Legittima esclusione per l’insussistenza, nella polizza fideiussoria prodotta dalla ricorrente in sede concorsuale, della dichiarazione di impegno della società assicuratrice al rilascio della cauzione definitiva in caso di favorevole aggiudicazione dell’

Lazzini Sonia 13/05/10
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Non può essere condivisa la doglianza che tale omissione sia smentita per tabulas dal contratto di fidejussione stipulato per l’occasione con la Compagnia di  Assicurazioni, laddove all’art. 3 si legge testualmente che “qualora la ******à (assicuratrice, ndr.) non provveda a notificare per iscritto alla Ditta (partecipante alla gara, ndr.), nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra (relativa alla richiesta di polizza per la cauzione definitiva, ndr.), la decisione presa in merito alla prestazione della cauzione definitiva la richiesta della Ditta si intenderà non accettata dalla ******à.”.

Si osserva, infatti, che la clausola in parola non può non essere interpretata come un’espressa riserva per la compagnia assicuratrice di concedere o meno, a sua discrezione, la cauzione definitiva alla ditta aggiudicataria, assolutamente incompatibile con una dichiarazione di impegno in tal senso e perciò in contrasto con quanto richiesto dal disciplinare di gara ai fini dell’ammissione.

La società ricorrente espone di aver partecipato alla procedura aperta, indetta dalla Vesuviana Mobilità ******, finalizzata all’affidamento del servizio di ingegnerizzazione, fornitura e posa in opera “chiavi in mano” di un sistema per la gestione di servizi avanzati relativi al TPL, basato sull’integrazione di sistemi di bordo telematici ed informatici di apparati elettronici con un concentratore di azienda per il monitoraggio del trasporto pubblico.

Con verbale di gara del 14 giugno 2005, confermato con provvedimento prot. n. 3061 del 4 luglio 2005, la stazione appaltante disponeva la sua esclusione dalla procedura.

Queste le motivazioni poste a base della gravata esclusione dalla gara, come ricavabili dal testo del provvedimento di conferma prot. n. 3061 del 4 luglio 2005: “(…) codesta ******à non ha presentato: (1) alcun modello o elenco relativo alle forniture effettuate come richiesto al citato punto 2) lettera c) del disciplinare di gara; (2) la dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante come prescritto al punto 6) del disciplinare di gara. Infatti la polizza fideiussoria presentata dalla ditta RICORRENTE System s.r.l. all’art. 3 prevedeva la sola possibilità da parte della ditta eventualmente aggiudicataria, di richiedere alla Compagnia di  Assicurazioni la polizza per la cauzione definitiva.”.

La ricorrente impugna tale esclusione deducendo censure attinenti alla violazione del disciplinare di gara, del d.lgs. n. 358/1992, delle direttive comunitarie in materia, del principio di massima partecipazione alle gare, del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.

L’impugnativa è estesa, per quanto di interesse, avverso la lex specialis di gara, nella parte individuata in epigrafe.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questo Tribunale n. 3018 del 26 ottobre 2005.

La ricorrente ha prodotto memoria difensiva, con la quale insiste nelle proprie ragioni.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Prima di affrontare il merito delle questioni prospettate, è opportuno ripercorrere, in punto di fatto, le motivazioni poste a base della gravata esclusione dalla gara, come ricavabili dal testo del provvedimento di conferma prot. n. 3061 del 4 luglio 2005: “(…) codesta ******à non ha presentato: (1) alcun modello o elenco relativo alle forniture effettuate come richiesto al citato punto 2) lettera c) del disciplinare di gara; (2) la dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante come prescritto al punto 6) del disciplinare di gara. Infatti la polizza fideiussoria presentata dalla ditta RICORRENTE System s.r.l. all’art. 3 prevedeva la sola possibilità da parte della ditta eventualmente aggiudicataria, di richiedere alla Compagnia di  Assicurazioni la polizza per la cauzione definitiva.”.

Orbene, premesso che è pacifico che la documentazione da ultimo citata è richiesta a pena di esclusione dal disciplinare di gara, la difesa attorea non riesce ad infirmare la validità del secondo motivo di esclusione, fondato (si ripete) sull’insussistenza, nella polizza fideiussoria prodotta dalla ricorrente in sede concorsuale, della dichiarazione di impegno della società assicuratrice al rilascio della cauzione definitiva in caso di favorevole aggiudicazione dell’appalto.

Non può essere condivisa la doglianza che tale omissione sia smentita per tabulas dal contratto di fidejussione stipulato per l’occasione con la Compagnia di  Assicurazioni, laddove all’art. 3 si legge testualmente che “qualora la ******à (assicuratrice, ndr.) non provveda a notificare per iscritto alla Ditta (partecipante alla gara, ndr.), nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra (relativa alla richiesta di polizza per la cauzione definitiva, ndr.), la decisione presa in merito alla prestazione della cauzione definitiva la richiesta della Ditta si intenderà non accettata dalla ******à.”.

Si osserva, infatti, che la clausola in parola non può non essere interpretata come un’espressa riserva per la compagnia assicuratrice di concedere o meno, a sua discrezione, la cauzione definitiva alla ditta aggiudicataria, assolutamente incompatibile con una dichiarazione di impegno in tal senso e perciò in contrasto con quanto richiesto dal disciplinare di gara ai fini dell’ammissione.

Ne consegue l’inattaccabilità del presente motivo di esclusione, che rende superfluo lo scrutinio dell’altro motivo individuato dalla stazione appaltante, fondato sull’omessa produzione del modello o elenco relativo alle forniture effettuate.

Si evidenzia che è irrilevante l’accertamento della fondatezza delle doglianze articolate al riguardo, non idonee a scalfire la legittimità dei provvedimenti impugnati, atteso che, quando un provvedimento sia fondato su una pluralità di ragioni, tutte egualmente idonee a sorreggerne la parte dispositiva, l’eventuale illegittimità di uno dei motivi presi in considerazione dall’amministrazione non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004 n. 6301).

In conclusione, resistendo i gravati atti a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto per infondatezza.

 

 

 A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1818 dell’ 8 aprile 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

 

N. 01828/2010 REG.SEN.

N. 06897/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 6897 del 2005, proposto da:
RICORRENTE SYSTEMS S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. **************, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Brigida n. 39;

contro

SOCIETA’ VESUVIANA MOBILITA’ ******, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

a) del verbale di gara del 14 giugno 2005, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura aperta per la ingegnerizzazione, fornitura e posa in opera “chiavi in mano” di un sistema per la gestione di servizi avanzati relativi al TPL, basato sull’integrazione di sistemi di bordo telematici ed informatici di apparati elettronici con un concentratore di azienda per il monitoraggio del trasporto pubblico;

b) del provvedimento prot. n. 3061 del 4 luglio 2005, con il quale è stata confermata l’esclusione della ricorrente dalla procedura;

c) di tutti gli altri atti di data e numero ignoti, adottati dalla commissione di gara e dalla stazione appaltante, aventi ad oggetto la prosecuzione della procedura de qua, tra cui, per quanto d’interesse, il bando ed il disciplinare di gara nella parte in cui prevedono, a pena di esclusione, che la capacità tecnica della ditta partecipante, con sede legale in Italia, deve essere dimostrata con un elenco delle forniture effettuate da inserire nella busta A della domanda di partecipazione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva della ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2010 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente espone di aver partecipato alla procedura aperta, indetta dalla Vesuviana Mobilità ******, finalizzata all’affidamento del servizio di ingegnerizzazione, fornitura e posa in opera “chiavi in mano” di un sistema per la gestione di servizi avanzati relativi al TPL, basato sull’integrazione di sistemi di bordo telematici ed informatici di apparati elettronici con un concentratore di azienda per il monitoraggio del trasporto pubblico.

Con verbale di gara del 14 giugno 2005, confermato con provvedimento prot. n. 3061 del 4 luglio 2005, la stazione appaltante disponeva la sua esclusione dalla procedura.

La ricorrente impugna tale esclusione deducendo censure attinenti alla violazione del disciplinare di gara, del d.lgs. n. 358/1992, delle direttive comunitarie in materia, del principio di massima partecipazione alle gare, del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.

L’impugnativa è estesa, per quanto di interesse, avverso la lex specialis di gara, nella parte individuata in epigrafe.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questo Tribunale n. 3018 del 26 ottobre 2005.

La ricorrente ha prodotto memoria difensiva, con la quale insiste nelle proprie ragioni.

La società intimata, pur evocata in giudizio, non si è costituita.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 10 marzo 2010.

Prima di affrontare il merito delle questioni prospettate, è opportuno ripercorrere, in punto di fatto, le motivazioni poste a base della gravata esclusione dalla gara, come ricavabili dal testo del provvedimento di conferma prot. n. 3061 del 4 luglio 2005: “(…) codesta ******à non ha presentato: (1) alcun modello o elenco relativo alle forniture effettuate come richiesto al citato punto 2) lettera c) del disciplinare di gara; (2) la dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante come prescritto al punto 6) del disciplinare di gara. Infatti la polizza fideiussoria presentata dalla ditta RICORRENTE System s.r.l. all’art. 3 prevedeva la sola possibilità da parte della ditta eventualmente aggiudicataria, di richiedere alla Compagnia di  Assicurazioni la polizza per la cauzione definitiva.”.

Orbene, premesso che è pacifico che la documentazione da ultimo citata è richiesta a pena di esclusione dal disciplinare di gara, la difesa attorea non riesce ad infirmare la validità del secondo motivo di esclusione, fondato (si ripete) sull’insussistenza, nella polizza fideiussoria prodotta dalla ricorrente in sede concorsuale, della dichiarazione di impegno della società assicuratrice al rilascio della cauzione definitiva in caso di favorevole aggiudicazione dell’appalto.

Non può essere condivisa la doglianza che tale omissione sia smentita per tabulas dal contratto di fidejussione stipulato per l’occasione con la Compagnia di  Assicurazioni, laddove all’art. 3 si legge testualmente che “qualora la ******à (assicuratrice, ndr.) non provveda a notificare per iscritto alla Ditta (partecipante alla gara, ndr.), nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra (relativa alla richiesta di polizza per la cauzione definitiva, ndr.), la decisione presa in merito alla prestazione della cauzione definitiva la richiesta della Ditta si intenderà non accettata dalla ******à.”.

Si osserva, infatti, che la clausola in parola non può non essere interpretata come un’espressa riserva per la compagnia assicuratrice di concedere o meno, a sua discrezione, la cauzione definitiva alla ditta aggiudicataria, assolutamente incompatibile con una dichiarazione di impegno in tal senso e perciò in contrasto con quanto richiesto dal disciplinare di gara ai fini dell’ammissione.

Ne consegue l’inattaccabilità del presente motivo di esclusione, che rende superfluo lo scrutinio dell’altro motivo individuato dalla stazione appaltante, fondato sull’omessa produzione del modello o elenco relativo alle forniture effettuate.

Si evidenzia che è irrilevante l’accertamento della fondatezza delle doglianze articolate al riguardo, non idonee a scalfire la legittimità dei provvedimenti impugnati, atteso che, quando un provvedimento sia fondato su una pluralità di ragioni, tutte egualmente idonee a sorreggerne la parte dispositiva, l’eventuale illegittimità di uno dei motivi presi in considerazione dall’amministrazione non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004 n. 6301).

In conclusione, resistendo i gravati atti a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto per infondatezza.

Non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese dell’odierno giudizio per la mancata costituzione di parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:

*************, Presidente

**************, Consigliere

Carlo Dell’Olio, Primo Referendario, Estensore

 

 

L’ESTENSORE      IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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