Legittimità “regionale” della contrattazione collettiva di prossimità (Corte cost. n. 221/2012)

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Massima

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, nei commi 1, 2 e 2 bis, della legge n. 148/2011, promossa in via principale dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Carta costituzionale. 

 

1.     Premessa

Nella decisione in commento del 4  ottobre  2012, n. 41063  i giudici della Corte Costituzionale hanno escluso che la disciplina contenuta nell’articolo 8 della legge n. 148 del 2011 possa essere lesiva delle prerogative legislative delle Regioni.

Testualmente la citata norma riferisce che “I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”.

L’articolo 8 di tale normativa riconosce, quindi, in capo ai contratti collettivi aziendali, una forza normativa senza precedenti, poiché tali contratti possono derogare dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in molte materie oggetto di diritto del lavoro, quali, per esempio, il contratto a termine, il lavoro a progetto, l’orario di lavoro (1)

Nello specifico il citato articolo 8 prevede (2) di realizzare specifiche intese, finalizzate alla maggiore occupazione, alla promozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività (3), aventi ad oggetto le materie concernenti l’organizzazione del lavoro e della produzione – con elencazione (4) in relazione alla quale non sarebbe chiarito se essa abbia carattere esaustivo o esemplificativo – anche in deroga alle disposizioni di legge (5) vigenti nelle materie oggetto della loro disciplina e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

La citata norma è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, che ha ritenuto, appunto con la decisione in commento del 4 ottobre,  non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, promesse dalla Regione Toscana.

 

 

2.     Il contratto di prossimità: nozioni generali  

Il contratto aziendale di prossimità consente di adattare le normative generali alle particolari necessità gestionali idonee all’organizzazione ottimale delle singole aziende e alla stabilità economica delle aziende stesse.

In base all’articolo 8 del decreto legge n. 138/2011, così come convertito nella legge 148/2011, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono derogare a una legge ordinaria dello Stato adattandone il contenuto alle esigenze dell’azienda, ma non alle norme che sono state stabilite da vincoli comunitari, costituzionali o dalle convenzioni internazionali sul lavoro (6).

Gli accordi devono essere firmati dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale oppure dalle loro rappresentanze sindacali che operano nell’azienda nel rispetto della normativa o degli accordi interconfederali in vigore.

L’accordo per il contratto aziendale di prossimità può avere efficacia derogatoria solo nel rispetto delle finalità che la legge ordinaria dello Stato si prefigge.

Il contratto aziendale di prossimità può essere efficace non solamente per i prestatori di lavoro interessati bensì anche per le aziende nella ipotesi in cui vengano rispettati i limiti posti dalla legge e dai vincoli comunitari, costituzionali o dalle convenzioni internazionali sul lavoro, allo scopo di evitare che lo strumento danneggi irreparabilmente le aziende e, di conseguenza, i lavoratori.

 

3. La fattispecie

Avverso la previsione normativa dell’articolo 8 della manovra estiva propone ricorso alla Consulta la Regione Toscana ,lamentando questioni di legittimità  in relazione agli articoli 39,117-terzo comma-e 115 della carta costituzionale,nonché  con il principio di leale collaborazione .

La Regione Toscana, infatti, con ricorso notificato il 14 novembre 2011 ha impugnato, tra gli altri, l’articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (7), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

La Regione ha addotto la violazione degli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

La Regione Toscana assume che le intese derogatorie di cui all’art. 8, (8) involgerebbero aspetti oggetto delle azioni di politica attiva del lavoro, riconducibili alla potestà concorrente regionale della tutela del lavoro.

La ricorrente ritiene che l’articolo 8 violi l’art. 117, terzo comma, Cost. anche nella parte in cui rende derogabile dai contratti collettivi aziendali e/o territoriali i contratti collettivi nazionali, in quanto in questo modo sarebbero vanificate tutte le disposizioni legislative regionali che rinviano all’osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro per definire i requisiti necessari ai fini della concessione di contributi o per la collaborazione, a diverso titolo, all’esercizio di funzioni regionali.

La Regione Toscana adduce la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo della competenza concorrente regionale in materia di tutela del lavoro, nella parte in cui la norma impugnata «impone di considerare preminente il contratto aziendale e/o territoriale sul contratto collettivo nazionale e sulla legislazione statale e regionale».

Si costituisce il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

La difesa statale osserva che i profili di illegittimità costituzionale, prospettati dalla ricorrente, non sarebbero appropriati alla normativa in esame.

 

 

4.     Conclusioni

 

La Corte costituzionale respinge la prospettazione di parte ricorrente.

Nella sentenza che si commenta per la Corte Costituzionale non può ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa sulla contrattazione di prossimità (art. 8 L. 148/2011) in quanto le materie nelle quali la contrattazione collettiva in oggetto è destinata ad operare appartengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Nel testo della sentenza si chiarisce che la norma ha carattere chiaramente eccezionale.

Per quanto riguarda l’elenco di materie di cui al comma 2 dell’art. 8, la Corte costituzionale, ha affermato che “contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, il suddetto elenco ha carattere tassativo, come si desume sia dall’espressione utilizzata dal legislatore («con riferimento» alle specifiche materie indicate), sia – ed ancor più chiaramente – dal dettato dell’art. 8, comma 2-bis, alla stregua del quale «le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”.

Per quanto riguarda, invece, il punto essenziale della censura concernente la violazione delle competenze concorrenti regionali in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”, la Corte costituzionale ha evidenziato due aspetti importanti: il primo con riguardo alla “finalizzazione” degli accordi (art. 8, comma1), il secondo tendente a identificare concretamente l’oggetto delle materie elencate nel comma 2 dell’art. 8 (ai fini dell’individuazione delle potestà normative spettanti) (9).

La disposizione in oggetto tratta di diritto sindacale e rapporto di lavoro (10); non si ravvisano interferenze con la materia concorrente tutela del lavoro, tenuto conto che la contrattazione collettiva di prossimità derogatoria di cui all’articolo 8, riguarda solo profili della materia lavoro latu sensu intesa e tutti riconducibili all’ordinamento civile, quale sua prima fonte di disciplina.

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

 

__________ 

(1) Non possono, ad ogni modo, rientrare il licenziamento discriminatorio o quello che riguarda il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, così come il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro.

(2) Nell’ambito della contrattazione collettiva di lavoro aziendale e/o territoriale, ovvero la c.d. contrattazione collettiva di prossimità.

(3) Comma 1.

(4) Comma 2.

(5) Ivi comprese quelle regionali.

(6) La deroga a una legge ordinaria dello Stato è possibile se la maggioranza delle rappresentanze sindacali sottoscrive un’intesa per la tutela di tutti i lavoratori interessati.

(7) Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

(8) Avuto riguardo alle finalità perseguite di promozione della maggiore occupazione e di partecipazione dei lavoratori, di gestione delle crisi aziendali e occupazionali, di investimenti, anche relativi alla introduzione di nuove tecnologie.

(9) Sul punto cfr. Fassina L., Il rapporto tra l’art. 8 della L. n. 148/2011 e le competenze regionali secondo la Corte Costituzionale, in http://www.coordinamentorsu.it/doc/altri2012/2012_1009_corte_note.pdf

(10) Fase costitutiva di esso, trasformazione e conversione del contratto di lavoro, mansioni del lavoratore, inquadramento del personale, aspetti tutti afferenti alla materia ordinamento civile ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato.

Sentenza collegata

37554-1.pdf 124kB

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