Licenziamento: è illegittimo se arriva con troppo ritardo?

Redazione 13/09/16
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Non è ammissibile il licenziamento di un dipendente basato su una contestazione disciplinare fatta molto tempo prima. Lo stabilisce il Tribunale di Milano, che con l’ordinanza del 1° luglio 2016 ha accolto il ricorso di un lavoratore e annullato il licenziamento comminatogli dalla sua azienda, riconoscendone la natura di comportamento ritorsivo.

La vicenda e la decisione del Tribunale

Il lavoratore in questione era stato licenziato da una piccola impresa con la motivazione ufficiale di “gravi comportamenti”, incluso l’essersi appropriato indebitamente di alcune somme della società, l’aver danneggiato il furgone aziendale e l’aver maltrattato verbalmente alcuni clienti. Licenziamento del tutto regolare, sembrerebbe, e invece la contestazione disciplinare in questione era stata notificata al lavoratore oltre un anno prima del licenziamento. L’uomo aveva quindi fatto ricorso al Tribunale di Milano sostenendo che il suo allontanamento dall’azienda fosse stato in realtà causato dalle sue ripetute richieste, nelle settimane precedenti il licenziamento, di un aumento dello stipendio ritenuto troppo basso e inadeguato alle sue mansioni e al suo orario di lavoro.

Il Tribunale ha accolto la richiesta del lavoratore e ha annullato il licenziamento, riconoscendo inoltre la natura ritorsiva di tale provvedimento. Il fatto che il datore di lavoro abbia atteso più di un anno prima di licenziare il dipendente, senza peraltro motivare con valide ragioni tale ritardo, è “in netto contrasto con i principi di immediatezza e tempestività” previsti dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e “rappresenta un’evidente violazione dei più elementari principi di correttezza e buona fede“. L’ordinanza prosegue affermando che la violazione del principio di immediatezza tradisce la volontà di risolvere un conflitto con il dipendente “in modo distorto con finalità ritorsive”. Del tutto provata quindi, secondo il giudice, l’illegittimità del provvedimento.

Che cosa dice la legge

La legge italiana tutela il lavoratore e punisce l’azienda che lo licenzi senza giusta causa. Al comma 42) dell’art. 1 della Legge 92/2012 (c.d. “Legge Fornero”), che è intervenuto a modificare l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), si legge che in caso di nullità del licenziamento il giudice “ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,” la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, “indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati”. Il giudice deve inoltre condannare il datore di lavoro “al risarcimento del danno subito dal lavoratore”, stabilendo a tal fine un’indennità “commisurata all’ultima retribuzione” e in ogni caso “non inferiore a cinque mensilità”. Il datore di lavoro colpevole è inoltre condannato a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali.

 

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