Liberalizzazione dei servizi postali: in Gazzetta il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58

Redazione 04/05/11
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2011 è stato pubblicato il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante: “Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE (un Avviso di rettifica è stato pubblicato nella Gazzetta del 2 maggio). Trova così compimento il processo di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari delineato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009).

Come noto, il quadro comunitario per i servizi postali dell’Unione europea è delineato essenzialmente nella direttiva 97/67/CE (trasposta nel nostro ordinamento con D.Lgs. 261/1999) che ha avviato il processo di liberalizzazione, approfondito dalla direttiva 2002/39/CE, e portato avanti un’ulteriore graduale apertura del mercato; in particolare, tale direttiva ha stabilito un calendario per la liberalizzazione progressiva in due fasi:

– dal 1° gennaio 2003 per gli invii di corrispondenza con peso inferiore a 100 grammi;

– dal 1° gennaio 2006 per gli invii di corrispondenza con peso inferiore a 50 grammi.

Con la Direttiva 2008/6/CE, quindi, l’UE ha previsto misure volte a garantire il servizio universale e ha disposto un progressivo abbassamento dei limiti massimi per i servizi postali che gli Stati membri possono riservare al proprio fornitore del servizio universale. In particolare, la Direttiva 2008/6/CE ha fissato il termine ultimo per la completa apertura del mercato al 31 dicembre 2010 per la maggioranza degli Stati membri (il 95% del mercato postale comunitario, in termini di volume) e al 31 dicembre 2012 per i restanti Stati membri (Cipro, Grecia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria). Dal 1 gennaio 2011, perciò, l’Italia (come la maggioranza degli altri Stati membri, non può concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi per la forniture di servizi postali.

Il D.Lgs. 58/2011 dà ora attuazione a tali norme e ridefinisce l’ambito del servizio universale e, soprattutto, in conformità all’art. 1, par. 8 della direttiva abolisce la residua quota di monopolio prevista fino al 31 dicembre 2010 in favore del fornitore del servizio universale (che il novellato art. 23 del D.Lgs. 261/1999 individua in Poste Italiane). Il nuovo art. 4 del D.Lgs. 261/1999, inoltre, riserva al fornitore del servizio universale le notificazioni giudiziarie e quelle relative alle violazioni del Codice della strada.

Il decreto istituisce inoltre una Agenzia di regolamentazione, che svolge le funzioni di Autorità. In particolare, essa regola i mercati (definendo gli standard di qualità del servizio universale) e adotta i provvedimenti in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi. L’Agenzia è composta di tre membri, nominati con Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, previo parere parlamentare. I membri durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta. La dotazione di personale è posta a carico del Ministero dello sviluppo economico. Per almeno 12 mesi dopo la cessazione della carica non possono intrattenere alcun rapporto professionale con le imprese del settore. Entro il 31 marzo di ciascun anno, presentano una relazione al Parlamento.

Stefano Minieri

Redazione

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