L’emergenza coronavirus e la spedizione

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Nel corso della prima fase dell’emergenza coronavirus, di fronte alla necessità di limitare al minimo gli spostamenti personali ed alla contestuale chiusura delle attività commerciali non essenziali, l’e-commerce si è rivelato una risorsa preziosa per la popolazione italiana, evidenziando un aumento considerevole degli acquisti online, soprattutto per alcune categorie di prodotti (es. alimentari, farmaceutici, elettronici).

È altamente probabile che il tasso di impiego dell’e-commerce da parte degli utenti resterà elevato anche una volta superata l’emergenza, infatti oggi, in piena fase 2, pur avendo molte attività produttive e commerciali riavviato il proprio esercizio, restano valide le regole di distanziamento sociale; inoltre, è verosimile che l’impatto psicologico da “timore del virus” avrà, sui consumatori, degli effetti che soltanto nel tempo tenderanno ad attenuarsi.

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Le novità nel contratto di spedizione

In relazione al panorama sociale sopra esposto, il contratto di spedizione e la sua regolamentazione assumono una rilevanza notevole.

Le innovazioni che oggi sono già attuate, ed anche quelle maggiormente auspicabili, attengono essenzialmente al momento di maggior rischio di contatto interpersonale, quello della consegna dei beni. Ma facciamo al riguardo qualche riferimento concreto:

1) Il Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, al suo art. 108, ha disciplinato, fino al 30 giugno, in merito al servizio postale1 della spedizione, in particolare relativamente agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi; nello specifico: «gli operatori postali  procedono  alla  consegna dei suddetti invii e pacchi mediante  preventivo  accertamento  della presenza del destinatario o di persona  abilitata  al  ritiro,  senza raccoglierne la firma,  con  successiva  immissione  dell’invio  nella cassetta  della  corrispondenza   dell’abitazione,   dell’ufficio   o dell’azienda,  al  piano  o  in  altro  luogo,  presso  il   medesimo indirizzo indicato contestualmente dal destinatario o dalla  persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito».

La firma dell’operatore postale avrà comunque la validità di prova di ricezione del documento e valore di efficacia probatoria, consentendo allo spedizioniere di costituire, in maniera autonoma, la prova dell’adempimento della prestazione di consegna.

Inoltre, in fase di riconversione, per effetto di un emendamento approvato dal Senato al citato art. 108, è stato escluso che tale modalità di notifica si applichi agli atti giudiziari, per i quali resta invariata la procedura ordinaria di firma; in alternativa è previsto l’utilizzo del deposito in cassetta postale dell’avviso di arrivo della raccomandata o di altro atto che necessita di firma per la consegna. Tale modifica si è resa necessaria in quanto, autorizzare l’operatore postale ad apporre la propria firma sul documento di consegna della raccomandata o del plico in luogo del destinatario avrebbe provocato alla lunga, per gli atti giudiziari, innumerevoli contestazioni per nullità della procedura di notificazione.

2) L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), in una Comunicazione del 27 aprile 2020, ha evidenziato come, nel medio-lungo termine, gli operatori di consegna dei pacchi dovranno continuare a lavorare rispettando le regole sul distanziamento sociale e, per questo motivo, ha considerato importante attivare misure e raccomandazioni per incentivare l’utilizzo degli armadietti automatici per la consegna e la raccolta dei pacchi.

I parcel lockers (armadietti automatici) sono soluzioni di recapito, alternative alla consegna a domicilio, che consentono all’utente di ritirare il pacco autonomamente in ogni momento della giornata.

Tali dispositivi sono collocati di norma in aree frequentate consuetudinariamente dagli utenti come centri commerciali, stazioni dei treni, aeroporti e aree di rifornimento del carburante; essi possono anche essere ubicati nei condomini di abitazioni o uffici.

L’incremento nell’utilizzo degli armadietti automatici consentirebbe inoltre di rendere l’iter della spedizione molto più scorrevole, in quanto il corriere non avrebbe più il compito di lasciare avvisi o di ripassare, in caso di assenza del destinatario all’atto della consegna.

Oltre a queste due novità di ordine pratico, bisogna evidenziare anche il rischio di  innalzamento delle tariffe di spedizione da parte dei principali spedizionieri italiani e internazionali.
Tale rischio, che in alcuni casi si è già concretizzato, è evidentemente  dovuto  ai  maggiori  costi sostenuti per sanificare i magazzini, i mezzi di trasporto e   per  garantire  la  sicurezza sanitaria al personale che si occupa del ritiro e della  consegna sul territorio.

La qualificazione giuridica della spedizione e la distinzione dal trasporto

Per avere una migliore comprensione della spedizione – uno strumento che, come abbiamo sopra visto, si è reso indispensabile in questo periodo di crisi sanitaria in cui ne è stata riorganizzata la fase della consegna – è opportuno dare una qualificazione giuridica del contratto che la regolamenta, analizzandolo contestualmente al contratto di trasporto.

Il contratto di spedizione è definito, all’art. 1737 Cod. Civ., come «un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie».

  Il trasporto, invece, in base a quanto disposto dall’art.1678 Cod. Civ., è il contratto in forza del quale « il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro».

Nello schema contrattuale della spedizione possiamo affermare, quindi, di essere in presenza di un vero e proprio contratto di mandato, in cui lo spedizioniere si obbliga a compiere l’attività giuridica del mandatario2 e conclude un contratto di trasporto in nome proprio e per conto del mandante.

Pertanto il soggetto che pone in essere il contratto di trasporto di cose è lo spedizioniere, il quale si obbliga col committente soltanto a “concludere” il contratto di trasporto e non risponde  dell’eventuale  inadempimento del  vettore,  salvo  che  non  sia stata   pattuita la clausola “star del credere”, che gli faccia assumere tale rischio3.

La responsabilità nel contratto di trasporto di cose quindi, anche quando il mittente sia lo spedizioniere, sta in capo al vettore; infatti tale contratto, per le sue caratteristiche giuridiche, senz’altro comprende l’elemento dello “affidamento” poiché, a differenza del trasporto di persone, il mittente non può personalmente controllare l’esecuzione del contratto né proteggersi direttamente dai fattori generanti un eventuale danno.

A questo punto elaboriamo più da vicino il raffronto tra i due contratti, evidenziando i soggetti che sono protagonisti degli stessi.

Contratto di spedizione (contratto di mandato):

1) Lo “spedizioniere” (mandatario), che compie essenzialmente un’attività giuridica ed è tenuto ad osservare le istruzioni del committente. La sua retribuzione si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali.

Egli può finanche assumere la esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, con mezzi propri ed in questo caso avrà obblighi e diritti del vettore.

2) Il “committente” (mandante), che può revocare l’ordine di spedizione, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto; egli è tenuto a retribuire lo spedizioniere.

  Contratto di trasporto di cose:

1) Il “vettore”, che si assume l’incarico obbligandosi a trasferire, con mezzi propri oppure avvalendosi di quelli di terzi con cui stipula un contratto di subtrasporto, cose da un luogo a un altro, verso il pagamento di un corrispettivo.

2) Il “mittente”, che si occupa di consegnare il carico al vettore, chiedendogli di effettuare il trasporto e ne risulta essere il creditore. Nella spedizione, il mittente (del contratto di trasporto) è lo spedizioniere che agisce in nome proprio e per conto del committente (del contratto di spedizione).

3) Il “destinatario”, che è il legittimato a ricevere il carico a destinazione e può essere sia il mittente stesso sia una persona diversa.

Le caratteristiche del destinatario attribuiscono al trasporto di cose natura di contratto a favore di terzi, inquadramento talvolta contestato in dottrina, ma che risulta utile a fornire un importante elemento distintivo tra i due contratti oggetto della suesposta comparazione.

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Note

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  1. Il servizio postale è quel servizio, gestito da enti pubblici o società private, che ha per oggetto lo smistamento, la gestione e la consegna della corrispondenza in un dato territorio.
  1. Persona che, in base a un contratto di mandato, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un mandante, che può dunque essere definito come il soggetto che dà all’altro (mandatario) l’incarico di compiere uno o più atti giuridici nel suo interesse.

 

  1. Zunarelli e Comenale Pinto, ‘’Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti’’, Padova, CEDAM, 2016, 568.

 

 

Giuseppe Toscano

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