Liberalizzazione delle professioni: osservazioni critiche dal presidente dell’Agcom

Redazione 07/06/13
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Anna Costagliola

Nell’ambito della Relazione al Parlamento su «Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese», nel corso dell’audizione presso la Commissione Attività produttive della Camera, il presidente dell’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato, Giovanni Pitruzzella, ha affrontato diversi temi tra i quali quello della liberalizzazioni delle professioni.

Pitruzzella ha innanzitutto evidenziato come le disposizioni normative introdotte negli ultimi anni e la loro attuazione regolamentare abbiano senza dubbio contribuito ad aprire il mercato dei servizi professionali regolamentati, attraverso un insieme di misure che hanno condotto, tra l’altro, all’abolizione dell’obbligatorietà delle tariffe professionali e del divieto di pubblicità da parte dei professionisti; al libero accesso alle professioni non regolamentate; all’ampliamento della pianta organica e della dimensione geografica dei distretti dei notai, alla fornitura di servizi professionali anche attraverso società di capitali. Tuttavia, ritiene il Presidente dell’Agcom che la piena efficacia delle norme che hanno recentemente liberalizzato il settore delle libere professioni risulta ancora ostacolata dalla permanenza di riferimenti normativi alla «adeguatezza» del compenso del professionista rispetto al «decoro professionale» e alla «importanza dell’opera». Si rileva in merito che condotte dei professionisti o degli Ordini professionali che si richiamino alle suddette norme possono condurre di fatto ad una reintroduzione surrettizia delle «tariffe» di riferimento per le prestazioni professionali, vanificando la portata liberalizzatrice delle succitate misure normative. Inoltre, il riferimento all’ «adeguatezza» della tariffa, oltre che estremamente generico, non appare necessario per garantire la qualità delle prestazioni, a fronte, peraltro, del potere in capo agli Ordini professionali di indagare sulla corretta esecuzione della prestazione professionale nel suo complesso, secondo parametri qualitativi.

Inoltre, permangono ancora, ha osservato l’Autorità Garante della concorrenza durante l’audizione, ingiustificati ostacoli all’accesso alle professioni, già nella fase di ammissione ai corsi universitari formativi per il futuro svolgimento della professione. Basta pensare, con riguardo alla fase di individuazione del numero chiuso per l’accesso ai corsi di laurea, alla previsione di cui all’art. 3, co. 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che individua, tra i criteri, la necessità di tener conto del «fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo», criterio ritenuto non strettamente legato all’offerta formativa delle università e idoneo a restringere ingiustificatamente l’accesso ai corsi di laurea prodromici all’esame di abilitazione professionale

Il Garante ha sollevato poi talune perplessità sulla recente riforma della professione forense (L. 247/2012). Invero, l’eliminazione dell’obbligo di fornire un preventivo in forma scritta, unitamente alla previsione di parametri per la determinazione del compenso spettante agli avvocati – laddove non vi sia stata una pattuizione in forma scritta dell’onorario da corrispondere al professionista e, in ogni caso, in ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale – sembrano (a dispetto dell’enunciazione di principio «la pattuizione dei compensi è libera» contenuta nella legge), rappresentare un passo indietro rispetto all’integrale abrogazione delle tariffe ribadita, da ultimo, con il D.L. 1/2012.

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