Legittima difesa: ecco il testo di modifica del Codice penale

Redazione 04/05/17
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Legittima difesa: ecco il testo di modifica del Codice penale, che si prepara ad ottenere l’ok ma con i soli voti della maggioranza. Rimborso spese processuali, possibilità di reazione armata ma solo in casi particolari: questi i punti principali della legge in via di approvazione, molto discussa anche per via dei recenti fatti di cronaca.
Lega Nord e Forza Italia, infatti, non hanno accolto la proposta arrivata dai banchi del Partito democratico, ritenendola troppo leggera. Secondo loro, infatti, andrebbero assicurate ulteriori garanzie alle vittime di furti e incursioni domestiche nel cuore della notte.
Anche il MoVimento 5 Stelle ha deciso di voltare le spalle al disegno di legge, lasciando, di fatto, il Pd solo con gli alleati di Ap guidati dal ministro Alfano.
La decisione del governo di intervenire in questa materia arriva a seguito dei numerosi episodi che hanno tenuto banco a lungo sui mezzi di comunicazione, a cominciare dalle malefatte del cosiddetto “Igor il russo”, malvivente fuggitivo nei colli ferraresi a seguito dell’uccisione di un tabaccaio a Budrio, nella città metropolitana di Bologna.
Ora, dunque, il testo arriva a Montecitorio ma con metà dei consensi per una approvazione unanime, poiché secondo Matteo Salvini e Silvio Berlusconi – tornati sulla medesima lunghezza d’onda – le previsioni inserite nella nuova formulazione sarebbero troppo blande per assicurare libertà di difendersi a chi subisce oltraggi nella propria abitazione.
Le novità con il testo modificato
Il nuovo testo, che va a modificare l’articolo 59 del Codice penale, affida alle mani del magistrato un ulteriore strumento per la decisione da prendere su tutti quei casi limite che spesso finiscono con una condanna dell’imputato-aggredito, per aver fatto un uso colposo di legittima difesa.
A tal proposito, questa sarà la nuova formulazione dell’articolo 59 del Codice penale, in base all’unico articolo della proposta di legge sulla legittima difesa arrivata in aula:
ART. 1. All’articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi di cui all’articolo 52, secondo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione ».
Insomma, viene esclusa per principio la colpa di chi spara durante un’aggressione all’interno delle mura domestiche, se questa è causa di grave turbamento psichico. Ciò significa che viene considerata condizione sufficiente il pericolo di vita o di libertà sessuale della vittima.
E non è tutto: a questo articolo vanno ad aggiungersi due emendamenti approvati e allegati al testo in esame.
Il primo inerente le aggressioni notturne:
??01. All’articolo 52 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.»;
????b) al secondo comma le parole: «nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo comma,»;
???c) al terzo comma le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti : «Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano,».
Si tratta di una misura che intende rinsaldare ulteriormente la possibilità di intervenire a mano armata nel corso di rapine o aggressioni a loro volta in corso con l’utilizzo di un’arma.
E da ultimo, ecco come cambierà la definizione delle spese legali correlate ai casi in giudizio inerenti la legittima difesa.
All’articolo aggiuntivo 1.070, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
??1-bis. Per la liquidazione dell’onorario e delle spese di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.?115.
??1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in euro 295.200 euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
??1-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
In sostanza, qualora in Tribunale si riscontri la legittima difesa, spese processuali e onorari degli avvocati saranno a carico dello Stato. A questo proposito, viene stimata una cifra annuale di 295.200 euro annui a partire proprio dall’anno in corso. Una cifra che risponderebbe ai processi attuali in corso per cui è assimilabile la legittima difesa, individuati nell’ordine di 126 unità.

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