Legittima difesa anche lo spray al peperoncino? Dipende da quale si usa

Redazione 13/04/17
Scarica PDF Stampa

Con la sentenza n. 10889 del 6 marzo 2017, la Cassazione è intervenuta in materia di legittima difesa, in particolare sul famoso spray al peperoncino. Dalla lettura della motivazione, si deduce se effettivamente la bomboletta sia da considerarsi come arma di legittima difesa, o se invece contrasti con la disposizione generale per cui in Italia è fatto divieto di detenere armi illegittimamente. A parte il porto d’armi, infatti, nemmeno la detenzione di coltelli od oggetti contundenti è concessa ai cittadini, né in strada né nella privata dimora. Procediamo dunque all’analisi di quanto avanzato dalla Suprema Corte.

 

Spray al peperoncino: legittima difesa o porto abusivo di armi?

Innanzitutto, è bene intendersi sulla nozione di bomboletta spray al peperoncino. Con essa si fa riferimento alla sostanza emessa dal detentore ai danni di un potenziale aggressore: infatti, in caso di aggressione, la sostanza sprigionata dal dispositivo è in grado di accecare temporaneamente la vista del carnefice, provocandogli un acuto bruciore. Ciò non procura alcun danno permanente né lesioni. Tuttavia, essendo comunque invasivo della sfera personale dell’individuo non può ammettersene l’utilizzo in via generale e incondizionatamente.

In particolare, un soggetto può detenerlo solo a scopi difensivi, gli stessi per i quali sarà legittimato ad impiegarlo senza incorrere in conseguenze penali. Si fa riferimento alla specifica disciplina normativa in tema di armi, nonché all’aggravante del reato di lesioni personali con uso di armi improprie ex art. 585 c.p., di cui potrebbe essere imputato un soggetto che ricorra allo spray per aggredire, anziché per difendersi.

 

Legittima difesa: lo spray deve essere conforme alla legge

Ma c’è di più. Anche in risposta all’aggressione di un malintenzionato, la vittima non avrà ragione a prescindere: anche in questo caso, infatti, ci sono dei requisiti che devono essere rispettati, proprio in virtù del principio di proporzionalità chiamato ad operare nel contesto della legittima difesa tout court. Nello specifico, la bomboletta dovrà possedere i requisiti previsti all’Art. 1, comma 1, del Dm 12 maggio 2011 n. 103, ovvero:

  • contenere una miscela non superiore a 20 ml;
  • contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10%, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
  • la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
  • essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale;
  • avere una gittata utile non superiore a tre metri.

Questo in quanto uno spray non conforme ai requisiti indicati potrebbe invece arrecare danni gravi e permanenti all’aggressore,e tale rischio non è ammissibile, non potrebbe infatti più classificarsi come condotta giustificabile in virtù della legittima difesa, scadendo nell’eccesso colposo e di conseguenza suscettibile di integrare una fattispecie criminosa.

 

Dove comprare lo spray giusto?

Ci si chiederà a questo punto come fare a riconoscere la marca di bomboletta conforme ai requisiti prescritti dalla legge. Presto detto. Il consumatore potrà acquistare i suddetti spray direttamente in farmacia, luogo in cui sono venduti esclusivamente prodotti secundum legem.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento