Legittima la misura cautelare che individua la sede dove trasferire il magistrato incolpato pur se adottata senza una delibera amministrativa del Plenum.

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Sarà rimasto alquanto stupito il magistrato che, essendo stato sottoposto ad un procedimento disciplinare da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ha appreso che il suo trasferimento presso un’altra sede non era stato adottato con delibera amministrativa del Plenum, bensì direttamente attraverso la misura cautelare predisposta dall’ufficio disciplinare.

La sentenza della Cassazione n. 19566 depositata il 26 settembre 2011 ha stabilito, infatti, che la misura cautelare adottata dall’ufficio disciplinare del Csm può indicare l’ufficio dove trasferire in via cautelare il magistrato incolpato dall’ufficio in cui svolge le funzioni, non essendo necessaria una distinta delibera provvedimentale.

Nella specie, il reato contestato al Pubblico Ministero consisteva nella consapevolezza di detenere “un’arma diversa da quella denunciata” ovvero un fucile dotato di selettore di tiro idoneo a consentire colpi automatici a raffica.

I giudici di piazza Cavour, intervenuti in merito all’opposizione presentata dall’interessato volta a contestare il provvedimento di trasferimento ad altra sede, hanno precisato che è legittimo l’esercizio delle funzioni disciplinari da parte della sezione disciplinare del Csm, la quale è ben competente ad indicare l’ufficio limitrofo a quello di provenienza dove venga momentaneamente assegnato il giudice o pubblico ministero protagonista.

In proposito risulta, infatti, applicabile il D.Lgs del 23 febbraio 2006, il cui art. 13 comma 2 prevede che la sezione disciplinare possa predisporre il trasferimento in presenza di tre presupposti: che sia in corso un procedimento disciplinare per un addebito punito con sanzione diversa dall’ammonimento, che vi siano gravi elementi di fondatezza in ordine all’addebito disciplinare per il quale si procede, che sussistano motivi di urgenza; parallelamente, l’art. 22 comma 1 del suddetto decreto contempla la fattispecie particolare di un magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo ovvero incolpato per atti di rilevante gravità che risultino incompatibili con l’esercizio delle funzioni e prevede il trasferimento non solo ad altra sede (ex art. 13 comma 2) bensì ad altro ufficio di distretto limitrofo.

L’urgenza di provvedere, a parere dei giudici, è insita nella natura restrittiva del provvedimento cautelare; pertanto non sarebbe compatibile con l’esigenza di celerità la scissione della cautela da un lato in una misura a carattere giurisdizionale pronunciata dalla sezione disciplinare, dall’altro dal provvedimento amministrativo dell’intero collegio.

Né, in proposito, è possibile obiettare che la misura ridotta della sezione disciplinare fornisca minori garanzie per l’interessato, in quanto la sezione disciplinare non può provvedere senza aver prima sentito il magistrato incolpato.

Russomanto Antonella

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