Liberalizzazioni e professioni, tariffe in vigore ancora per 120 giorni

Redazione 26/03/12
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Lilla Laperuta

Abrogate le tariffe delle professioni regolamentate, rilascio da parte del professionista di un preventivo di massima, rimborso forfetario al tirocinante: queste le principali novità nel settore delle professioni che accompagnano la conversione del decreto liberalizzazioni (si veda la legge di conversione n. 27 del 24 marzo).

Di seguito sono specificati i principali punti di cambiamento in ambito di professioni regolamentate come disciplinati dalla versione emendata dell’art. 9, D.L. 1/2012.

 

Tariffe

È confermata l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e la disposizione che prevede, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro.

 

Disciplina transitoria

Nell’iter di conversione, per sopperire alla originaria formulazione lacunosa dell’art. 9, e al conseguente lamentato vuoto normativo, è stato aggiunto che i parametri suddetti dovranno essere stabiliti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Nelle more – fino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali e comunque non oltre il termine dei 120 giorni suddetti – per gli organi giurisdizionali chiamati a liquidare le spese giudiziali si dovrà fare riferimento alle tariffe vigenti.

 

Compenso del professionista

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività. professionale. Scompare nell’iter di conversione la previsione della nullità della clausola sulla determinazione del compenso inserita nel contratto tra professionista e cliente, nella qualità di consumatore o microimpresa, che faccia riferimento ai parametri di cui sopra.

 

Preventivo

Nella formulazione antecedente alla conversione la misura del compenso doveva essere previamente resa nota al cliente. anche in forma scritta se da questi richiesta Ora, nella versione emendata viene richiesto al professionista il rilascio di un preventivo di massima: per tale preventivo non è richiesto più dunque né la forma scritta né la specifica richiesta del cliente. Resta fermo invece, così come già previsto nel testo ante conversione, che la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Scompare invece la previsione secondo cui l’inottemperanza di quanto disposto costituisce illecito disciplinare del professionista.

 

Tirocini

La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Restano fuori dall’applicazione di tali disposizioni le professioni sanitarie.

Al tirocinante, questa è la novità, è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

 

Casse professionali.

Entro il termine di 120 giorni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse

professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

 

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