Liberalizzazioni e servizi pubblici locali, nota di lettura Anci

Redazione 30/01/12
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Lilla Laperuta

Il D.L. 1/2012, decreto liberalizzazioni, all’articolo 25 (Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali), ha apportato incisive modifiche al D.L. 138/2011 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. In una nota di lettura dell’articolo citato diffusa il 25 gennaio dall’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (Anci) ne viene accuratamente illustrato il contenuto del comma 1 cui si deve l’introduzione dell’art. 3bis (inerente Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) nell’ordito del D.L. 138/2011.

In particolare se ne evidenziano i seguenti contenuti:

a) le Regioni e le Province Autonome, entro il 30 giugno 2012, devono organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali per ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei, non inferiori al territorio provinciale — introducendo quindi differenti concetti geografici per le gestioni associate dei servizi, ma senza esplicitarli — tali da garantire economie di scala ed assicurare l’efficienza. Decorso il succitato termine è previsto il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri, fermo restando la scala minima provinciale;

b) a partire dal 2013, l’affidamento dei servizi pubblici degli enti territoriali e di quelli d’ambito o bacino, se effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica, costituisce elemento di valutazione della virtuosità per gli stessi enti, conseguendo l’obiettivo strutturale, realizzando un saldo finanziario pari a zero (ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.L. 98/2011). La Presidenza del Consiglio comunica perentoriamente a fine gennaio di ogni anno, al Ministero dell’economia gli enti che hanno attuato tale le procedura; in assenza della comunicazione la virtuosità non trova applicazione;

c) sono destinati i finanziamenti derivanti da risorse pubbliche statali, in via prioritaria, agli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali oppure ai gestori selezionati con gara o a quelli di cui l’Autorità di settore — prevista ma non identificata — abbia verificato la qualità e l’efficienza in base a specifici parametri dalla stessa definiti;

d) gli affidatari in house sono soggetti al patto di stabilità interno, secondo le modalità previste dall’art. 18 comma 2 bis D.L. 112/2008,ovvero con modalità e modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno stabilite con decreto interministeriale sentita la Conferenza Unificata, con vigilanza affidata all’ente locale ovvero a quello d’ambito o bacino;

e) le società in house per l’acquisto di beni e servizi, applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006. Inoltre si prevede che tali società per il conferimento degli incarichi ed il reclutamento del personale applicano propri provvedimenti in tal senso, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 165/2001.

 

 

 

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