Legittima esclusione se non viene allegato il certificato di qualità per il dimezzamento della provvisoria

Lazzini Sonia 26/05/11
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Cauzione provvisoria – beneficio del dimezzamento per certificazione di qualità – non basta la carta intestatata della partecipante – provenendo dal soggetto certificatore ma dalla stessa ricorrente – necessità di allegare il certificato – legittima esclusione se presente solo certificazione sostitutiva – non sanabile l’irregolarità – inapplicabile art 46 codice dei contratti

Legittima esclusione se non viene allegato il certificato di qualità per il dimezzamento della provvisoria

Non è sufficiente che la carta intestata della partecipante rechi la dicitura “CISQCERT UNI EN ISO 9001 2000” non provenendo dal soggetto certificatore ma dalla stessa ricorrente;

l’irregolarità non è sanabile ex post

la lettera di invito imponeva ai concorrenti di presentare una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2006 e s.m.i., con la quale erano chiamati ad attestare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, nonché un documento o un’attestazione comprovante l’adempimento degli obblighi relativi al deposito cauzionale provvisorio, con la precisazione che il concorrente che intendeva avvalersi della riduzione del 50% dell’importo della cauzione dovesse, come previsto dall’art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006, specificare in sede di offerta il possesso di tale requisito e produrre la relativa documentazione

la ricorrente inseriva nell’apposita busta la sola dichiarazione sostitutiva e non anche il certificato attestante il possesso dei requisiti idonei per fruire della cauzione dimidiata;

l’utilizzo della carta intestata della società ricorrente recante la dicitura “CISQCERT UNI EN ISO 9001 2000” non è sufficiente a dimostrare il possesso della certificazione di qualità, non provenendo dal soggetto certificatore ma dalla stessa ricorrente;

la ricorrente veniva esclusa dalla gara per non aver inserito, nella busta contenente la documentazione amministrativa, unitamente alla polizza fideiussoria di importo ridotto, l’attestazione comprovante il possesso della certificazione di qualità;

la lex specialis richiedeva la specificazione del possesso di tale requisito e la produzione della relativa documentazione a pena di esclusione, sicchè è del tutto irrilevante la produzione tardiva volta a dimostrare la sussistenza del certificato legittimante la misura dimidiata;

peraltro non è nemmeno invocabile la c.d. documentazione di soccorso ex art.46 del Codice Appalti alla luce dello specifico disposto della normativa di gara;

che, ciò stante, il ricorso è infondato e va respinto;

si legga anche

Per ottenere la riduzione della cauzione provvisoria al 50%, nell’attestazione Soa deve comparire la certificazione del possesso del sistema di qualità

Così come la mancata presentazione dell’offerta non potrebbe non comportare l’esclusione della domanda di quel partecipante, – indipendentemente da un’espressa sanzione di esclusione – allo stesso modo la mancata produzione di uno degli altri adempimenti richiesti sempre tra le condizioni di partecipazione non può che comportare la medesima conseguenza. : la stazione appaltante non avrebbe potuto consentire alcuna integrazione o regolarizzazione del requisito mancante.

Il Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, con la sentenza numero 36 dell’ 11 gennaio 2007, in tema di possibilità di ottenere la riduzione della cauzione provvisoria al 50% in caso di possesso della certificazione di qualità, ci insegna che:

< E’ incontroverso in causa che nel certificato prodotto dalla ricorrente rilasciato dalla SOA non comparisse l’attestazione del possesso del sistema di qualità. A prescindere dalle motivazioni di tale mancanza – che in ogni caso attengono unicamente ai rapporti tra la predetta SOA e la ricorrente – sta di fatto che comunque competeva a quest’ultima l’attenta verifica dello stato della documentazione prodotta in gara, adempimento che rientra nell’ordinaria diligenza e le conseguenze del cui mancato espletamento non possono ricadere che sulla diretta interessata (imputet sibi!).

Data la acclarata mancata produzione di qualunque documentazione probatoria e tenuto anche conto del fatto che la ricorrente non era obbligata ad avere la certificazione di qualità per partecipare alla gara de quo, il comportamento dell’amministrazione risulta del tutto immune dai vizi denunciati, posto che l’onere di allegazione della certificazione gravava sull’impresa che intendeva avvalersi del beneficio e non certo sulla stazione appaltante>

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 221 del 9 febbraio 2011 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

N. 00221/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01820/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2010, proposto da:***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

del verbale di gara n. 1 dd. 13.9.2010 nella parte in cui viene disposta l’esclusione della parte ricorrente dalla procedura ristretta per la fornitura di servizi sanitari di soccorso con ambulanza e trasporto in urgenza ed emergenza per l’ASL intimata, del verbale di gara n. 2 dd. 24.9.2010, con il quale viene dato atto della non ammissione alle successive fasi di gara della parte ricorrente; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Ulss N. 18 Rovigo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

considerato:

che la lettera di invito imponeva ai concorrenti di presentare una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2006 e s.m.i., con la quale erano chiamati ad attestare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, nonché un documento o un’attestazione comprovante l’adempimento degli obblighi relativi al deposito cauzionale provvisorio, con la precisazione che il concorrente che intendeva avvalersi della riduzione del 50% dell’importo della cauzione dovesse, come previsto dall’art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006, specificare in sede di offerta il possesso di tale requisito e produrre la relativa documentazione;

che la ricorrente inseriva nell’apposita busta la sola dichiarazione sostitutiva e non anche il certificato attestante il possesso dei requisiti idonei per fruire della cauzione dimidiata;

che l’utilizzo della carta intestata della società ricorrente recante la dicitura “CISQCERT UNI EN ISO 9001 2000” non è sufficiente a dimostrare il possesso della certificazione di qualità, non provenendo dal soggetto certificatore ma dalla stessa ricorrente;

che la ricorrente veniva esclusa dalla gara per non aver inserito, nella busta contenente la documentazione amministrativa, unitamente alla polizza fideiussoria di importo ridotto, l’attestazione comprovante il possesso della certificazione di qualità;

che la lex specialis richiedeva la specificazione del possesso di tale requisito e la produzione della relativa documentazione a pena di esclusione, sicchè è del tutto irrilevante la produzione tardiva volta a dimostrare la sussistenza del certificato legittimante la misura dimidiata;

che peraltro non è nemmeno invocabile la c.d. documentazione di soccorso ex art.46 del Codice Appalti alla luce dello specifico disposto della normativa di gara;

che, ciò stante, il ricorso è infondato e va respinto;

che le spese possono essere compensate, in ragione della particolare natura della controversia.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*************, Presidente FF

***************, ***********, Estensore

*****************, Consigliere

L’ESTENSORE                IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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