Liberalizzazioni, con la definitiva approvazione del decreto più facile aprire un‘impresa

Redazione 23/03/12
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Lilla Laperuta

Conversione in legge per il D.L. 1/2012 (decreto sulle liberalizzazioni), grazie al quale scompaiono una serie di restrizioni burocratiche che sinora hanno avvinto gli adempimenti necessari alla nascita di una nuova impresa. Incoraggiato dalle politiche europee di liberalizzazione (dir. 2006/123/CE) il legislatore nazionale ha finalmente positivizzato la necessità di eliminare l’obbligo di autorizzazione preliminare all’intrapresa di attività economiche. L’introduzione di assensi, autorizzazioni e controlli preventivi è ammessa, ma solo per esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento europeo, nonché nel rispetto del principio di proporzionalità.

Di seguito vengono riepilogate le principali le novità previste dall’art. 1 del provvedimento.

 

Decreti di liberalizzazione.

Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti, per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione. Con gli stessi regolamenti saranno individuate anche le disposizioni restrittive che verranno abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

 

Intervento dell’AGCOM.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato deve rendere parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento suddetti, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

 

Eliminazione degli oneri amministrativi.

Verranno abrogate le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da motivi imperativi di interesse generale

 

Tutela della concorrenza.

Ancora, si prevede la soppressione delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, non adeguati e non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

 

Interpretazione limitativa dei vincoli normativi.

Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi europei ed internazionali della Repubblica.

 

Intervento sostituivo dello Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni devono adeguarsi ai principi e alle regole predette in materia di liberalizzazione fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall’anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli enti territoriali suddetti.

 

Eccezioni.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari di cui all’art. 4 D.Lgs. 59/2010 e i servizi di comunicazione di cui all’art. 5 D.Lgs. 59/2010, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

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