Legittimazione passiva nei giudizi elettorali

sentenza 23/09/10
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Nei giudizi elettorali la qualità di parte pubblica necessaria (passivamente legittimata) non spetta agli organi straordinari a carattere temporaneo preposti al compimento delle operazioni, destinati a sciogliersi subito dopo la definizione del procedimento, ma compete esclusivamente all’ente locale interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti.

Inoltre, sempre nel procedimento elettorale, anche se l’ente locale è tenuto a subire eventuali effetti negativi della condotta posta in essere da organi non incardinati nel proprio apparato organizzativo, il consolidamento di tali effetti in capo all’ente medesimo fa sì che esso divenga il portatore istituzionale dell’interesse alla conservazione dei propri organi nella composizione ad essi conferita dall’atto di proclamazione degli eletti: l’ente locale è pertanto parte necessaria del giudizio proposto per l’ annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti.

 

N. 06526/2010 REG.DEC.

N. 07890/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7890 del 2008, proposto da:
SAVIO ANNA, ***************** e ***************, rappresentati e difesi dagli avv. **************** e **************, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. **************, **************** e ************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’**************, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE DI ***** DEL COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, Sez. I, n. 1809 del 2 aprile 2008, resa tra le parti, concernente VERBALE DI PROCLAMAZIONE ELETTI AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI *****-28/05/01.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 luglio 2010 il Cons. ************** e uditi per le parti gli avvocati ******* e l’ avv. dello Stato *****;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. I, con la sentenza n. 1809 del 2 aprile 2008 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai signori **********, ********** e ***************, eredi del signor ***************, per ottenere il risarcimento del danno subito dal loro dante causa per effetto dell’annullamento parziale – giusta sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, n. 4339 dell’11 luglio 2002 – del verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio Circoscrizionale di ***** del Comune di Napoli, nella misura corrispondente ai gettoni di presenza, ex art. 82, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dalla data di proclamazione degli eletti fino al 30 luglio 2002, data del decesso, nonché di quello patrimoniale ex art. 2059 C.C., sotto forma di danno esistenziale e morale, da liquidare in forma equitativa, ex artt. 1226 e 2059 C.C.

Secondo il tribunale, infatti, la domanda doveva essere proposta nei confronti del Comune di Napoli (com’era avvenuto per l’impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti), ente cui si riferivano le elezioni e quindi unico soggetto passivo legittimato, e non già del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale di *****, questi ultimi essendo, alla stregua di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, organi temporanei abilitati esclusivamente a dichiarare i risultati finali del procedimento elettorale, destinati a dissolversi con la stessa proclamazione degli eletti.

2. I predetti signori **********, ********** e ***************, hanno chiesto la riforma di tale sentenza, articolando tre motivi di gravame, rubricati rispettivamente “Error in judicando per difetto di motivazione e contrasto con i precedenti” (primo motivo); “Error in judicando. Violazione di legge: art. 7, lettera C legge 21/7/2000 n. 205 e successive modifiche e art. 82 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni” (secondo motivo), nonché “Error in judicando. Violazione di legge: art. 7, lettera C legge 21/7/2000 n. 205 e successive modifiche.

In sintesi, gli appellanti, evidenziato che i primi giudici avevano omesso di considerare che con altra sentenza (sez. II, n. 20402 del 16 dicembre 2005) sulla stessa controversia avevano affermato il principio esattamente opposto (escludendo che gli errori commessi nel computo delle schede potessero configurare una responsabilità risarcitoria dell’amministrazione comunale, da individuarsi solo nei confronti degli uffici elettorali), hanno insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sussistendone tutti i presupposti.

Il Comune di Napoli, cui il gravame è stato notificato, ha dedotto l’infondatezza di tutti gli spiegati motivi di appello.

3. Alla pubblica udienza del 27 luglio 2010, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. L’appello deve essere respinto.

4.1. La Sezione non ritiene di doversi discostare dal prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui nei giudizi elettorali la qualità di parte pubblica necessaria (passivamente legittimata) non spetta agli organi straordinari a carattere temporaneo preposti al compimento delle operazioni, destinati a sciogliersi subito dopo la definizione del procedimento, ma compete esclusivamente all’ente locale interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti (C.d.S., sez. V, 8 agosto 2003, n. 4587; **********, 22 luglio 2002, n. 443).

E’ stato anche precisato che nel procedimento elettorale, anche se l’ente locale è tenuto a subire eventuali effetti negativi della condotta posta in essere da organi non incardinati nel proprio apparato organizzativo, il consolidamento di tali effetti in capo all’ente medesimo fa sì che esso divenga il portatore istituzionale dell’interesse alla conservazione dei propri organi nella composizione ad essi conferita dall’atto di proclamazione degli eletti: l’ente locale è pertanto parte necessaria del giudizio proposto per l’ annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti (C.d.S., sez. V, 25 febbraio 2003, n. 1076, fattispecie in tema di correzione del risultato elettorale).

4.2. Per completezza la Sezione osserva che, in ogni caso, anche nel merito la pretesa è destituita di fondamento.

Innanzitutto l’esercizio delle funzioni elettive, tra cui rientra anche quella di consigliere circoscrizionale, dà luogo ad un rapporto di servizio onorario, il cui compenso è escluso, ai sensi dell’articolo 54 della Costituzione, da qualsiasi connotato di sinallagmaticità (Cass. SS.UU. 20 aprile 2007, n. 9363; 10 aprile 1997, n. 3129; 13 febbraio 1991, n. 1521).

La corresponsione del gettone di presenza, previsto dall’invocato articolo 82, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non costituisce quindi retribuzione, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, bensì soltanto una somma a titolo di indennità per l’attività onoraria effettivamente prestata per la partecipazione a consigli e commissioni, con la conseguenza che qualora tale attività sia stata prestata nulla è dovuto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la mancata partecipazione.

Ciò esclude, ad avviso della Sezione, anche la ricorrenza del danno non patrimoniale, sotto forma di danno esistenziale e/o morale, tanto più che nel caso di specie, anche a prescindere dalla evidente carenza di prova, sempre necessaria al riguardo (Cass., sez. III, 8 aprile 2010, n. 8360), non sussiste alcuna violazione a diritti inviolabili della persona, individuati dalla Suprema Corte (SS.UU, 11 novembre 2008, n. 26972; III, 25 settembre 2009, n. 20684) nel diritto alla salute (art. 32 Cost.), nel diritto alla reputazione, all’immagine, al nome e alla riservatezza (artt. 2 e 3 Cost.), nei diritti inviolabili della famiglia (art. 2, 29 e 30 Cos.), non essendo risarcibile il danno non patrimoniale consistito in meri disagi e fastidi (non scaturenti da lesioni gravi di diritti costituzionalmente garantiti, Cass. civ., III, 9 aprile 2009, n. 8703).

5. In conclusione l’appello deve essere respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dai signori **********, ***************** e *************** avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. I, n. 1809 del 2 aprile 2008, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:

*****************, Presidente

*************, Consigliere

Carlo Saltelli, ***********, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

sentenza

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