Limitazioni al lavoro notturno: chiarimenti dal Ministero

Redazione 04/07/14
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Biancamaria Consales

Il Ministero del lavoro, con interpello n. 18/2014 del 26 giugno 2014, ha fornito risposta ad un quesito postogli in merito alla corretta interpretazione dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. 66/2003, concernente il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno da parte della lavoratrice/lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

In particolare, l’istante ha chiesto se la suddetta disposizione trovi applicazione nell’ipotesi di genitore vedovo di figlio convivente minore di anni dodici.

Al riguardo, il Ministero ha, in via preliminare, ricordato che ai sensi dell’art. 11, comma 2, citato, recante la disciplina delle limitazioni al lavoro notturno, la lavoratrice o il lavoratore, che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni, non è obbligato a prestare attività lavorativa notturna.

È stato, altresì, precisato che, ai sensi dell’art. 18-bis comma 1 del medesimo decreto, la violazione del summenzionato precetto, ovvero l’adibizione al lavoro notturno nonostante il dissenso espresso dalla lavoratrice/lavoratore in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, integra un reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2.582 euro. 2

In conclusione, il Ministero ha ritenuto che la situazione prospettata dall’istante, ovvero quella del genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni, rientri tra le possibili figure di “unico genitore affidatario” contemplata dalla norma in esame la quale, evidentemente, è principalmente volta alla tutela del minore.

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