Legittima esclusione dalla procedura :risulta carente ogni adeguato supporto documentale per la verifica del possesso del requisito afferente ai costi sostenuti per il personale con qualifica di operaio nel periodo di osservazione

Lazzini Sonia 07/07/11
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Escussione della cauzione provvisoria da sorteggio – applicazione dell’articolo 10 comma 1 quater della Merloni – ripreso dall’articolo 48 del codice dei contratti – i documenti prodotti dalla partecipante devono essere chiari ed esaustivi – non vi è possibilità di integrazione documentale postuma – il termine per la presentazione è perentorio – 10 giorni di tempo – l’esclusione è automatica

Legittima esclusione dalla procedura :risulta carente ogni adeguato supporto documentale per la verifica del possesso del requisito afferente ai costi sostenuti per il personale con qualifica di operaio nel periodo di osservazione

va, inoltre, esclusa ogni possibilità di integrazione delle documentazione dopo la scadenza del termine fissato per la sua produzione.

Va al riguardo ribadito l’ indirizzo giurisprudenziale che qualifica come perentorio il termine previsto dall’ art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994, per il riscontro da parte delle imprese sorteggiate, nel numero non inferiore al 10 % degli offerenti, degli elementi di prova del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa

Ed invero, con atto di autocertificazione l’ ammontare complessivo di detto costo era indistintamente indicato in rapporto all’ organico medio annuo, senza distinzione di qualifiche. Le diverse qualifiche erano elencate solo con riferimento alla data del 22 agosto 2001, peraltro successiva all’ arco temporale in ordine al quale doveva intervenire l’ accertamento dell’ Amministrazione

E’ agevole rilevare che, sulla base della documentazione fornita, la stazione appaltante non era posta in condizione di riscontrare il possesso del requisito richiesto

Grava, infatti, su chi aspira all’ affidamento della commessa pubblica il pieno e solerte onere collaborativo nella produzione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di ammissione. I documenti prodotti devono, inoltre, essere assistiti da chiarezza ed esaustività, quanto al fine cui sono preordinati, oltreché conformi agli elementi contenutistici minimali stabiliti dalla disciplina di gara

Diversamente da quanto illustrato dall’ impresa Controinteressata nella nota di chiarimenti inoltrata il 13 settembre 2001 alla soc. Acipistoia Servizi, le regole di trasparenza ed imparzialità, cui deve essere improntata la procedura di gara, escludono che possa gravare sulla stazione appaltante l’ accertamento in via induttiva e presuntiva, mediante articolati calcoli percentuali, del possesso del requisito di partecipazione, per di più sulla base di documentazione incompleta e non riferita all’ intero quinquennio di osservazione, obbligo ultimo di documentazione reso evidente sia dal bando e dal relativo disciplinare, sia dall’ art. 18, commi 10 e 11, del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, del cui contenuto prescrittivo l’ impresa Controinteressata mostra di essere ben edotta nella nota di chiarimenti in precedenza richiamata

Come dedotto dalla ricorrente soc. Acipistoia Servizi va, inoltre, esclusa ogni possibilità di integrazione delle documentazione dopo la scadenza del termine fissato per la sua produzione.

Va al riguardo ribadito l’ indirizzo giurisprudenziale che qualifica come perentorio il termine previsto dall’ art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994, per il riscontro da parte delle imprese sorteggiate, nel numero non inferiore al 10 % degli offerenti, degli elementi di prova del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa.

Quanto precede, trova conferma oltre che nel chiaro dato letterale della disposizione che impone l’assolvimento di detto onere “entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima”, anche nella “ratio” ad essa sottesa, volta a dare certezza, sul piano temporale, alle diverse fasi in cui si articola il procedimento di scelta del contraente, con esclusione di ogni dilazione “ad libitum” della sua conclusione per ritardi od omissioni dei partecipanti al concorso (cfr. sul principio Cons. Stato, VI, n. 7948 del 27 dicembre 2006; n. 7294 dell’ 11 novembre 2004).

Lazzini Sonia

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