Legittima l’esclusione di un’impresa la cui cauzione provvisoria preveda “che la garanzia non opera a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e non esclude la decadenza di cui all’art. 1957 del cod. civ” come invece richiesto dalla lex speci

Lazzini Sonia 11/01/07
Scarica PDF Stampa
Possibile rivalsa verso la Compagnia di Assicurazioni?
 
Il Tar Bari con la sentenza n. 4443 del 15 novembre 2000 considera legittima l’eslusione delle procedure di affidamento di una ditta a causa del mancata esplicita previsione nella polizza provvisoria di quanto contenuto nel comma 2 bis dell’articolo 30 della legge Merloni: possibilità per la ditta di chiedere il risarcimento della perdita di “chance” alla Compagnia assicuratrice???
 
 
Commento di S.Lazzini
 
 
Il bando di gara riporta la data del 24 settembre 1999: pertanto siamo in periodo di applicazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (la nuova legge quadro in materia di lavori pubblici) come modificata e integrata, da ultimo, dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, ma non ancora in attuazione del relativo regolamento (Dpr 554/99 entrato in vigore il 28 luglio 2000).
 
La contestazione sulla polizza (evidentemente provvisoria) avviene sulla base di tre motivazioni distinte:
a)      inesistenza della rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore;
b)      perché l’operatività della fideiussione non è a semplice richiesta scritta, ma a richiesta documentata della stazione appaltante;
c)      perché è equivoco il riferimento all’art. 1957 del codice civile contenuto nelle condizioni particolari
 
L’impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara si fonda sui seguenti argomenti:
a)      sia la rinuncia, da parte del fideiussore, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale che l’impegno a pagare , da parte dello stesso, a semplice richiesta scritta del beneficiario, sono scritte sulle condizioni generali di assicurazione (art. 4);
b)      anche se nelle clausole particolari è specificato che la richiesta debba essere documentata, questa circostanza non implica che non ci sia l’impegno a pagare a semplice richiesta senza escussione (sic);
c)      irrilevanza della menzione dell’articolo 1957(1) cod. civ. in quanto non applicabile anche all’ente beneficiario
d)      nelle condizioni di polizza (art. 5) è prevista, da parte della ditta appaltante (contraente della polizza??), la rinuncia ad ogni eccezione e quindi la rinuncia a tutte le altre eccezioni (??????)
e)      se la ratio dell’imposizione dell’obbligo della garanzia in fase di affidamento dei lavori è quello di coprire gli evenutali inadempimenti relativi all’aggiudicazione (quindi sottoscrizione del relativo contratto ) , nulla osta alla copertura di tale garanzia nel contratto fideiussorio consegnato all’Amministrazione;
f)       le evenutali manchevolezze contenute nella garanzia, sempre che tali dovessero essere considerate, non sono comunque contemplate tra le cause di esclusione dalla gara , che riguardano unicamente la fattispecie “qualora manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti”;
g)      gravava inoltre sull’amministrazione, l’onere di richiedere chiarimenti o integrazioni o anche una regolarizzazione formale della polizza.
 
La sentenza del Tar conferma il comportamento della stazione appaltante in quanto:
a)      anche a prescindere dalla mancata inclusione, nel documento di polizza da allegato all’offerta, delle “condizioni generali di assicurazione” , appare indiscutibile che comunque la garanzia non opera a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e non esclude la decandenza al diritto all’escussione di cui all’articolo 1957 cod. civ.
b)      tali requisiti vengono espressamente richiesti nel bando di gara (lex specialis);
c)      l’esclusione si fonda sul fatto che le condizioni particolari prevedono: “ la società pagherà, ove ricorrano i presupposti … per l’escussione della garanzia, l’importo dovuto dal contraente entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta documentata del beneficiario, inviata per conoscenza anche al contraente”;
d)      le “condizioni particolari” fanno poi un riferimento, a dir poco equivoco, “all’onere di una tempestiva e diligente escussione di cui all’art. 1957 c.c.”.
e)      La previsione contemplata nell’articolo 1342 del cod. civ. fa inoltre veni meno la pretesa di legittimità del contratto fideiussorio in quanto nei contratti per adesione, ipotesi ricorrente nel caso di specie, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Onde a tali “clausole aggiunte” occorre guardare anche in caso di difformità con le previsioni contenute nelle condizioni generali di contratto.
f)       Non è scontato che la dicitura “Richiesta documentata” si limiti ad attribuire alla stazione appaltante unicamente l’onere di indicare la polizza assicurativa e il verbale di aggiudicazione
g)      Il riferimento all’art. 1957 impone l’onere a carico del creditore , a pena di estinzione della garanzia fideiussoria, di proporre entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale le proprie istanze giudiziali contro il debitore e di continuarle, con ciò chiaramente violando la previsione del bando di gara, anche per l’effetto derivato di totale elusione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cod. civ.
h)      Infine non si ritengono assolutamente sanabili le irregolarità della polizza in quanto non risultano suscettibili di regolarizzazione, concernendo il contenuto, e non già la forma.
 
In conclusione a giudizio del Collegio, l’eslusione della ditta dalla partecipazione alla gara risulta legittima e non solo : la ditta ricorrente viene altresì condannata al pagamento delle spese legali.
 
Per quanto concerne l’eventuale diritto ad ottenere il risarcimento del danno (da parte della Compagnia assicuratrice) la sentenza in esame nel dichiarare che :
“ (omissis) E’ del pari infondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere, sollevata nel presupposto della mancata dimostrazione, da parte della *******S.r.l., di aver presentato un’offerta che, in conseguenza dell’annullamento giurisdizionale dell’esclusione, sarebbe idonea a farle conseguire l’aggiudicazione, e comunque in considerazione dell’intervenuta aggiudicazione della gara, e della conseguente consegna dei lavori, ormai pervenuti ad avanzato stato di esecuzione, od addirittura conclusi.
E’ sufficiente in proposito ricordare l’orientamento, anche recentemente confermato in giurisprudenza, secondo cui nella controversia concernente l’esclusione di un’impresa da una gara d’appalto, l’interesse all’impugnazione non viene meno a causa del sopravvenuto stato di avanzamento dei lavori, in quanto lo stesso interesse non si esaurisce con l’esecuzione dell’opera, ma incide sulla futura attività dell’Amministrazione, nonché su posizioni giuridiche ed economiche dell’impresa esclusa, ivi compreso l’eventuale risarcimento del danno (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 20/9/2000, n. 4934).(omissis)”
non ne esclude l’esercizio nelle appropriate sedi (sicuramente davanti alla giustizia ordinaria).
 
 
(1)   Art. 1957 cod. civ – Scadenza dell’obbligazione principale –
“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi avvia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.
In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro sei mesi.
L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore"
 
 
REPUBBLICA    ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 468 del 2000 proposto da ******* S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. *******, presso il quale è elettivamente domiciliata in Bari, alla Via *******;
 
CONTRO
Consorzio *******- Ente Pubblico Economico -, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. *******, presso il quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla *******
e nei confronti
della ditta ******* S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. *******, ed elettivamente domiciliata in Bari, *******;
 
 
per l’annullamento
del provvedimento di esclusione di cui alla nota 18/1/2000 prot. n. 226 a firma del Direttore del Consorzio, e di cui al verbale di gara n. 1 del 12/11/1999, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto, tra i quali anche l’aggiudicazione provvisoria e l’eventuale aggiudicazione definitiva.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Corsorzio *******;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 31.10.2000, il Ref. ***************;
Udito l’ *******, in sostituzione dell’Avv. *******, per la società ricorrente, l’Avv. *******, in sostituzione dell’Avv*******, per la controinteressata Ditta *******, nonché l’Avv. *******, in sostituzione dell’Avv. *******, per l’Amministrazione resistente.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con atto notificato in data 26 – 28/2/2000 e depositato il successivo 1/3 la *******S.r.l. ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara di cui alla nota prot. n. 226 del 18/1/2000 del Direttore del Consorzio *******, il verbale di gara n. 1 del 12/11/99, nonché i provvedimenti conseguenziali non conosciuti, tra cui l’aggiudicazione, chiedendo altresì il risarcimento dei danni a norma dell’art. 35 del D.lgs. n. 80/1998.
Premette che con bando di gara del 24/9/99 il predetto Consorzio indiceva una gara a mezzo di pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di completamento e sistemazione della rete stradale al servizio dell’agglomerato industriale di Bari – *******, per un importo a base d’asta pari a lire 2.700.000.000. Il metodo di gara prescelto consisteva nell’aggiudicazione a favore dell’offerta contenente il massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Precisa di aver ritualmente presentato la propria offerta con la documentazione richiesta.
Deduce come rilevanti ai fini dell’esclusione impugnata nel presente giudizio appaiano due prescrizioni del bando, e cioè quella relativa alle modalità di costituzione della cauzione provvisoria, e quella relativa alle dichiarazioni sostitutive ex lege n. 127/97.
Deduce a fondamento del ricorso i seguenti motivi di diritto :
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 109/94 e successive modificazioni. Violazione delle prescrizioni di gara. Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione, grave travisamento del fatto, carenza di istruttoria, manifesta illogicità e contraddittorietà. Violazione dei principi in tema di partecipazione alla gara. Confusione e perplessità dell’azione amministrativa.
La prima ragione dell’esclusione dalla gara viene collegata alla polizza fideiussoria prestata, e viene motivata sotto un triplice profilo : a) inesistenza della rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore; b) perché l’operatività della fideiussione non è a semplice richiesta scritta, ma a richiesta documentata; c) perché è equivoco il riferimento all’art. 1957 del codice civile.
L’illegittimità del provvedimento discende dalla constatazione del fatto che la rinunzia espressa al beneficio della preventiva escussione è contenuta nell’art. 4, I comma, della polizza, come pure la previsione del pagamento a semplice richiesta scritta; la richiesta documentata, di cui alle condizioni particolari, non modifica l’impegno a pagare a semplice richiesta scritta senza preventiva escussione; si tratta di un ragionevole onere che impone l’allegazione di copia della polizza fideiussoria e di copia del verbale di aggiudicazione di gara. Irrilevante risulta inoltre il riferimento all’art. 1957 del cod. civ., in quanto tale clausola non viene in alcun modo riferita all’ente beneficiario. Ed anzi l’art. 5 della polizza prevede la rinunzia ad ogni eccezione da parte della ditta appaltante, e dunque anche la rinunzia a tutte le altre possibili eccezioni.
Inoltre, il provvedimento di esclusione gravato si pone in palese contrasto con le finalità proprie del versamento obbligatorio della cauzione provvisoria, quali si desumono dall’art. 30 della legge n. 109/94; in particolare, se la ratio della cauzione è quella di garantire l’Amministrazione nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto, ben può dirsi che la polizza in questione adempia a tale scopo.
Inoltre i motivi addotti a giustificazione dell’esclusione, oltre ad essere inconfigurabili, non sono previsti dalla lex specialis della gara come cause di esclusione, per il loro carattere meramente formale; in particolare non sono riconducibili alla previsione contenuta a pag. 14 del bando, ove l’esclusione dalla gara è comminata “qualora manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti”.
L’illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato appare tanto più evidente ove si consideri che l’Amministrazione ben poteva chiedere chiarimenti ed integrazioni, od eventualmente una regolarizzazione formale della polizza, prima di assumere la predetta determinazione. E l’esclusione non può essere disposta per mere irregolarità, che non inficiano in alcun modo la par condicio tra i concorrenti. Del resto, in forza dei principi generali vigenti in materia, in assenza di clausole puntuali e specifiche, nella specie insussistenti, occorre garantire la massima partecipazione possibile di concorrenti alla selezione, e l’esclusione può essere disposta solo allorché le irregolarità siano tali da violare la par condicio tra i concorrenti, ovvero quando la prescrizione violata risulti essere posta a presidio di un interesse pubblico particolare.
2) Violazione di legge per mancata e falsa applicazione del bando di gara. Violazione della legge 15/5/1997, n. 127. Violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 20/10/1998, n. 403. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.
Parimenti illogico è il secondo motivo di esclusione adottato dalla stazione appaltante, relativo alla dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio, nella parte in cui non indica “gli estremi completi dell’atto notarile”. Infatti il bando di gara, dopo aver richiesto la produzione di una serie di certificati (tra cui quello della Camera di Commercio, previsto dalla lettera “E” del bando), a pag. 13 precisava che in luogo del certificato di cui alla lettera “E” potrà essere resa dichiarazione sostitutiva (secondo il modello di autocertificazione allegato al bando stesso). La *******, dopo aver prodotto il certificato camerale, pur non essendovene bisogno, ha redatto anche la dichiarazione sostitutiva. Nello schema di autocertificazione è peraltro prevista la formula equivoca degli “estremi dell’atto costitutivo”, e non già la formula “estremi dell’atto notarile di costituzione”. L’incompletezza in cui è incorsa la società ricorrente non giustifica comunque l’esclusione dalla gara, facoltizzando al massimo il Consorzio ad adottare il subprocedimento di verifica previsto dall’art. 2 del D.P.R. 20/10/1998, n. 403, che consente all’Amministrazione di richiedere direttamente la necessaria documentazione, ove si reputi di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.
E comunque, anche secondo la consolidata giurisprudenza, la mancata indicazione dell’atto notarile negli estremi dell’atto costitutivo, in presenza della contemporanea esibizione del certificato della Camera di Commercio, costituisce un’irregolarità che, non alterando la par condicio, può essere sanata, ovvero anche ritenuta irrilevante.
Si sono costituiti in giudizio il Consorzio *******e la controinteressata ditta *******., il primo eccependo l’inammissibilità per nullità e/o invalidità della procura ad litem, oltre che per carenza di interesse, e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.
All’udienza del 31/10/2000 la causa è stata trattenuta per la decisione.     
D I R I T T O
1. – Per motivi di ordine processuale deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente almeno sotto un duplice profilo.
Deduce anzitutto il Consorzio *******ri che il mandato posto a margine del ricorso introduttivo non può assumere il valore di procura ad litem validamente rilasciata, in quanto la mancata indicazione del potere rappresentativo del suo sottoscrittore, la cui identità è sconosciuta, anche a causa dell’indecifrabilità della firma, non consente di riferire detta procura alla *******S.r.l.
L’eccezione è infondata e deve dunque essere disattesa.
Ed infatti, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, formatosi specialmente in materia di ricorso per cassazione, ed invero non sempre condiviso dal Consiglio di Stato, l’inammissibilità del gravame per l’illeggibilità della firma apposta nella procura dal legale rappresentante di un ente e la mancata indicazione del nome non è invocabile ove il nome del legale rappresentante sia desumibile da atto anteriore avente data certa al conferimento del mandato (così Cass. civ, Sez. I, 2/6/1998, n. 5381; Cass., Sez. lav., 23/5/1998, n. 5154). Nel caso di specie, in particolare, nella documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente, si rinviene, tra l’altro, copia dell’autocertificazione dell’Amministratore Unico della *******S.r.l. in data 10/11/99 da cui si evince il nome del legale rappresentante, ************, ed anche la di lui sottoscrizione, perfettamente coincidente con quella presente nella procura.
E’ del pari infondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere, sollevata nel presupposto della mancata dimostrazione, da parte della *******S.r.l., di aver presentato un’offerta che, in conseguenza dell’annullamento giurisdizionale dell’esclusione, sarebbe idonea a farle conseguire l’aggiudicazione, e comunque in considerazione dell’intervenuta aggiudicazione della gara, e della conseguente consegna dei lavori, ormai pervenuti ad avanzato stato di esecuzione, od addirittura conclusi.
E’ sufficiente in proposito ricordare l’orientamento, anche recentemente confermato in giurisprudenza, secondo cui nella controversia concernente l’esclusione di un’impresa da una gara d’appalto, l’interesse all’impugnazione non viene meno a causa del sopravvenuto stato di avanzamento dei lavori, in quanto lo stesso interesse non si esaurisce con l’esecuzione dell’opera, ma incide sulla futura attività dell’Amministrazione, nonché su posizioni giuridiche ed economiche dell’impresa esclusa, ivi compreso l’eventuale risarcimento del danno (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 20/9/2000, n. 4934).
2. – Procedendo ora alla valutazione del merito del ricorso, va esaminata la prima censura con cui si deducono i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento al principale motivo di esclusione dalla gara, consistente nel fatto che la polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione “non prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale da parte del fideiussore, né la sua operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ma a richiesta documentata della stessa stazione appaltante. Equivoco è inoltre il riferimento, nelle condizioni particolari riportate in polizza, all’onere di una tempestiva e diligente escussione di cui all’art. 1957 c.c.”.
La censura è infondata, e non può dunque essere positivamente valutata.
Occorre invero considerare che, anche a prescindere da quanto allegato dall’Amministrazione resistente in ordine alla mancata inclusione, nel documento di polizza allegato all’offerta, delle “condizioni generali di assicurazione”, dalla lettura del predetto contratto stipulato con la ******* S.p.a., emerge che la garanzia non opera a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e non esclude la decadenza di cui all’art. 1957 del cod. civ., requisiti questi prescritti invece per la fideiussione bancaria o polizza assicurativa, prestata a titolo di cauzione provvisoria, dalla lettera “H” del bando di gara.
Ed infatti, come puntualmente sottolineato nel provvedimento di esclusione gravato, è previsto nelle “condizioni particolari” che “la società pagherà, ove ricorrano i presupposti … per l’escussione della garanzia, l’importo dovuto dal contraente entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta documentata del beneficiario, inviata per conoscenza anche al contraente”; le “condizioni particolari”, in conclusione, fanno poi un riferimento, a dir poco equivoco, “all’onere di una tempestiva e diligente escussione di cui all’art. 1957 c.c.”.
Né può fondatamente assumersi che l’art. 4 delle condizioni generali di assicurazione preveda il pagamento a seguito della mera richiesta scritta dell’ente garantito, svalutandosi le previsioni contenute nelle condizioni particolari, tra cui anche il richiamo dell’art. 1957 del cod. civ.
Ed infatti a norma dell’art. 1342 del cod. civ. nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, e cioè nei contratti per adesione, ipotesi ricorrente nel caso di specie, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Onde a tali “clausole aggiunte” occorre guardare anche in caso di difformità con le previsioni contenute nelle condizioni generali di contratto.
Né appare scontata, alla stregua di un’interpretazione letterale, la lettura riduttiva, proposta dalla ricorrente, dell’espressione “richiesta documentata” di pagamento, limitata cioè al solo onere di indicare la polizza assicurativa ed il verbale di aggiudicazione. Quello che risulta invece certo è che una siffatta clausola contrattuale è obiettivamente in contrasto con la previsione della lex specialis della gara, di pagamento a semplice richiesta scritta, oltre che con l’art. 30, comma 2 bis, della legge 11/2/1994, n. 109.
Ma soprattutto, al di fuori di ogni formalismo, ad avviso del Collegio, non può ritenersi privo di valore giuridico il riferimento “all’onere di una tempestiva e diligente escussione di cui all’art. 1957 c.c.”, in quanto tale clausola, per quanto grammaticalmente incompiuta, sembra proprio imporre al creditore l’onere, a pena di estinzione della garanzia fideiussoria, di proporre entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale le proprie istanze giudiziali contro il debitore e di continuarle, con ciò chiaramente violando la previsione del bando di gara, anche per l’effetto derivato di totale elusione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cod. civ.
Le considerazioni che precedono consentono di evidenziare la difformità della polizza fideiussoria, allegata all’offerta della ******* S.r.l., rispetto al bando di gara ed alla normativa vigente.
Tale difformità giustifica poi, a termini del bando, l’esclusione dalla gara dell’odierna ricorrente, evidenziando un’ipotesi di irregolarità dei documenti richiesti, attribuendo alla locuzione “irregolarità” un’accezione atecnica, e non evocativa delle c.d. invalidità minori, o di ordine puramente formale, in quanto tali sanabili.
Ritiene il Collegio di dover in proposito precisare che le irregolarità documentali riscontrate nel provvedimento gravato non risultano suscettibili di regolarizzazione, concernendo il contenuto, e non già la forma (in termini Cons. Stato, Sez. V, 2/3/1999, n. 223; Cons. Stato, Sez. VI, 30/1/1992, n. 50).
Né è consentita un’interpretazione teleologica delle clausole del bando che determinano i requisiti dell’offerta, in funzione della più ampia partecipazione dei concorrenti, o dell’interesse dell’Amministrazione, essendo nel caso di specie la causa di esclusione dalla gara di appalto espressamente indicata nel bando, che, costituendo lex specialis della gara, non può essere disapplicato.
3. – La legittimità del motivo di esclusione, contenutisticamente prevalente, dalla gara, finora esaminato, implicando l’accertamento della legittimità del provvedimento gravato, priva di interesse la seconda censura (con cui si deduce l’illegittimità del secondo motivo di esclusione), che, quand’anche fondata, non sarebbe comunque idonea ad incidere sulla disposta esclusione, né sotto il profilo eliminatorio, né sotto quello ripristinatorio, non facendo venire meno l’esistenza della restante causa giustificatrice dell’atto (in termini Cons. Stato, Ad. Plen., 20/5/1980, n. 18).
La conferma di quanto ora osservato si rinviene nel fatto che, secondo il condiviso indirizzo giurisprudenziale, l’annullamento parziale in sede giurisdizionale di un provvedimento è possibile solo quando quest’ultimo abbia un contenuto scindibile, chiaramente da escludersi nella fattispecie in esame, ed il vizio denunciato riguardi soltanto una parte di esso, che conseguentemente può essere eliminata lasciando che il provvedimento continui, per la parte residua, ad esplicare i propri effetti (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 17/7/1996, n. 869).
4. – In conclusione, il ricorso va respinto in quanto infondato.
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza; in considerazione dell’attività defensionale svolta dalle parti, queste sono liquidate, nella misura fissata nel dispositivo, in favore del solo Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari; possono invece essere compensate nei confronti della controinteressata Ditta Sassi e **************       
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente ******* S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore del Consorzio *******, liquidate nella somma di lire 2.000.000 (due milioni).  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 31.10.2000, con l’intervento dei Magistrati:
Gennaro
Ferrari
Presidente
*******
*******
Componente, Est.
******
*********
Componente
 
 

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento