Lesioni personali stradali gravi e accertamento della responsabilità del conducente

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La vicenda processuale esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della violazione della regola cautelare nell’ipotesi di investimento del pedone.

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Indice

Corte di Cassazione – Sez. V Pen. – Sent. n. 39167 del 27/09/2023

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1. La questione

Il giudice di primo grado, chiamato ad accertare la responsabilità penale del conducente di un’autovettura per il reato ex art. 590 bis co. 1 c.p., aveva emesso sentenza di condanna nei confronti dell’automobilista per aver cagionato lesioni personali gravi ad un pedone mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.
Nel corpo della statuizione, poi confermata dal giudice di appello, si evidenziava che il conducente aveva agito con colpa, non avendo osservato la regola cautelare che impone di operare con prudenza, diligenza e perizia nonché quelle relative alla circolazione stradale.
Il reo non condividendo la pronuncia di condanna adiva la Suprema Corte di Cassazione.
Nello specifico, il ricorrente riteneva meritevole di censura la statuizione perché non era stata individuata la norma cautelare violata, ne era stato appurato se il comportamento del pedone avesse cagionato l’occorso, elidendo il nesso di causalità tra la condotta dell’automobilista e l’investimento.
Nel corpo dell’atto di impugnazione si richiamava, a sostegno della tesi della difesa, il disposto di cui all’art. 190 del CDS che individua in modo analitico gli obblighi del pedone nell’ambito della circolazione stradale.

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2. Lesioni stradali e responsabilità del conducente: la decisione della Cassazione

Il Supremo Consesso con la sentenza n. 39167 del 27 Settembre 2023 ha osservato, preliminarmente, che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, soltanto se il comportamento di quest’ultimo integri una vera e propria causa eccezionale, atipicanon prevista nè prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento.
Circostanza configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.
La causa che può escludere la responsabilità del conducente deve non soltanto essere stata capace di determinare da sola l’evento, ma deve anche essere sopravvenuta, secondo quanto previsto dall’art. 41 co. 2 c.p.
La causa sopravvenuta, come esposto, può consistere, secondo la giurisprudenza, in un movimento imprevedibile oltre che improvviso del pedone, che abbia condizionato il conducente dell’autoveicolo.
Soltanto in tal caso può venir meno il nesso di causalità tra la condotta dell’automobilista e l’investimento.
Le circostanze di fatto riportate nella pronuncia gravata consentivano di escludere un comportamento imprevedibile della persona offesa, tale da interrompere il nesso di causalità, atteso che l’investimento pedonale era avvenuto in una via del centro cittadino e in orario lavorativo, presumibilmente dovuto alla presenza della vittima in una zona d’ombra e nel cd. angolo cieco al momento dell’impatto, nonché all’ingombro della visuale dovuto alla presenza di un altro veicolo che si era opportunamente fermato per consentire l’attraversamento al pedone.
La pronuncia, pertanto, ha disatteso la tesi difensiva, dichiarando inammissibile il ricorso.
La Corte ha osservato che le disposizioni che regolano il comportamento del conducente del veicolo sono differenti.
Il conducente di un veicolo è tenuto all’osservanza sia delle regole cautelari di carattere generale che impongono prudenza, diligenza e perizia, sia di quelle specifiche, proprie della circolazione stradale.
Un primo riferimento normativo di queste ultime è rinvenibile nell’art. 140 del CDS che impone l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
Un secondo riferimento è rintracciabile nell’art. 191 del CDS che disciplina il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni, individuando tre obblighi comportamentali a carico di questi ultimi:
·      nell’ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
·      nel mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
·      nel prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni).
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell’attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi in violazione degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall’art. 190 C.d.S..
Giova rilevare peraltro, che, in tema di circolazione stradale,  la Suprema Corte, in diverse pronunce, ha affermato che “il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze”. (Cfr. Cass. Penale Sez. 4, n. 47204 del 14/11/2019)
Ne consegue che il conducente può andare esente da responsabilità penale soltanto nell’ipotesi in cui fornisca la prova di un comportamento eccezionale e, quindi, imprevedibile del pedone, da solo sufficiente a provocare l’evento, secondo quanto previsto dall’art. 41 co.2 c.p.

3. Conclusioni

La recente decisione n. 39167/2023 della Suprema Corte di Cassazione costituisce l’occasione per approfondire la delicata questione della responsabilità del conducente per le lesioni personali cagionate al pedone, a seguito dell’investimento.
La tematica si intreccia inevitabilmente con la disciplina delle norme cautelari sia di carattere generale, sia specifiche delineate dal CDS.
In particolare, se le disposizioni di cui agli artt. 140 e 191 del CDS codificano gli obblighi di prudenza in capo al conducente, l’art. 190 del CDS contiene l’elenco dei comportamenti che il pedone deve attuare.
Il sistema normativo ha l’obiettivo precipuo di garantire la sicurezza della circolazione stradale, attribuendo al conducente un obbligo generale di prudenza tale che ogni evento lesivo che riguardi un pedone potrà determinare un addebito a titolo responsabilità penale in capo al primo.
La responsabilità penale potrà essere esclusa soltanto nel caso in cui venga dimostrato che il comportamento tenuto dal pedone integri una causa sopravvenuta imprevedibile ed eccezionale, sufficiente da sola ad interrompere il nesso di causalità.

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