Legittimo l’annullamento di un’intera procedura di gara a seguito di “attenta rivisitazione dell’intero iter procedimentale” in quanto rilevato dalla Stazione Appaltante che in diversi casi l’esclusione dalla gara di imprese che avevano presentato domand

Lazzini Sonia 21/12/06
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Nulla quaestio da parte dell’adito giudice amministrativo, Tar Piemonte, Torino, n. 3328 del 4 ottobre 2006,  sul fatto che un  Consiglio di Amministrazione annulla una precedente deliberazione, concernente l’approvazione del provvedimento presidenziale con il quale è stata indetta una gara , e la deliberazione relativa all’aggiudicazione provvisoria della stessa gara :
 
< reale motivazione che sorregge la decisione del Consiglio di Amministrazione dell’******** Casa di Riposo “*****************” di annullare l’intero procedimento della gara di cui trattasi.
 
Infatti, la delibera impugnata non dispone la revoca dell’aggiudicazione provvisoria precedentemente disposta a favore della ricorrente, ma annulla l’intero procedimento di gara per motivi che attengono alla formulazione ed interpretazione della disposizione del bando concernente la presentazione di una dichiarazione dell’impegno, da parte di un istituto bancario, a prestare la cauzione definitiva nel caso l’impresa garantita fosse risultata aggiudicataria>
 
A cura di ***********
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
in forma semplificata
 
sul ricorso n. 976/2006 proposto da *** S.r.l., con sede in Asti, via XX Settembre n. 101, in persona del geom. ******* **, amministratore unico, e ***, in persona del suo amministratore unico *** Pietro, con sede in Asti, via Amerigo Vespucci n. 21, rappresentate e difese dagli avv.ti *************** e ************* ed elettivamente domiciliate in Torino, corso Stati Uniti n. 61, presso lo studio del primo,
 
c o n t r o
 
I.P.A.B. Casa di Riposo “*****************”, corrente in Ticineto (AL), piazza Martiri della ******à n. 5, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore *********************, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. **************** e ****************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, via Sant’******** n. 12,
 
per l’annullamento, previa sospensione,
 
– della deliberazione n. 9 del 18.4.2006, immediatamente eseguibile, mediante la quale il Consiglio di Amministrazione della ******** Casa di Riposo “*****************” ha provveduto all’auto annullamento per auto tutela delle deliberazioni di seguito indicate e delle quali si richiede parimenti l’annullamento;
 
– della deliberazione n. 25 del 30.12.2005 della I.P.A.B. Casa di Riposo;
 
– di ogni altro atto eventualmente preparatorio, collegato, connesso e conseguente al/ai provvedimento/i impugnato/i.
 
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
 
Vista la costituzione in giudizio dell’******** Casa di Riposo “*****************”;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Relatore alla camera di consiglio del 6 settembre 2006 il referendario ************* e uditi per la parte ricorrente l’avv. Gallo, su delega dell’avv. *****, e per l’amministrazione resistente l’avv. Di *****;
 
Ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata, ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
 
Sentite sul punto le parti presenti;
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 
FATTO
 
1. La società ricorrente ha partecipato alla procedura di appalto dei lavori di “Ristrutturazione e riconversione in RISS della Casa di Riposo “*****************””, indetta dalla IPAB, risultando aggiudicataria provvisoria. Con deliberazione n. 9 del 18.4.2006 il Consiglio di Amministrazione della ******** Casa di Riposo “*****************”, a seguito di “attenta rivisitazione dell’intero iter procedimentale” della gara, rilevava che in diversi casi l’esclusione dalla gara di imprese che avevano presentato domanda di partecipazione era dovuta all’errore di interpretazione della medesima disposizione del bando di gara (che prevedeva la presentazione di una dichiarazione di un Istituto Bancario contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione definitiva dell’appalto, la cauzione definitiva).
 
Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione deliberava di annullare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25/2005, concernente l’approvazione del provvedimento presidenziale con il quale è stata indetta la gara in questione, e la deliberazione n. 4/2006 relativa all’aggiudicazione provvisoria della stessa gara.
 
Nelle premesse della deliberazione impugnata, di cui in epigrafe, si afferma inoltre che l’amministrazione aveva ritenuto di non procedere all’aggiudicazione definitiva a favore della *** S.r.l. di Asti in quanto presso il casellario informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici risultava la presenza di una segnalazione-annotazione “in materia di pregressi inadempimenti in pubblici appalti”.
 
2. Con il ricorso in epigrafe, le società *** S.r.l. e TERMOCLIMA S.r.l. UNIPERSONALE impugnano gli atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:
 
1° – Violazione dell’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in quanto il fatto oggetto dell’annotazione non rientrerebbe in alcuna delle cause di esclusione indicate dalla norma.
 
2° – Violazione dell’art. 27, comma 2, lettera p), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (“p) eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti”), poiché la norma non delinea una ipotesi di automatica esclusione dalla gara, come invece fa l’art. 75 del D.P.R. n. 554/99.
 
3° – Difetto di motivazione, in quanto la comunicazione con la quale l’******** Casa di Riposo “*****************” ha reso nota l’adozione della delibera impugnata non presenta alcun indizio circa le motivazioni che hanno fondato la decisione contestata.
 
3. Con memoria del 31 luglio 2006 si è costituita in giudizio l’********, che con ulteriore memoria del 31 agosto 2006 ha diffusamente replicato alle censure della ricorrente.
 
DIRITTO
 
1. Il Collegio ritiene di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 9, 1° comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205.
 
2. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto affrontano entrambi la questione della qualificazione giuridica, tra le cause di esclusione da appalti pubblici di lavori, dell’inadempimento di cui all’annotazione riportata nel casellario informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, sono, più che infondati, irrilevanti ed inconferenti rispetto alla reale motivazione che sorregge la decisione del Consiglio di Amministrazione dell’******** Casa di Riposo “*****************” di annullare l’intero procedimento della gara di cui trattasi.
 
Infatti, la delibera impugnata non dispone la revoca dell’aggiudicazione provvisoria precedentemente disposta a favore della ricorrente, ma annulla l’intero procedimento di gara per motivi che attengono alla formulazione ed interpretazione della disposizione del bando concernente la presentazione di una dichiarazione dell’impegno, da parte di un istituto bancario, a prestare la cauzione definitiva nel caso l’impresa garantita fosse risultata aggiudicataria.
 
Il riferimento all’annotazione del precedente inadempimento addebitato alla *** S.r.l. è, nel corpo della motivazione dell’atto, del tutto incidentale e non costituisce, pertanto, la ragione effettiva dell’annullamento d’ufficio disposto con la deliberazione impugnata.
 
3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
 
La lettera raccomandata del 27 aprile 2006, prot. n. 228, con la quale l’**** ha portato a conoscenza della ricorrente la deliberazione impugnata costituisce, appunto, solo un mezzo di comunicazione e non può essere considerata un atto amministrativo per il quale è operante l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
 
4. Il ricorso, in definitiva, è infondato e deve essere rigettato.
 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come determinato nel dispositivo.
 
Per Questi Motivi
 
Il Tribunale Amministrativo per il Piemonte, Seconda Sezione, pronunciandosi ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, respinge il ricorso in epigrafe.
 
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio che si liquidano, in favore dell’******** Casa di Riposo “*****************”, nella complessiva misura di € 1.000,00 (mille).
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 6 settembre 2006, con l’intervento dei magistrati:
 
*********************** f.f.
 
Giorgio MANCA Referendario, estensore
 
***************************
 
Il Presidente f.f. L’Estensore
 
Il Direttore Segreteria II Sezione Depositata in Segreteria a sensi di
 
      Legge il   4   ottobre   2006
      Il Direttore Segreteria II Sezione

Lazzini Sonia

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