto).

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