Legittima la produzione di copie autentiche al posto di originali: l’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 indica come dimostrare il possesso dei requisiti, ma non si spingono a disciplinare, la modalità di produzione dei relativi atti di certificazi

Lazzini Sonia 25/05/06
Scarica PDF Stampa
La fattispecie sottoposta al Supremo giudice amministrativo riguarda il fatto che le imprese escluse non hanno esibito dichiarazioni sostitutive del contenuto dei certificati richiesti, ma hanno prodotto fotocopia dei certificati, autenticata ai sensi dell’art. 19 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ad opera degli stessi interessati mediante dichiarazione di conformità all’originale
 
In primo grado i giudici hanno annullato tale esclusione in quanto:
 
<già l’art. 7 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, considerava valida la produzione di copie autentiche al posto degli originali, e la norma è stata trasfusa nel vigente art. 18, primo comma, del DPR n. 445/2000, il quale testualmente dispone in modo identico
 
Avverso tale sentenza ha proposto appello l’aggiudicataria provvisoria in quanto, con la riammissione delle ditte, si ritroverebbe a dover “giocare” di nuovo.
 
Il Consiglio di Stato con la decisione numero 5649 del 30 agosto 2004, nel confermare la sentenza emessa dal Tar, ci insegna che:
 
<Va rammentato, infatti, che l’impugnata esclusione è stata disposta esclusivamente per avere le imprese interessate prodotto dei certificati in fotocopia e non in originale; cosicché quel che viene in discussione è la legittimità di tale sostituzione e non anche l’idoneità dell’attestazione di conformità apposta nel caso concreto sugli atti esibiti. Onde, ai fini della definizione della controversia che ci occupa, appare corretto il richiamo operato dal Tribunale, da un lato, all’art 46, comma 1, lettera aa), del ripetuto DPR n. 445/2000, che riguardo alle istanze degli interessati rivolte a pubbliche Amministrazioni – tra le quali ben possono essere incluse le domande di partecipazione alle pubbliche gare – indica espressamente tra le “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” anche quella “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”; e, dall’altro, al principio del cosiddetto favor admissionis che impone di interpretare il bando di gara nel senso di semplificare e non aggravare gli oneri documentali delle parti concorrenti>
 
a cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Quinta Sezione       ANNO 2003
 
ha pronunciato la seguente
 
                                            DECISIONE
 
sul ricorso in appello n. 3239 del 2003 proposto dalla **** LAVORI s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea d’imprese con la **** Costruzioni s.r.l. e dalla **** COSTRUZIONI s.r.l., in proprio e quale mandante dell’a.t.i. con la **** Lavori s.p.a., rappresentate e difese dagli avv.ti ************ e ******************, con domicilio eletto in Roma, piazza Barberini n. 12, presso l’**********************,
 
contro
 
il Comune di Maddaloni e l’a.t.i. **** Engeenering s.r.l. – **** ********, non costituitisi in giudizio,
 
per la riforma
 
della sentenza n. 2224 in data 6 marzo 2003 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione I;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Relatore il cons. ******************;
 
Udito alla pubblica udienza del 3 Febbraio 2004 l’avv. *******;
 
Visto il dispositivo di sentenza n. 79 pubblicato in data 6 febbraio 2004;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Le società appellanti, costituite in associazione temporanea d’imprese, risultavano aggiudicatarie della gara svoltasi il 23 luglio 2002 presso il Comune di Maddaloni per l’appalto di lavori edili indetto in esecuzione di determinazione n. 561 del 21 giugno 2002. Con sentenza n. 2224 del 6 marzo 2003, su ricorso della costituenda a.t.i. **** Engeenering s.r.l. – **** ********, che dalla gara era stata esclusa, il T.A.R. per la Campania, Napoli, Sezione I, annullava il provvedimento di esclusione impugnato e disponeva la riammissione della ricorrente alla gara.
 
Di tale decisione, siccome ingiusta ed erronea, le aggiudicatarie chiedono l’annullamento con il gravame in epigrafe indicato.
 
Nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio.
 
All’udienza pubblica del 3 febbraio 2004, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.
 
DIRITTO
 
L’appello è infondato.
 
Le società appellate sono state escluse dalla gara di cui si tratta per aver prodotto “certificati per carichi pendenti e casellario giudiziario in fotocopia”, in luogo degli originali, la cui esibizione è stata evidentemente ritenuta necessaria dalla commissione giudicatrice in base all’art. 75 (come modificato dal D.P.R. 30 agosto 2000 n. 412) del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
 
Per contestare il convincimento del giudice di primo grado, che ha ritenuto legittima tale produzione, le appellanti invocano la prescrizione di cui all’art. 1 del disciplinare di gara, a norma del quale “nella busta ‘A’ devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: … certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 75, comma 1, lett. b) e c), del D.P.R. 554/99 e successive modificazioni”. La clausola, si fa rilevare, riproduce sostanzialmente la disposizione normativa dell’art. 75 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (come modificato dal D.P.R. 30 agosto 2000, n.412), che, al secondo comma, così statuisce: “i concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l’inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c)”. E tali prescrizioni, si sostiene, non lasciano adito a dubbi interpretativi in relazione al fatto che i requisiti di cui alle lett. b) e c) dell’art. 75 possano essere attestati e provati solo mediante la presentazione dei menzionati certificati, con esclusione di altra diversa documentazione, essendo la facoltà di rendere dichiarazioni sostitutive tassativamente limitata alle ipotesi contemplate nelle lettere a), d), e), f), g) ed h) di cui al primo comma.
 
Del tutto legittimo sarebbe, quindi, l’operato della commissione di gara, atteso il carattere vincolante delle clau**** contenute nel bando.
 
La tesi non può essere seguita.
 
Nel caso di specie, invero, le imprese escluse non hanno esibito dichiarazioni sostitutive del contenuto dei certificati richiesti, ma hanno prodotto fotocopia dei certificati, autenticata ai sensi dell’art. 19 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ad opera degli stessi interessati mediante dichiarazione di conformità all’originale.
 
L’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e la clausola di bando che ne ha recepito il disposto, in realtà, indicano come dimostrare il possesso dei requisiti in argomento, ma non si spingono a disciplinare, per quanto qui interessa, la modalità di produzione dei relativi atti di certificazione; né in senso positivo né in senso negativo, con lo stabilire o il vietare una determinata modalità e, in particolare, consentendo o non la sostituzione dell’originale con la copia.
 
Argomento, questo, che priva di pregio anche il richiamo, operato dalle appellanti, all’orientamento espresso in ordine alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al citato art. 75, comma secondo, lett. b) e c) del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001, nella quale, peraltro, la problematica relativa alla produzione dei certificati in copia piuttosto che in originale non viene affrontata.
 
Di scarso peso si rivela, poi, riguardo alla validità della produzione di copie autentiche in luogo degli originali, l’osservazione addotta nell’atto di appello secondo la quale, potendo gli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 trovare applicazione anche nella materia degli appalti pubblici solo dopo l’entrata in vigore della L. 16 gennaio 2003 n. 3 (cfr. art. 15), le relative disposizioni devono ritenersi non applicabili alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di opere pubbliche svoltesi in precedenza, come nel caso di specie.
 
Rileva esattamente il giudice di primo grado che già l’art. 7 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, considerava valida la produzione di copie autentiche al posto degli originali, e la norma è stata trasfusa nel vigente art. 18, primo comma, del DPR n. 445/2000, il quale testualmente dispone in modo identico.
 
Non è condivisibile, infine, la censura che, secondo un’interpretazione corretta delle disposizioni degli artt. 18 e 19 D.P.R. 445/2000, solo la copia autentica redatta con le formalità previste dall’art. 18 (“attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato”) ha valore equipollente all’originale e ne è consentita la valida produzione in luogo dell’originale.
 
Va rammentato, infatti, che l’impugnata esclusione è stata disposta esclusivamente per avere le imprese interessate prodotto dei certificati in fotocopia e non in originale; cosicché quel che viene in discussione è la legittimità di tale sostituzione e non anche l’idoneità dell’attestazione di conformità apposta nel caso concreto sugli atti esibiti. Onde, ai fini della definizione della controversia che ci occupa, appare corretto il richiamo operato dal Tribunale, da un lato, all’art 46, comma 1, lettera aa), del ripetuto DPR n. 445/2000, che riguardo alle istanze degli interessati rivolte a pubbliche Amministrazioni – tra le quali ben possono essere incluse le domande di partecipazione alle pubbliche gare – indica espressamente tra le “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” anche quella “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”; e, dall’altro, al principio del cosiddetto favor admissionis che impone di interpretare il bando di gara nel senso di semplificare e non aggravare gli oneri documentali delle parti concorrenti.
 
L’appello va, pertanto, respinto.
 
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, non essendosi costituite in giudizio le parti appellate.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.
 
Nulla per le spese.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2004 con l’intervento dei Signori:
 
***************** – Presidente
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA – IL 30 AGOSTO 2004

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento