Legittimazione passiva nei giudizi elettorali

sentenza 21/04/11
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Nei giudizio aventi ad oggetto l’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale la parte necessaria da evocare in giudizio è l’Amministrazione comunale e non già l’Amministrazione statale.

Secondo il consolidato orientamento interpretativo facente capo alla giurisprudenza amministrativa, nei giudizio aventi ad oggetto l’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale la parte necessaria da evocare in giudizio è l’Amministrazione comunale e non già l’Amministrazione statale.

La carenza di legittimazione passiva concerne anche l’Ufficio Elettorale, in quanto lo stesso è un organo straordinario, destinato a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti, che al pari del Ministero degli Interni, non è portatore di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti, in ragione della posizione di neutralità che assume nella competizione elettorale.

 

N. 00357/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00616/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 616 del 2010, proposto da:
********************, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. ************, via Ancona n. 3;

contro

il Comune di Sassari, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
il Ministero dell’Interno, Ufficio Centrale Elettorale, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata per legge presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;

nei confronti di

*************, ****************, ******************, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Sassari

adottato il 21 giugno 2010, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente 43 voti di preferenza riportati nella sezione n. 108;

di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Ufficio Centrale Elettorale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2011 il dott. ******** e uditi l’avv. *************** per il ricorrente e l’avvocato dello Stato ************** per il Ministero dell’Interno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il sig. ********************, inserito nella lista “Ora SI – *************”, ha partecipato, quale candidato alla carica di consigliere comunale, alle elezioni amministrative tenutesi in data 30/31 maggio 2010 per l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Sassari.

All’esito delle operazioni di spoglio, nella Sezione n. 108, relativa alla località Ottava, nella quale il ricorrente dichiara di risiedere e di aver sempre vissuto fin dalla nascita, non gli risultava assegnato alcun voto, malgrado egli stesso, presente alla prima parte dei lavori di spoglio, avesse più volte sentito pronunciare il proprio nome durante lo scrutinio delle schede elettorali.

Lo stesso rappresentante della lista “Ora SI – *************”, anch’esso presente alle operazioni di spoglio, aveva conteggiato in suo favore una quarantina di voti.

A seguito di accesso informale agli atti della Sezione n. 108 il ricorrente rilevava, dal verbale delle operazioni elettorali, che ben 43 voti, che in un primo tempo gli erano stati assegnati, erano stati successivamente cancellati ed attribuiti ad altro candidato della stessa lista (******************), che non risultava, invece, aver conseguito alcun voto né in detta sezione, né in quelle limitrofe.

 

Del pari, dal prospetto riepilogativo dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali del Comune, risultavano, sempre nella prospettazione del ricorrente, delle cancellature apportate col bianchetto proprio in corrispondenza dei riquadri relativi alla posizione dello stesso ricorrente e dell’altro candidato ******************, al quale sono stati poi attribuiti i 43 voti in contestazione.

Poiché per effetto dell’attribuzione di tali voti il ricorrente avrebbe superato il sig. *************, ultimo degli eletti della lista “Ora SI – *************”, risultando dunque tra i vincitori della competizione elettorale, con il ricorso in esame ha chiesto, in via istruttoria, l’accertamento dell’esatto numero delle preferenze conseguite nella Sezione n. 108 da se stesso e dal candidato ****************** entrambi inseriti nella lista “Ora SI – *************”, mediante esame delle schede elettorali e delle tabelle di scrutinio di tale sezione.

Nel merito, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti del 21 giugno 2010 nella parte in cui non gli attribuisce i 43 voti di preferenza riportati, attribuendoli ad altro candidato, con vittoria delle spese.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che ha chiesto la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

Con ordinanza n. 77 del 27 ottobre 2010, il Tribunale ha disposto, in via istruttoria, al fine di verificare la fondatezza della censura, l’acquisizione delle tabelle di scrutinio della Sezione n. 108.

All’udienza di verificazione del 22 novembre 2010 l’esame delle tabelle di scrutinio acquisite ha confermato le risultanze dei verbali di Sezione, risultando assegnati al sig. ******************, anziché al ricorrente, i 43 voti in contestazione.

Quest’ultimo, tuttavia, con memoria depositata il 14 gennaio 2011, insisteva nell’acquisizione delle schede elettorali della Sezione n. 108, non ritenendo decisiva l’indicazione contenuta nelle tabelle di scrutinio.

Con ordinanza n. 93 del 31 gennaio 2011 il Tribunale condivideva tale richiesta di ulteriore accertamento istruttorio, giacchè, a ben vedere, l’esame delle tabelle di scrutinio non scongiurava la possibilità di errore lamentata dal sig. ***** in quanto, anziché con singole crocette apposte separatamente sui quadrettini recanti i voti assegnati, i segni sui numeri dei voti riportati dai candidati risultano apposti con un’unica linea continua, apparentemente riepilogativa di uno spoglio conteggiato separatamente, tale comunque da non escludere in radice il dubbio che vi sia stata confusione nell’attribuzione dei voti tra due candidati con medesimo cognome.

Pertanto, tenuto conto della presenza di ulteriori indizi probatori, quali la dichiarazione del rappresentante di lista presente alle operazioni di spoglio, veniva disposta, ai sensi dell’art. 26 R.D. 17/4/1907 n. 642, una verificazione in contraddittorio fra le parti, al fine di procedere alla verifica delle schede della Sezione n. 108 del Comune di Sassari (che, peraltro, già si trovavano presso la Segreteria del Tribunale allegati agli atti del giudizio n. 639/2010).

In data 17 febbraio 2011 il Consigliere********u, delegato dal Collegio, procedeva nei termini indicati dall’ordinanza collegiale n. 93/2011, disponendo l’apertura del plico contenente le schede della Sezione n. 108.

Dall’esame di cui sopra risultavano espressi in favore dl ricorrente complessivi 36 voti di preferenza, non conteggiati dai verbali riepilogativi dei voti conseguiti dai singoli candidati.

Al termine delle operazioni di verifica, nel corso delle quali le anzidette schede venivano fotocopiate e versate agli atti del giudizio, le stesse venivano reinserite nel plico che le conteneva, che veniva ritualmente richiuso e siglato dal magistrato verificatore e dal segretario verbalizzante.

Alla pubblica udienza del 13 aprile 2011, sentiti i difensori delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di estromissione dal giudizio sollevata dalla difesa del Ministero dell’Interno intimato.

L’eccezione è fondata.

Ed invero, conformemente alla giurisprudenza ormai consolidata, dalla quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, nell’elezione di organi comunali la parte necessaria da evocare in giudizio è l’Amministrazione comunale e non già l’Amministrazione statale. La carenza di legittimazione passiva concerne anche l’Ufficio Elettorale, in quanto lo stesso è un organo straordinario, destinato a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti, che al pari del Ministero degli Interni, non è portatore di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti, in ragione della posizione di neutralità che assume nella competizione elettorale (in termini, tra le tante: TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, 14 ottobre 2010 n. 6943; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 2 ottobre 2009 n. 2237; Consiglio di Stato, V, 2 marzo 2009, n. 1159).

Di qui, senza necessità di ulteriori argomentazioni, l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio elettorale centrale per difetto di legittimazione passiva.

Nel merito il ricorso è fondato.

Come si ricava dal modello n. 300/A-AR – Estratto del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale, nel riepilogo dei voti validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni dalla lista “ORA – SI *************”, alla quale all’esito delle operazioni elettorali sono stati attribuiti 4 seggi, risulta che il ricorrente ******************** ha ottenuto 183 voti e una cifra individuale di 6486, mentre il quarto e ultimo candidato eletto di tale lista (*************) ha ottenuto 210 voti e una cifra individuale di 6513.

I due candidati, cioè, sono separati da una differenza di 27 voti.

Come detto, risulta dagli atti che al candidato ********************, nella Sezione n. 108, non è stato conteggiato alcun voto.

Viceversa è risultato dalla verificazione disposta dal Tribunale che in tale Sezione gli sono stati attribuite 36 preferenze, erroneamente assegnate al candidato ******************.

Orbene, anche a voler escludere dal computo 2 schede nelle quali il voto risulta espresso accanto al simbolo barrato di altra lista, e 1 scheda nella quale è riportato solo il nome e non anche il cognome del candidato, risultano inequivocamente espressi a favore dell’odierno ricorrente ben 33 voti validi non conteggiati dall’ufficio elettorale.

Pertanto, alla luce dell’istruttoria esperita, l’esito delle operazioni elettorali va corretto con attribuzione al sig. ******************** di 33 voti.

Per effetto di tale correzione egli raggiunge 216 voti, classificandosi al 4° posto tra i più votati della lista di appartenenza, sopravanzando, dunque, il controinteressato *************, che, come detto, ha ottenuto solo 210 voti.

A quanto sopra segue, quindi, l’accoglimento del ricorso, la correzione dei risultati delle operazioni di spoglio elettorale nei sensi precisati e la proclamazione dell’elezione del sig. ******************** al Consiglio comunale di Sassari in luogo del sig. *************.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

estromette dal giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio elettorale centrale per difetto di legittimazione passiva;

accoglie il ricorso disponendo la correzione dei risultati delle operazioni di spoglio elettorale nei sensi precisati in motivazione e la proclamazione dell’elezione del sig. ******************** al Consiglio comunale di Sassari in luogo del sig. *************;

condanna il Comune di Sassari al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidandole in euro 3000,00 (tremila//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato se assolto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Rosa ******************, Presidente

***************, Consigliere

Tito Aru, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sentenza

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