Liberalizzata l’attività di collocamento e dei servizi per il lavoro

Redazione 22/09/11
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Firmato il 20 settembre dal Ministro del Lavoro il decreto ministeriale che definisce i dettagli operativi per l’ampliamento della platea dei soggetti autorizzati alla intermediazione nel mercato del lavoro. Il decreto apre definitivamente il varco anche alle scuole ed alle università nella gestione dei servizi per il lavoro. Si tratta di un ampliamento delle opportunità di accesso al mercato del lavoro per i giovani che si trovano alla conclusione del loro percorso di studi secondario e che non hanno ancora le capacità per orientarsi nella ricerca di una occupazione.

Per l’esercizio dell’autorizzazione è necessario l’assolvimento di alcuni adempimenti cui è subordinata l’attività di intermediazione:

a) l’interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale www.cliclavoro.it;

b) il rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro;

c) l’iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro, costituito presso la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144.

Il provvedimento indica anche le modalità di pubblicazione dei curricula degli studenti sul portale www.cliclavoro.gov.it nonché quelle per l’iscrizione all’albo informatico delle agenzie per il lavoro dei nuovi soggetti autorizzati. Scuole e università dovranno comunque pubblicare i curricula degli studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno 12 mesi dalla data del conseguimento della laurea anche sul proprio sito istituzionale, pena la perdita della autorizzazione alle attività di intermediazione.

Il decreto ministeriale, infine, disciplina il regime sanzionatorio da applicare in caso di mancato adempimento degli obblighi definiti dalle legge che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. 276/2003. Tale regime è delineato nell’ottica di consentire ai privati di divenire attori del mercato del lavoro astenendosi tuttavia dall’abuso e dallo sfruttamento della posizione di debolezza dei prestatori di lavoro e dispone una modulazione delle sanzioni amministrative (e penali) individuate, in relazione alla gravità dei comportamenti posti in essere. Oltre all’applicazioni di tali sanzioni, il mancato adempimento dal mancato adempimento degli obblighi deriva la cancellazione dell’Albo e il divieto di esercitare l’attività di intermediazione.

Il decreto entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Biancamaria Consales).

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