Legittima sia la revoca dell’aggiudicazione provvisoria della gara che l’incameramento della cauzione presentata dalla ricorrente a seguito di accertamenti , sulla base del documento unico di regolarità contributiva (di seguito DURC), della non regolarità

Lazzini Sonia 15/05/08
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Poiché la regolarità contributiva è un requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per la stessa partecipazione alla gara e in considerazione del fatto che sono infatti risultati, quanto ai versamenti INPS, insoluti non ancora quantificati e, quanto ai premi INAIL, non versati i premi assicurativi per gli anni 2004 – 2006, per un importo di euro 1085,71, e tenuto conto che nel sistema normativo vigente, infatti, la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti ma è demandata agli enti previdenziali, in questo contesto la stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato a altre amministrazioni): risultano pertanto legittimi sia l’atto di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria che l’incameramento della cauzione poiché nelle ipotesi in cui emerge dal DURC l’irregolarità della posizione contributiva dell’aggiudicataria, la revoca dell’aggiudicazione è una conseguenza legittima ed automatica, priva di apprezzamenti discrezionali, senza che rilevi, nel silenzio delle norme, la natura e la rilevanza dell’irregolarità._ Scopo delle previsioni legislative, infatti, è proprio quello di escludere dalla contrattazione con le amministrazioni le imprese che non siano corrette (regolari) per quanto concerne gli obblighi previdenziali, proprio perché rivelano un atteggiamento di trascuratezza verso gli obblighi previdenziali.
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Merita di essere segnalata la sentenza numero 458 del 13 marzo 2008 emessa dal Tar Sardegna, Cagliari
 
Vediamo i fatti
 
Con il ricorso in esame, notificato il 24 luglio 2007 e depositato il successivo giorno 30, la ricorrente espone di aver partecipato alla gara indetta dalla Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per l’affidamento dei lavori di allineamento, livellamento e rincalzatura di ml. 75.958 di binario e profilatura della massicciata nelle linee di T.P.I. del Compartimento di Sassari, per un importo complessivo di euro 227.800,00, risultando aggiudicataria provvisoria.
 
     Sennonché, in sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, la stazione appaltante accertava, sulla base del documento unico di regolarità contributiva (di seguito DURC) , la non regolarità della posizione della società ***** sia con riferimento ai contributi INPS sia con riguardo ai premi INAIL.
 
     Per tali motivi la stessa stazione appaltante procedeva alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria della gara ed all’incameramento della cauzione presentata dalla ricorrente.
 
 
Vediamo le ragioni del ricorso
 
Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del D.Lgvo n. 163/06, dell’art. 75 del DPR n. 554/99 e della lex specialis di gara con riguardo al procedimento di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione: in quanto la stazione appaltante si sarebbe limitata ad un acritico recepimento delle risultanze del DURC senza procedere ad un esame delle giustificazioni rese dall’aggiudicatario provvisorio e senza disporre presso l’INPS e l’INAIL alcun accertamento in ordine alle ragioni poste a fondamento dell’attestazione di non regolarità. Inoltre non si sarebbe tenuto conto della particolare tenuità delle infrazioni.
 
Violazione e falsa applicazione dei principi sull’esercizio del potere di autotutela, in relazione alla disposta revoca dell’aggiudicazione provvisoria – Eccesso di potere in ogni forma sintomatica, in particolare per illogicità e contraddittorietà – Travisamento ed erronea valutazione degli elementi di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione: in quanto, tenuto conto dei chiarimenti offerti dall’aggiudicatario provvisorio e della buona fede da esso mostrata nel ritenere assolti i suoi obblighi contributivi, l’adozione del provvedimento di revoca doveva essere preceduta da una particolare ponderazione dell’interesse pubblico all’adozione di un provvedimento di autotutela diverso ed ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità.
 
Il parere dell’adito giudice
 
     Sotto un profilo sistematico, va osservato che la regolarità contributiva è un requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per la stessa partecipazione alla gara (cfr. T.A.R. Umbria 12 aprile 2006, n. 221, Cons. Stato., Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8215).
 
     Per conseguenza, l’impresa dev’essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura di gara.
 
      La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce, infatti, indice rivelatore della correttezza dell’impresa nei rapporti con le proprie maestranze e deve, pertanto, poter essere apprezzata in relazione ai periodi durante i quali l’impresa stessa era tenuta ad effettuare i relativi versamenti.
 
Ma non solo
 
 
      Passando ad esaminare la problematica relativa alle caratteristiche ed ai controlli da effettuarsi in tema di dichiarazione di regolarità resa dai partecipanti alle gare pubbliche in forma di autodichiarazione, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che:
 
– le imprese che partecipano alle pubbliche gare d’appalto hanno l’onere, allorché rendono le autodichiarazioni previste dalla legge e/o dal bando, di rendersi particolarmente diligenti nel verificare preliminarmente (attraverso la documentazione in loro possesso o anche accedendo ai dati dei competenti uffici) che tali autodichiarazioni siano veritiere
 
– l’erronea attestazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione ha rilevanza oggettiva, sicché il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell’Amministrazione in ordine all’elemento psicologico (se questo, cioè, sia dovuto a dolo o colpa dell’impresa ) e alla gravità della violazione 
 
– al fine di valutare la veridicità della dichiarazione di regolarità contributiva prodotta, l’Amministrazione deve verificare la rispondenza di tale dichiarazione a quello che sarebbe stato il contenuto del certificato che in merito avrebbe rilasciato l’ente previdenziale, surrogato dall’autodichiarazione presentata
 
 
Ed inoltre
 
 
     Da ultimo, va soggiunto che la regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, per cui non può attribuirsi alcun effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione del debito contributivo presentata dalla impresa che trova suo presupposto in uno stato di irregolarità contributiva
 
     Neppure può dispiegare alcun effetto nella vicenda all’esame quanto osservato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 9.2.2006, n. 226, con la quale è stato affermato che una normativa o una prassi amministrativa nazionali che, in caso di misure di sanatoria o di condono fiscale, nonché di concordato, considera in regola i partecipanti ad una gara di appalto di pubblici servizi con i loro obblighi al fine della ammissione ed alla aggiudicazione dell’appalto, non è incompatibile con l’art. 29, comma 1, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 92/50/Cee, a condizione che, entro il termine indicato dalla normativa nazionale stessa, i suddetti possano fornire la prova di aver beneficiato delle misure indicate.
E ciò in quanto in detta pronuncia è stato espressamente rilevato che può venire in considerazione la sola circostanza che il contribuente si sia avvalso, al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva e/o fiscale, di meccanismi legislativi premiali, sananti o di condono, anteriormente alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara, ciò che nel caso all’esame non è, essendo le richieste di regolarizzazione e dilazione dei pagamenti successive.
 
Pertanto
 
 
     Alla luce dei suesposti principi le argomentazioni della ricorrente si rivelano tutte infondate.
 
 
 
SI LEGGA ANCHE:
 
Osservanza degli obblighi fiscali
 
 
Un’ impresa deve essere in regola con gli obblighi fiscali fin dal momento di presentazione della domanda di partecipazione, sicchè deve esservi necessaria coincidenza cronologica tra correttezza fiscale e partecipazione alla gara, con irrilevanza a tali fini di ogni adempimento tardivo della obbligazione, anche se riconducibile al momento della scadenza del termine del pagamento, attraverso, per esempio, il meccanismo dell’accreditamento con valuta retroattiva
 
Il rispetto della normativa fiscale, quale requisito della partecipazione alle gare (così come, per esempio, l’adempimento dei doveri previdenziali e assistenziali) è un interesse anche esso ritenuto primario dalla legge, ai fini della individuazione del miglior contraente, compresente unitamente agli altri interessi primari e secondari
 
Il Consiglio di Stato con la decisione numero 8215 del 27 dicembre 2004 ci offre alcuni importanti insegnamenti in tema di regolarità fiscale.
 
< La correttezza fiscale deve pertanto storicamente e attualmente esistere al momento della partecipazione alla gara, ed essere verificabile con esclusivo riferimento a tale momento.
 
Infatti, l’adempimento o inadempimento esiste o non esiste, quale condotta puntuale, ad un certo momento; allo stesso modo, la regolarità fiscale, ritenuta suscettibile di accertamento, quale requisito di affidabilità soggettiva della impresa che voglia partecipare alla gara, è un elemento di fatto accertabile solo con riferimento a quel momento, con insuscettibilità di dimostrazione postuma e fittizia di ciò che non è stato.
 
Utilizzando in maniera simmetrica e contraria il brocardo “quod factum est, infectum fieri nequit”, non può ritenersi realizzato quel requisito di regolarità negli adempimenti, che era smentito in fatto dalla irregolarità e dall’inadempimento, al momento rilevante per la legge (quello della volontà di prendere parte, nel senso di partem capere, alla gara); né può valere a sovvertire il giudizio negativo un fatto o atto che, come un condono fiscale, sia eccezionalmente ammesso dalla legge (n.289/2002), e che per definizione sopravviene alla irregolarità, e in ogni caso è successivo sia al momento di certificazione (negativa perché di irregolarità) della amministrazione tributaria, che al momento di partecipazione.>
 
Ma non solo. Vi sarebbe violazione della par condicio…
 
< D’altronde, a ritenere legittima una acquisizione tardiva, successiva al momento della partecipazione, con efficacia retroattiva, ne deriverebbe la modifica della natura del requisito di partecipazione, che si trasformerebbe in requisito per la stipulazione; si consentirebbe una violazione del principio della parità di condizione tra i concorrenti, in quanto il soggetto, dapprima non in regola con gli adempimenti di legge, potrebbe sanare ex post la propria situazione di irregolarità, con evidente disparità di trattamento nei confronti delle imprese che, in conformità della legge, avevano adempiuto agli obblighi fiscali prima di produrre domanda per partecipare alla gara.>
 
 
Anche interessante appare:
 
Non tutti i profili di irregolarità contributiva comportano l’annullamento dell’aggiudicazione con relativa escussione della cauzione provvisoria
 
Non comporta annullamento dell’aggiudicazione provvisoria (con relativa escussione della cauzione provvisoria) il fatto che un competente Sportello Unico, pur dichiarando che le due imprese non risultavano regolari con il versamento dei contributi tuttavia segnavano l’importo di € 0,0 come scopertura contributiva e, circa la causa del debito contributivo, barravano la casella “Altro”, e non quelle verbale ispettivo, insoluti, denuncia lavoratori oppure note di rettifica : l’art. 2 del D.legge 210/2002, mentre in capo alle imprese aggiudicatrici prescrive il requisito della regolarità contributiva, documentata da apposita certificazione a pena di revoca dell’affidamento, tuttavia non per questo contempla la misura della revoca obbligatoria per qualsiasi ipotesi in cui emergono profili di non regolarità contributiva
 
 
il Tar Toscana, Firenze, con la sentenza numero del 1580 del 30 luglio 2007 ci insegna che:
 
< Alle esposte considerazioni concernenti il requisito prescritto per la partecipazione alle gare d’appalto dal D.P.R. n. 554/1999, art. 75, lett. e va altresì aggiunto che (a differenza di quanto sostenuto in giudizio dalla stazione appaltante) l’art. 2 del D.legge 210/2002, mentre in capo alle imprese aggiudicatrici prescrive il requisito della regolarità contributiva, documentata da apposita certificazione a pena di revoca dell’affidamento, tuttavia non per questo contempla la misura della revoca obbligatoria per qualsiasi ipotesi in cui emergono profili di non regolarità contributiva; appare, quindi, più che ragionevole coordinare l’interpretazione di tale norma non solo con il d.leg.vo n. 276/2003, art. 86, che disciplina il D.U.R.C., quanto con il citato art. 75 ******** n. 554/1999, che comporta preliminari valutazioni della stazione appaltante su profili sostanziali dell’eventuale situazione di non regolarità contributiva di un’impresa partecipante alla gara (quali la gravità dell’inosservanza e l’avvenuto definitivo accertamento della inosservanza); in conseguenza la mancanza di regolarità contributiva risultante dal D.U.R.C. non “produce necessariamente l’esclusione, a prescindere da ogni altro aspetto e da ogni altra considerazione”.
 
Ritenere diversamente comporterebbe, allo stato attuale del quadro normativo di riferimento, che, in contrasto con tutti i principi di economicità e ragionevolezza, un’impresa incorsa in lievi infrazioni delle norme sugli obblighi contributivi potrebbe essere ammessa a partecipare ad una gara d’appalto, ma poi, ove risultasse aggiudicataria, non potrebbe stipulare il relativo contratto con la stazione appaltante in mancanza della certificazione relativa alla “regolarità contributiva” richiesta ai sensi del citato art. 2 D.Legge n. 210/2002.>
 
 
A cura di *************
 
Riprotiamo qui di seguito la sentenza numero 458 del 13 marzo 2008 emessa dal Tar Sardegna, Cagliari
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 458/2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n.  620/2007
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE              PER LA SARDEGNA  
 
 
 
SEZIONE PRIMA
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 620/2007 proposto dalla società ALFA srl –, in persona del legale rappresentante p.t. Ing. ***********, in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con la ALFA BIS srl, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti ************ e ************** ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Satta n. 33, presso lo studio del secondo,
 
contro
 
la Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, è per legge domiciliata,
 
e nei confronti
 
della società BETA ********* s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. ********** ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Sassari n. 17, presso la Segreteria del Tribunale,
 
per l’annullamento
 
della nota del Direttore Generale n. 8288 del 23 maggio 2007, con la quale è stata comunicata la revoca dell’aggiudicazione provvisoria in favore della ricorrente della gara per l’affidamento dei lavori di allineamento, livellamento e rincalzatura di ml. 75.958 di binario e profilatura della massicciata nelle linee di T.P.I. del Compartimento di Sassari;
 
della nota n. 8469 del 25 maggio 2007, con la quale è stato richiesto l’incameramento della polizza fideiussoria prestata per la gara;
 
della nota n. 10052 del 20 giugno 2007, con la quale sono stati confermati i predetti provvedimenti,
 
nonché, con ricorso per motivi aggiunti,
 
della nota n. 8473 del 25 maggio 2007, con la quale la Gestione governativa ha comunicato l’aggiudicazione provvisoria della gara all’impresa ********* BETA srl;
 
della nota n. 10051 del 20 giugno 2007, con la quale la Gestione governativa ha comunicato l’aggiudicazione definitiva della gara alla medesima impresa, nonché del contratto rep. 23/07 del 21 giugno 2007 stipulato;
 
di tutti i provvedimenti e gli atti conosciuti a seguito della nota n. 13031 del 2 agosto 2007;
 
di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso.
 
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
     Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e della società controinteressata;
 
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
     Visti gli atti tutti della causa;
 
     Designato relatore il Consigliere ********;
 
     Uditi alla pubblica udienza del 27 febbraio 2008 l’avv. ************** per la ricorrente, l’avvocato dello Stato *************** per il Ministero resistente e l’avv. ************* per la società controinteressata;
 
     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 
F A T T O
 
     Con il ricorso in esame, notificato il 24 luglio 2007 e depositato il successivo giorno 30, la ricorrente espone di aver partecipato alla gara indetta dalla Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per l’affidamento dei lavori di allineamento, livellamento e rincalzatura di ml. 75.958 di binario e profilatura della massicciata nelle linee di T.P.I. del Compartimento di Sassari, per un importo complessivo di euro 227.800,00, risultando aggiudicataria provvisoria.
 
     Sennonché, in sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, la stazione appaltante accertava, sulla base del documento unico di regolarità contributiva (di seguito DURC) , la non regolarità della posizione della società ***** sia con riferimento ai contributi INPS sia con riguardo ai premi INAIL.
 
     Per tali motivi la stessa stazione appaltante procedeva alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria della gara ed all’incameramento della cauzione presentata dalla ricorrente.
 
     Malgrado i chiarimenti offerti dalla società ALFA srl, la Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna, con nota n. 10052 del 20 giugno 2007, confermava integralmente i provvedimenti adottati procedendo all’aggiudicazione della gara ed alla stipulazione del contratto con la seconda classificata, l’impresa BETA ********* s.r.l..
 
     Di qui il ricorso in esame affidato ai seguenti motivi:
 
Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del D.Lgvo n. 163/06, dell’art. 75 del DPR n. 554/99 e della lex specialis di gara con riguardo al procedimento di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione: in quanto la stazione appaltante si sarebbe limitata ad un acritico recepimento delle risultanze del DURC senza procedere ad un esame delle giustificazioni rese dall’aggiudicatario provvisorio e senza disporre presso l’INPS e l’INAIL alcun accertamento in ordine alle ragioni poste a fondamento dell’attestazione di non regolarità. Inoltre non si sarebbe tenuto conto della particolare tenuità delle infrazioni.
 
Violazione e falsa applicazione dei principi sull’esercizio del potere di autotutela, in relazione alla disposta revoca dell’aggiudicazione provvisoria – Eccesso di potere in ogni forma sintomatica, in particolare per illogicità e contraddittorietà – Travisamento ed erronea valutazione degli elementi di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione: in quanto, tenuto conto dei chiarimenti offerti dall’aggiudicatario provvisorio e della buona fede da esso mostrata nel ritenere assolti i suoi obblighi contributivi, l’adozione del provvedimento di revoca doveva essere preceduta da una particolare ponderazione dell’interesse pubblico all’adozione di un provvedimento di autotutela diverso ed ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità.
 
      Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con favore delle spese.
 
      Contestualmente alla proposizione delle anzidette domande la ricorrente ha proposto istanza per il risarcimento del danno, sia sotto il profilo del danno emergente (da quantificare in corso di giudizio) che del lucro cessante (nella misura del 20% dell’offerta resa in gara), nonché del danno per perdita di chance e di quello conseguente al depauperamento delle capacità tecniche ed economiche dell’impresa necessarie ai fini del mantenimento della qualificazione SOA, quantificabile nella misura del 3% dell’importo di gara o, comunque, da valutarsi in via equitativa.
 
      Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione agli atti di aggiudicazione della gara in favore della controinteressata, riproponendo le medesime censure di cui all’atto introduttivo del giudizio.
 
      Per resistere all’impugnazione si sono costituite sia la Gestione governativa delle Ferrovie che la società controinteressata che, dopo averne eccepito l’improcedibilità per irregolarità della procura con riguardo ai motivi aggiunti proposti, ne hanno chiesto il rigetto, con favore delle spese.
 
      Alla camera di consiglio del 10 ottobre 2007 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa.
 
      Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2008, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
 
D I R I T T O
 
      L’infondatezza nel merito del ricorso consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.
 
      Come già esposto in narrativa, dopo l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’ATI ricorrente la stazione appaltante ha proceduto alla verifica del possesso da parte di quest’ultima dei requisiti dichiarati in sede di gara, con particolare riguardo al requisito della regolarità contributiva.
 
     In particolare ha acquisito il DURC della società ALFA srl dal quale è risultata la sua non regolarità sia con riferimento ai contributi INPS sia con riguardo ai premi INAIL.
 
     Sono infatti risultati, quanto ai versamenti INPS, insoluti non ancora quantificati e, quanto ai premi INAIL, non versati i premi assicurativi per gli anni 2004 – 2006, per un importo di euro 1085,71.
 
     Di qui la decisione, impugnata col ricorso in esame, di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria ed all’incameramento della cauzione.
 
     Sotto un profilo sistematico, va osservato che la regolarità contributiva è un requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per la stessa partecipazione alla gara (cfr. T.A.R. Umbria 12 aprile 2006, n. 221, Cons. Stato., Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8215).
 
     Per conseguenza, l’impresa dev’essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura di gara.
 
      La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce, infatti, indice rivelatore della correttezza dell’impresa nei rapporti con le proprie maestranze e deve, pertanto, poter essere apprezzata in relazione ai periodi durante i quali l’impresa stessa era tenuta ad effettuare i relativi versamenti.
 
      Passando ad esaminare la problematica relativa alle caratteristiche ed ai controlli da effettuarsi in tema di dichiarazione di regolarità resa dai partecipanti alle gare pubbliche in forma di autodichiarazione, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che:
– le imprese che partecipano alle pubbliche gare d’appalto hanno l’onere, allorché rendono le autodichiarazioni previste dalla legge e/o dal bando, di rendersi particolarmente diligenti nel verificare preliminarmente (attraverso la documentazione in loro possesso o anche accedendo ai dati dei competenti uffici) che tali autodichiarazioni siano veritiere (cfr. T.A.R. Palermo, sez. III, 15 settembre 2005, n. 1590);
– l’erronea attestazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione ha rilevanza oggettiva, sicché il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell’Amministrazione in ordine all’elemento psicologico (se questo, cioè, sia dovuto a dolo o colpa dell’impresa ) e alla gravità della violazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28.5.2004, n. 3466, Sez. VI 25.1.2003, n. 352, Sez. V 17 aprile 2003, n. 2081);
– al fine di valutare la veridicità della dichiarazione di regolarità contributiva prodotta, l’Amministrazione deve verificare la rispondenza di tale dichiarazione a quello che sarebbe stato il contenuto del certificato che in merito avrebbe rilasciato l’ente previdenziale, surrogato dall’autodichiarazione presentata (cfr. T.A.R. Umbria 12 aprile 2006, n. 221).
 
     Da ultimo, va soggiunto che la regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, per cui non può attribuirsi alcun effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione del debito contributivo presentata dalla impresa che trova suo presupposto in uno stato di irregolarità contributiva (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 giugno 2006, n. 4814).
 
     Neppure può dispiegare alcun effetto nella vicenda all’esame quanto osservato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 9.2.2006, n. 226, con la quale è stato affermato che una normativa o una prassi amministrativa nazionali che, in caso di misure di sanatoria o di condono fiscale, nonché di concordato, considera in regola i partecipanti ad una gara di appalto di pubblici servizi con i loro obblighi al fine della ammissione ed alla aggiudicazione dell’appalto, non è incompatibile con l’art. 29, comma 1, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 92/50/Cee, a condizione che, entro il termine indicato dalla normativa nazionale stessa, i suddetti possano fornire la prova di aver beneficiato delle misure indicate.
E ciò in quanto in detta pronuncia è stato espressamente rilevato che può venire in considerazione la sola circostanza che il contribuente si sia avvalso, al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva e/o fiscale, di meccanismi legislativi premiali, sananti o di condono, anteriormente alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara, ciò che nel caso all’esame non è, essendo le richieste di regolarizzazione e dilazione dei pagamenti successive.
 
     Alla luce dei suesposti principi le argomentazioni della ricorrente si rivelano tutte infondate.
 
     Nel sistema normativo vigente, infatti, la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti ma è demandata agli enti previdenziali.
 
     La stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato a altre amministrazioni).
 
     Si rivela dunque privo di pregio l’argomento secondo il quale l’Amministrazione, prima di procedere alle revoca dell’aggiudicazione provvisoria, avrebbe dovuto procedere ad indagini istruttorie volte a verificare, anche attraverso le giustificazioni presentate dalla ricorrente, l’esattezza delle risultanze del DURC acquisito, e ciò a prescindere dalla maggiore o minore rilevanza economica dell’infrazione.
 
     Tanto meno fondato si rivela il motivo secondo il quale l’Amministrazione non avrebbe indicato l’interesse pubblico specifico, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, posto a fondamento dell’atto di autotutela adottato.
 
     E’ appena il caso di rilevare, infatti, che, alla luce del quadro normativo sopra delineato, nelle ipotesi in cui emerge dal DURC l’irregolarità della posizione contributiva dell’aggiudicataria, la revoca dell’aggiudicazione è una conseguenza legittima ed automatica, priva di apprezzamenti discrezionali, senza che rilevi, nel silenzio delle norme, la natura e la rilevanza dell’irregolarità.
 
    Scopo delle richiamate previsioni legislative, infatti, è proprio quello di escludere dalla contrattazione con le amministrazioni le imprese che non siano corrette (regolari) per quanto concerne gli obblighi previdenziali, proprio perché rivelano un atteggiamento di trascuratezza verso gli obblighi previdenziali (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5574/2007 del 23 ottobre 2007).
 
     In conclusione il ricorso si rivela infondato e va respinto.
 
     Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
 
     P.Q.M.
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
 
SEZIONE PRIMA
 
Respinge il ricorso in epigrafe .
 
Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00) in favore della Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna ed in euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00) in favore della società controinteressata.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 27 febbraio 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei ******************:
 
– **************, Presidente,
 
– ************************, ***********,
 
– ********, ***********, estensore.
 
 
 
 
Depositata in segreteria oggi 13/03/2008
 
     Il Segretario Generale
 
(***********************)
 

Lazzini Sonia

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