Licenziamenti collettivi: la Corte Ue boccia l’Italia per avere escluso i «dirigenti» dalle procedure di mobilità e di cassa integrazione

Redazione 17/02/14
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Anna Costagliola

Viola il diritto comunitario la legge italiana sui licenziamenti collettivi laddove esclude i dirigenti da mobilità e cassa integrazione. E’ quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza C-596/12, pubblicata il 13 febbraio scorso.

Nel caso di specie, la Commissione europea ha chiesto alla Corte di constatare che, avendo escluso la categoria dei «dirigenti» dall’ambito di applicazione della procedura di mobilità prevista dal combinato disposto degli artt. 4 e 24 della L. 223/1991, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

La Commissione sostiene che la direttiva 98/59, il cui ambito di applicazione si estende a tutti i lavoratori senza eccezione, non risulta correttamente recepita dalla legislazione nazionale in esame, la quale ammette a beneficiare delle garanzie da essa previste unicamente gli operai, gli impiegati e i quadri, escludendo i dirigenti. Essa ritiene che la normativa e i contratti collettivi italiani riguardanti specificamente i dirigenti non colmino tale lacuna.

Occorre ricordare che, armonizzando le norme applicabili ai licenziamenti collettivi, il legislatore comunitario ha inteso, nel medesimo tempo, garantire una protezione di livello comparabile dei diritti dei lavoratori nei vari Stati membri e uniformare gli oneri che tali norme di tutela comportano per le imprese della Comunità. Ciò è tanto più vero ove si consideri che la direttiva 98/59, fatta eccezione per i casi tassativamente previsti al suo articolo 1, paragrafo 2, non ammette, né in modo esplicito né in modo tacito, alcuna possibilità per gli Stati membri di escludere dal suo ambito di applicazione questa o quella categoria di lavoratori.

Peraltro, la nozione di «lavoratore» di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della citata direttiva non può essere definita mediante un rinvio alle legislazioni degli Stati membri, bensì ha una portata comunitaria. Detta nozione deve pertanto essere definita in base a criteri oggettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate. In quest’ambito, la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un altro soggetto e sotto la direzione di quest’ultimo, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una retribuzione. Nel caso portato all’attenzione della Corte è indiscusso, per essa, da un lato, che la categoria dei «dirigenti» ricomprende persone inserite in un rapporto di lavoro come quello descritto e, dall’altro, che l’articolo 4, paragrafo 9, della L. 223/1991 si riferisce soltanto agli operai, agli impiegati e ai quadri, con esclusione dei «dirigenti». Ne consegue che, come sostenuto dalla Commissione nel suo ricorso, la normativa italiana in esame può essere intesa nel senso che non impone al datore di lavoro di seguire la procedura di licenziamento collettivo per quanto concerne taluni lavoratori.

Tanto premesso, la Corte ha affermato in sentenza che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/59.

 

 

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