Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché il Presidente del tribunale, anziché ricorrere al sort

Lazzini Sonia 09/07/09
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Il ricorso è articolato in due motivi: con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non aver presentato un’offerta recante un’analitica dimostrazione dei costi, come invece prevedeva l’invito del 19.2.1999. La controinteressata si era invece limitata a presentare la tabella prefettizia concernente le tariffe minime del servizio.
 
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l’aggiudicataria.
 
Il primo motivo è infondato. Nel settore dei servizi di vigilanza privata, infatti, vi sono tariffe fissate dalla prefettura e nell’ambito del procedimento volto alla loro determinazione si dà adeguatamente conto dell’analisi dei costi. Pertanto la mancanza di una analitica dimostrazione dei costi, peraltro non richiesta dalla lettera di invito come condizione di ammissibilità dell’offerta, non costituisce violazione delle regole di gara quando sia stata presentata la tabella prefettizia. anche la seconda censura non merita accoglimento: La giurisprudenza ha infatti chiarito che il ricorso al sorteggio dell’aggiudicatario, previsto dall’art. 77, comma secondo, del r.d. n. 827 del 1924, si applica solo nelle ipotesi in cui la procedura di gara rientri tra quelle a carattere automatico, nelle quali cioè occorre valutare solo l’elemento prezzo (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 02 novembre 2005 , n. 2414). Pertanto, essa non può trovare applicazione nel caso di trattativa privata, nella quale la convenienza economica dell’offerta viene a coordinarsi con numerosi altri parametri di valutazione rimessi all’apprezzamento di merito del committente; pertanto, in presenza di offerte di eguale valore economico la stazione appaltante può valorizzare il criterio della maggiore affidabilità della ditta assegnataria del servizi (Consiglio Stato , sez. VI, 13 dicembre 2006 , n. 7385). Il Presidente del tribunale di Cassino, dunque, bene ha fatto, nel caso di specie, a valorizzare la pregressa esperienza della controinteressata, già affidataria del servizio, anziché ricorrere al sorteggio.
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 5415 del 5 giugno 2009, emessa dal Tar Lazio, Roma
 
N. 05415/2009 REG.SEN.
N. 07909/1999 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7909 del 1999, proposto da:
Soc ALFA – Istituto di Vigilanza Citta’ di Cassino Rl, rappresentato e difeso dagli avv. ***************, **************, *********************, con domicilio eletto presso ************** in Roma, via Ippolito Nievo, 61;
contro
Ministero di Grazia e Giustizia, Corte D’Appello di Roma, Tribunale di Cassino, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Soc BETA Rl, non costituita;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 16 aprile 1999, n. 41 del Presidente del tribunale di Cassino di aggiudicazione della gara di appalto per l’affidamento del servizio di sorveglianza del tribunale di cassino;
 
per il risarcimento danni ex art. 35 d.lgs n. 80/98 con rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero di Grazia e Giustizia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Corte D’Appello di Roma;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Tribunale di Cassino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2009 il dott. ********************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione alla società controinteressata dell’appalto di servizi di vigilanza degli uffici giudiziari del tribunale di Cassino e chiede la condanna della amministrazione al risarcimento del danno.
Espone in fatto che alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché il Presidente del tribunale, anziché ricorrere al sorteggio, aveva stabilito di aggiudicare il servizio alla controinteressata che già in precedenza era stata affidataria del servizio.
La ricorrente ha quindi dedotto il vizio di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
L’amministrazione intimata si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
L’istanza cautelare di sospensione è stata respinta nella camera di consiglio del 7 luglio 1999, con provvedimento confermato in appello.
L’avvocatura ha depositato una nuova memoria per l’udienza, insistendo nelle proprie difese.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è articolato in due motivi: con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non aver presentato un’offerta recante un’analitica dimostrazione dei costi, come invece prevedeva l’invito del 19.2.1999. La controinteressata si era invece limitata a presentare la tabella prefettizia concernente le tariffe minime del servizio.
Il motivo è infondato. Nel settore dei servizi di vigilanza privata, infatti, vi sono tariffe fissate dalla prefettura e nell’ambito del procedimento volto alla loro determinazione si dà adeguatamente conto dell’analisi dei costi. Pertanto la mancanza di una analitica dimostrazione dei costi, peraltro non richiesta dalla lettera di invito come condizione di ammissibilità dell’offerta, non costituisce violazione delle regole di gara quando sia stata presentata la tabella prefettizia.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l’aggiudicataria.
La censura non può essere accolta.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che il ricorso al sorteggio dell’aggiudicatario, previsto dall’art. 77, comma secondo, del r.d. n. 827 del 1924, si applica solo nelle ipotesi in cui la procedura di gara rientri tra quelle a carattere automatico, nelle quali cioè occorre valutare solo l’elemento prezzo (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 02 novembre 2005 , n. 2414). Pertanto, essa non può trovare applicazione nel caso di trattativa privata, nella quale la convenienza economica dell’offerta viene a coordinarsi con numerosi altri parametri di valutazione rimessi all’apprezzamento di merito del committente; pertanto, in presenza di offerte di eguale valore economico la stazione appaltante può valorizzare il criterio della maggiore affidabilità della ditta assegnataria del servizi (Consiglio Stato , sez. VI, 13 dicembre 2006 , n. 7385).
Il Presidente del tribunale di Cassino, dunque, bene ha fatto, nel caso di specie, a valorizzare la pregressa esperienza della controinteressata, già affidataria del servizio, anziché ricorrere al sorteggio.
Il ricorso, per tali ragioni, deve essere respinto. Ne consegue il rigetto anche della domanda risarcitoria.
Le spese possono tuttavia essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2009 con l’intervento dei Magistrati:
******************, Presidente
********************, Consigliere
*********************, ***********, Estensore
L’ESTENSORE            IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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