Libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea: approvato il nuovo regolamento

Redazione 01/06/11
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Ad oltre quarant’anni dalla sua pubblicazione, l’Unione europea manda in pensione e sostituisce uno dei pilastri della legislazione europea, il regolamento 1612/68 del 15 ottobre 1968 che finora ha disciplinato la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri. La nuova normativa è dettata dal regolamento UE 492/2011 del 5 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea del 27 maggio (L 141).

In realtà si tratta di una codificazione della materia, dal momento che non si introducono elementi particolarmente innovativi; fondamentalmente ci si limita a riordinare una materia che dalla sua prima disciplina, nel 1968, ha subito diverse e incise modifiche, dovendosi coordinare con altri provvedimenti successivamente approvati che hanno sancito una più generale libertà di circolazione e soggiorno per i cittadini dell’Unione, non strettamente limitata all’esercizio di un’attività lavorativa.

Il regolamento dà attuazione alle disposizioni degli articoli 45 e 46 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex Trattato CE) che sanciscono l’obiettivo di realizzare la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione; ciò implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché il diritto dei lavoratori di spostarsi liberamente all’interno dell’Unione per esercitare un’attività subordinata, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Il ponderoso testo (42 articoli) tocca tutti gli aspetti delle attività necessarie per garantire tale diritto. Il primo capo riguarda l’accesso all’impiego, la parità di trattamento e la famiglia del lavoratore: il secondo le azioni per mettere in contatto e per compensare le offerte e le domande d’impiego (prevedendo per quest’ultimo punto l’istituzione di uno specifico Ufficio europeo di coordinamento). L’ultimo capo, infine, disciplina gli organismi incaricati di assicurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri in materia di libera circolazione e di occupazione dei lavoratori, vale a dire il Comitato consultivo e il Comitato tecnico.

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