Licenziamento illegittimo durante un congedo parentale a tempo parziale, l’indennità di tutela va calcolata in base alla retribuzione a tempo pieno

Redazione 07/03/14
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Lilla Laperuta

In caso di  licenziamento illegittimo intervenuto durante un congedo parentale a tempo parziale, l’indennità forfettaria di tutela alla quale ha diritto un lavoratore assunto a tempo pieno dev’essere calcolata in base alla retribuzione a tempo pieno E’ questo l’importante principio emerso nella sentenza C-588/12 del 27 febbraio 2014 pronunciata dalla Corte di Giustizia europea. Un calcolo basato sulla retribuzione a tempo parziale priverebbe di gran parte del suo contenuto il regime di tutela istituito dal diritto dell’Unione e rimetterebbe in discussione i diritti acquisiti del lavoratore.

La normativa. Il diritto dell’Unione, nella fattispecie la Direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996,  prevede che i lavoratori siano protetti dal licenziamento illegittimo causato dalla domanda o dalla fruizione di un congedo parentale e che essi abbiano diritto a ritornare allo stesso posto di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, ad un lavoro equivalente o analogo. La legge di trasposizione belga precisa che il datore di lavoro che risolve un contratto di lavoro senza motivo grave o adeguato deve corrispondere al lavoratore un’indennità forfettaria di tutela di importo pari a sei mesi di retribuzione.

Il caso. Assunta a tempo pieno, la sig.ra Rogiers ha lavorato in Belgio presso la società Lyreco in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Rimasta incinta, la sig.ra Rogiers ha fruito nel 2009 di un congedo di maternità, che ha prolungato con un congedo parentale a metà tempo di quattro mesi. A decorrere dall’inizio del congedo parentale, la Lyreco ha risolto il contratto di lavoro della sig.ra Rogiers con un preavviso di cinque mesi. La giustizia belga ha condannato la Lyreco al pagamento dell’indennità forfettaria di tutela in quanto nessun motivo grave o adeguato giustificava la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro durante il congedo parentale.

Adito in appello, l’Arbeidshof te Antwerpen (Corte del lavoro di Anversa, Belgio) chiede alla Corte di giustizia se, in un caso siffatto, l’indennità forfettaria debba essere calcolata sulla base della retribuzione diminuita percepita dal lavoratore alla data del suo licenziamento. La Lyreco sostiene, infatti, che l’indennità va calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla sig.ra Rogiers alla data del licenziamento, cioè lo stipendio corrispondente al lavoro a metà tempo svolto nell’ambito del congedo parentale a tempo parziale.

Le considerazioni della Corte di giustizia. Nella sentenza, la Corte ricorda che l’indennità forfettaria di tutela belga costituisce una misura destinata a proteggere i lavoratori dal licenziamento illegittimo causato dalla domanda o dalla fruizione di un congedo parentale. Tale misura di tutela sarebbe privata di gran parte del suo effetto utile se l’indennità fosse determinata sulla base non della retribuzione a tempo pieno, bensì della retribuzione diminuita versata durante un congedo parentale a tempo parziale. La Corte dichiara che tale valutazione è confortata dal fatto che, conformemente al diritto dell’Unione, i diritti acquisiti dal lavoratore alla data di inizio del congedo parentale (cioè l’insieme dei diritti e dei vantaggi che derivano dal rapporto di lavoro) devono restare immutati fino alla fine del congedo. La Corte considera che il diritto ad ottenere un’indennità forfettaria di tutela in caso di risoluzione unilaterale del contratto senza motivo grave o adeguato fa parte dei diritti acquisiti, in quanto tale indennità è dovuta a motivo dell’impiego svolto dal lavoratore e che quest’ultimo avrebbe continuato a svolgere in assenza del licenziamento illegittimo.

 

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