Legitimatio ad processum e legitimatio ad causam nella costituzione di parte civile

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Indice dei Paragrafi:

  1. La fattispecie giudicata in Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12212
  2. Presupposti normativi di rango codicistico
  3. La sostanzialità della legitimatio ad causam ( Artt. 74, 76 e 78 Cpp ) e la formalità della legitimatio ad processum ( Art. 100 Cpp )
  4. Il problema della delega ad un altro difensore della procura speciale ad causam
    • Il primo orientamento esegetico
    • Il secondo orientamento esegetico
    • Il terzo orientamento esegetico
  5. La posizione interpretativa di Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12213
  6. Il dispositivo finale di Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12213

 

  1. La fattispecie giudicata in Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12213.

La questione di Diritto sottoposta a Cass., SS.UU.,  21 dicembre 2017, n. 12213 è la seguente: “ se sia legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore al quale soltanto la persona danneggiata abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l’ azione civile nel processo penale “.

  1. Presupposti normativi di rango codicistico.

Ex Art. 74 Cpp, “ l’ azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’ Art. 185 CP può essere esercitata, nel processo penale, dal soggetto al quale il reato ha recato danno, ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’ imputato e del responsabile civile “ Inoltre, il comma 1 Art. 76 Cpp, statuisce che “ l’ azione civile, nel processo penale, è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile “ Altrettanto fondamentale è pure il comma 1 Art. 122 Cpp, ai sensi del quale “ [ … ] la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’ oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti “. Quindi, come preliminarmente specificato da Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12213, “ si versa, in caso di costituzione esercitata a mezzo procuratore speciale, in una ipotesi di rappresentanza volontaria della parte civile, la quale trova la propria fonte in un atto negoziale, con cui il danneggiato, che non intenda agire personalmente in sede penale,  può conferire ad un procuratore speciale il mandato di rappresentarlo nell’ esercizio dell’ azione civile “. Molto importante è anche l’ Art. 78 Cpp, a norma del quale “ la dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede, o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità,

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’ associazione o dell’ ente che si

costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante

b) le generalità dell’ imputato nei cui confronti viene esercitata l’ azione civile o le altre

indicazioni personali che valgono ad identificarlo

il nome e il cognome del difensore e l’ indicazione della procura

l’ esposizione delle ragioni che giustificano la domanda

e) la sottoscrizione del difensore

Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto, per ciascuna di esse, nel giorno nel quale è eseguita la notificazione.

Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall’ Art. 100 commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza, unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile “.

In ogni caso, la parte civile può stare in giudizio, anche se si è costituita in giudizio personalmente, solo a mezzo di assistenza tecnica, ovverosia, ex Art. 100 cpp, “ la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio con il ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi, l’ autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’ atto non è espressa volontà diversa

Il difensore può compiere e ricevere, nell’ interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati [ come la transazione del debito dell’ imputato, ndr ]. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere

Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore “

  1. La sostanzialità della legitimatio ad causam ( art. 74, 76 e 78 Cpp ) e la formalità della legitimatio ad processum ( Art. 100 Cpp ).

Il Codice di Procedura Penale distingue tra due profili della costituzione di parte civile. Anzitutto, vi è la legitimatio ad causam, che è il diritto del danneggiato di costituirsi parte civile. Tale prerogativa è concessa al “ soggetto al quale il reato ha recato danno “ ex Art. 74 Cpp. Questo diritto al risarcimento deve seguire le regole procedurali degli Artt. 76 e 78 Cpp. Esiste poi, in secondo luogo, la legitimatio ad processum, che, ex Art. 100 Cpp, prevede che la parte lesa possa stare in giudizio “ soltanto col ministero di un difensore “, in tanto in quanto, nell’ Ordinamento italiano, la costituzione di parte civile necessita, senza eccezioni, dell’ assistenza tecnica di un avvocato munito di procura alle liti. In effetti, a livello di ratio, nell’ Art. 100 Cpp, il Legislatore ha voluto sottrarre all’ inziativa autonoma privata un tema tanto delicato quanto decisivo, come quello delle obbligazioni civilistiche derivanti da illecito penale. Dunque, come precisato da Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12213, esistono, nell’ istituto della costituzione di parte civile, due diverse tipologie di procura speciale. La procura speciale ex Artt. 76 e 122 Cpp è una piena attribuzione al difensore di agire in nome e per conto del cliente, mentre la procura speciale ex Art. 100 Cpp costituisce una semplice potestà di rappresentanza, senza consentire all’ avvocato di entrare, successivamente, nel merito del profilo risarcitorio. Quindi, la procura speciale ad causam ex Artt. 76 e 122 Cpp reca un valore più profondo, più sostanziale, più fattuale, allorquando la procura speciale ad processum ex Art. 100 Cpp dà all’ avvocato il semplice e più formale potere di far costituire in giudizio il danneggiato, senza penetrare nella sostanzialità effettiva e concreta del risarcimento dei danni. Molto pertinentemente, Cass., SS.UU., 27 ottobre 2004, n. 44712 ha rimarcato che la procura speciale ad processum ex Art. 100 Cpp non entra nel merito dei risarcimenti, poiché “ tale atto [ ex Art. 100 Cpp ] conferisce [ solo ] la rappresentanza tecnica in giudizio, ossia esclusivamente lo jus postulandi, attribuendo [ all’ avvocato ] [ solo ] il potere [ formale ] di compiere e ricevere gli atti del procedimento necessari allo svolgimento dell’ azione civile “. Pertanto, sarà decisiva, invece, la procura speciale ad causam ex Artt. 76 e 122 Cpp, attraverso la quale viene concretamente e materialmente trattato il profilo del risarcimento. Sempre Cass., SS.UU., 27 ottobre 2004, n. 44712 paragona l’ Art. 100 Cpp all’ Art. 83 Cpc. In Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12213 viene fornita una esemplificazione pratica assai illuminante, ovverosia:  “la distinzione [ tra legitimatio ad causam e legitimatio ad processum ] implica che, laddove il soggetto legittimato ad causam si costituisca, [ … ] a mezzo di procuratore speciale, siano necessarie due procure speciali, di cui una [ ex Artt. 74, 76 e 122 Cpp ] volta a conferire il potere [ sostanziale ] di esercitare il diritto alle restituzioni o al risarcimento ( rappresentanza sostanziale ); e l’ altra [ ex Art. 100 Cpp ] diretta ad attribuire lo jus postulandi ( rappresentanza [ solo ] processuale ): procure che, come frequentemente accade, ben possono essere conferite al medesimo soggetto, così attribuendosi al difensore nominato procuratore speciale sia la rappresentanza sostanziale [ ex Artt. 74, 76 e 122 Cpp ] sia quella tecnico-processuale [ ex Art. 100 Cpp ] “. Si può, dunque, affermare, con lemmi a-tipici, che la procura speciale ad causam ex Artt. 74, 76, 78 e 122 Cpp è, per così dire, più “ penetrante “ , più “oggettiva “, più “ incisiva “ della procura speciale ad processum ex Art. 100 Cpp. Oppure ancora, è lecito distinguere tra una procura speciale ad causam sostanziale ex Artt. 74, 76, 78 e 122 Cpp da una procura speciale ad processum formale ex Art. 100 Cpp.

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  1. Il problema della delega ad un altro difensore della procura speciale ad causam.

  • Il primo orientamento esegetico.

Secondo un primo gruppo di Precedenti di legittimità, l’ avvocato munito di procura speciale ad processum ex Art. 100 Cpp non può delegare  ad un collega la legitimatio ad causam, ovverosia, come affermato da Cass., sez. pen. III, 13 maggio 2005, n. 22601, non è delegabile “ il diritto sostanziale [ ex Artt. 74, 76 e 78 Cpp ] ad ottenere giudizialmente il risarcimento “. Tale filone interpretativo si fonda sulla distinzione, fors’ anche troppo estremizzata, tra la formalità della legitimatio ad processum ex Art. 100 Cpp e la diversa sostanzialità della legitimatio ad causam ex Artt. 74, 76 e 78 Cpp. Questa diversità ontologica, secondo il primo indirizzo ermeneutico, provoca una non delegabilità della procura speciale ad causam ad un collega del difensore munito di legitimatio ad processum, anche se, ad onor del vero, capita sovente che, nel testo della procura ad processum, ex Art. 100 Cpp, sia contenuta una clausola espressa di delegabilità della procura speciale ad causam ex Artt. 74, 76 e 78 Cpp. Si vedano, a tal proposito, nell’ ambito di siffatto primo orientamento, Cass., sez. pen. V, 23 ottobre 2009, n. 6680, Cass., sez. pen. V, 3 febbraio 2010, n. 19548, Cass., sez. pen. III, 5 novembre 2014, n. 6184, Cass., sez. pen. II, 12 maggio 2016, n. 22473, Cass., sez. pen. II, 8 marzo 2017, n. 15812 nonché Cass., sez. pen. V, 28 giugno 2017, n. 38763

  • Il secondo orientamento esegetico.

La seconda interpretazione afferma che il procuratore speciale ad processum ex Art. 100 Cpp può perfettamente e legittimamente delegare la legitimatio ad causam ex Artt. 74, 76 e 78 Cpp ad un collega; e ciò anche senza la necessità che il testo della procura a margine o in calce contenga la clausola autorizzativa alla sub-delega. Dunque, tale indirizzo guarda al profilo pratico e non prende più di tanto in considerazione la differenza tra ontologia formale dell’ Art. 100 Cpp e, dal lato opposto, ontologia sostanziale, materiale, oggettiva degli artt. 74, 76 e 78 Cpp. Probabilmente, secondo l’ opinione di chi commenta, questo secondo orientamento ermeneutico aderisce ad esigenze di velocità pratica e prescinde da distinzioni reputate concettuose e quasi bizantinistiche. A tal proposito, si vedano i Precedenti contenuti in Cass., sez. pen. V, 7 marzo 1995, n. 3769, Cass., sez. pen. V, 24 ottobre 2013, n. 51161, Cass., sez. pen. V, 14 dicembre 2012, n. 10396 nonché Cass., sez. F, 6 agosto 2013, n. 35486. In effetti, anche a parere di chi redige, non è agevole e pragmatico insistere troppo, sotto il riguardo operativo, sulla differenziazione tra natura formale della legitimatio ad processum e natura sostanziale della diversa procura speciale ad causam . In buona sostanza, la seconda interpretazione qui in esame sottolinea la diversa precettività dell’ Art. 102 Cpp, il quale conferisce all’ avvocato, tra gli altri poteri, anche quello di nominare un sostituto ai fini del deposito dell’ atto di costituzione, per richiedere e determinare quantitativamente, nel merito, le restituzioni ed il risarcimento dei danni. D’ altronde, è vero che l’ Art. 102 Cpp non pone limiti pesanti al “ ministero del difensore “, tranne, ex cpv. 2 comma 4 Art. 100 Cpp, il divieto di transare il debito senza la previa autorizzazione del cliente. Nemmeno è possibile diminuire la precettività del comma 2 Art. 102 Cpp, il quale recita che “ il sostituto esercita [ tutti ] i diritti [ … ] ed i doveri del difensore [ nominato per primo ] “. Sotto il profilo letterale, i due commi dell’ Art. 102 Cpp  non prevedono particolari limitazioni, né, tantomeno, distinguono tra procura speciale ad processum e procura speciale ad causam. Da segnalare è l’ ampia ed apprezzabile dissertazione contenuta nelle Motivazioni di Cass., sez. pen. V, 16 febbraio 2017, n. 18508, a parere della quale “ bisogna sempre ritenere legittimamente esercitabile la facoltà del difensore di sostituzione [ ex Art. 102 Cpp ], anche con riguardo al profilo della legitimatio ad causam [ … ] [ perché ], in realtà, ciò che verrebbe in gioco non sarebbe la spendita, da parte del sostituto, del potere [ concreto ] di costituzione di parte civile, effettivamente non delegabile, quanto quello del mero deposito dell’ atto di costituzione [ … ]. A meno che l’ originaria procura non preveda una simile facoltà [ … ] Non è necessario che [ l’ avvocato ad processum ex Art. 100 Cpp ] proceda personalmente [ ad causam ] potendo provvedere a tale adempimento anche a mezzo del proprio sostituto eventualmente nominato ai sensi dell’ Art. 102 Cpp “. Quindi, come si può notare, anche Cass., sez. pen. V, 16 febbraio 2017, n. 18508 abbandona pur’ essa la concettuosa e pesante distinzione tra la formalità della legitimatio ad processum e la forte sostanzialità della legitimatio ad causam. L’ importante, in fondo, è velocizzare il Procedimento ed evitare lungaggini inutilmente complicate.

  • Il terzo orientamento esegetico.

Esiste pure un’ ipotesi intermedia tra le due summenzionate. Cass., sez. pen. V, 7 gennaio 2016, n. 18258 asserisce che “ il sostituto processuale non ha il potere di costituirsi parte civile [ … ], considerato che la legitimatio ad causam costituisce un istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti [ … ]. Tuttavia, la previsione, contenuta nella procura speciale, con cui si conferisca espressamente la facoltà di nominare sostituti processuali [ … ] rappresenta un’ esplicita manifestazione di volontà da parte della persona offesa, di consentire l’ esercizio dei diritti a lei facenti capo anche a sostituti processuali del difensore nominato “. Tale parere di Cass., sez.  pen. V, 7 gennaio 2016, n. 18258 è espresso, in maniera simile, pure da Cass., sez. pen. III, 29 ottobre 2015, n. 50329, la quale reputa  che “ il sostituto designato espressamente dal procuratore speciale [ quando esiste la clausola di sub-delega esplicitamente e consapevolmente firmata dal cliente ] ha un incarico del tutto analogo a quello affidato al difensore originario, che, per effetto [ della clausola nella ] procura speciale rilasciatagli, è nelle condizioni di nominare un altro soggetto in sua vece, dotato dei medesimi poteri ed investito dei medesimi compiti “. Anche Cass., sez. pen. V, 8 febbraio 2005, n. 11954 precisa che “ ogni procura alle liti può contenere un autonomo mandato ad negotia conferente al difensore il potere di nominare altri difensori “. A sua volta, Cass., sez. pen. V, 4 febbraio 2014, n. 14718 definisce alla stregua di un inutile “ esercizio di puro formalismo “ richiedere al cliente, nonché parte lesa, una seconda firma da apporre sulla procura speciale ad causam, il cui carattere ontologico sostanziale è secondario rispetto alla ben più importante ratio della velocizzazione del Procedimento.

  1. La posizione interpretativa di Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12213.

Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12213 contesta l’ eccessiva ed apodittica ampiezza precettiva che alcuni Precedenti di legittimità conferiscono all’ Art. 102 Cpp. Ovverosia, Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12213 ribadisce, purtroppo a discapito della velocizzazione del Procedimento, che la legitimatio ad processum ex Art. 100 Cpp deve essere mantenuta ben distinta da quella ad causam ex Artt. 74, 76 e 78 Cpp, nel senso che: “ la disciplina relativa all’ esercizio dell’ azione civile nel processo penale [ … ] appare tenere rigorosamente distinti il profilo della legitimatio ad causam [ … ] ed il profilo della legitimatio ad processum [ … ]. la procura speciale rilasciata al difensore dalla parte civile in conformità alla previsione dell’ Art. 100 Cpp dev’ essere unicamente ed esclusivamente finalizzata al conferimento dei poteri di rappresentanza in giudizio, ed essa non può, allo stesso tempo, conferire il potere di spendita del diritto sostanziale [ ad causam ] a reclamare le restituzioni ed il risarcimento del danno generato dal reato, potere che può essere trasferito da un danneggiato al terzo solo in virtù della distinta procura speciale di cui all’ Art. 122 Cpp, come richiamata dall’ Art. 76 Cpp “. In buona sostanza, Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12213 rimarca la distinzione ontologica tra la formalità della legitimatio ad processum ex Art. 100 Cpp e la sostanzialità della legitimatio ad causam ex Artt. 74, 76, 78 e 122 Cpp . Di eguale tenore è pure Cass., SS.UU., 27 ottobre 2004, n. 44712, giacché la distinzione tra legitimatio ad processum e legitimatio ad causam impedisce che “ l’ Art. 122 Cpp possa conferire direttamente al difensore [ senza previa autorizzazione del cliente, ndr ] il potere di investire un altro difensore in sostituzione propria al fine di costituirsi parte civile “ ed entrare, quindi, nella trattazione sostanziale, oggettiva, materiale delle restituzioni e del risarcimento dei danni. Anzi, Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12213 contesta pure Cassazione 18508/2017, in tanto in quanto “ la mera attività di deposito in udienza dell’ atto di costituzione [ … ] presuppone una costituzione già intervenuta “. Pertanto, come si può notare, le due legittimazioni sono tenute ben distinte da Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12213. Sempre Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12213 ripete, nelle Motivazioni, che “ la presentazione, in udienza [ quindi nel merito ex Artt. 74, 76, 78 e 122 Cpp ] della dichiarazione di costituzione [ … ] è la modalità intrinseca di perfezionamento stesso della costituzione [ … ] in alternativa rispetto al deposito in cancelleria [ ex Art. 100 Cpp, quindi sotto il profilo della legitimatio ad processum ] “.

In secondo luogo, a parere di Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12213, la facoltà di sub-delega ex Art. 102 Cpp è esercitabile solamente se, nella procura iniziale, si faccia espresso riferimento a tale sopravvenienza delegativa, giacché “ il sostituto del difensore [ ex Art. 102 Cpp ] può effettuare la costituzione di parte civile solo laddove una tale facoltà gli derivi dalla volontà espressa [ e consapevolmente firmata, ndr ] del danneggiato all’ atto del conferimento dei poteri di esercizio del diritto sostanziale ad agire “. Dunque, secondo Cass., SS.UU. 21 dicembre 2017, n. 12213, solo una clausola espressa contenuta nella procura inziale può colmare lo jato ontologico tra legitimatio ad processum e legitimatio ad causam. In definitiva, Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12213 asserisce che “ la legitimatio ad processum non conferisce al difensore la facoltà di farsi sostituire, per la costituzione di parte civile in udienza, [ ma ] nulla toglie, al contempo, che lo stesso danneggiato, con la procura speciale rilasciata ai fini della costituzione, attribuisca al difensore la facoltà di farsi sostituire da un altro difensore “. D’ altronde, la procura ad processum ex Art. 100 Cpp non coincide con la procura speciale ex Art.122 Cpp, poiché l’ Art. 100 Cpp non reca la medesima determinazione dell’ oggetto imposta, a pena di inammissibilità, dall’ Art. 122 Cpp. La prima procura ad processum è maggiormente lata e generica rispetto alla ben più dettagliata e decisiva procura ad causam. Tomisticamente parlando, forma e sostanza, ovvero generalità e specificità, non coincidono, tranne nella eventuale fattispecie di una clausola espressa di sub-delega, che rende possibile l’ azionabilità dell’ Art. 102 Cpp. Solo la legitimatio ad causam è in grado di validare o, meglio, completare appieno la legitimatio ad processum, strutturalmente meno “ potente “ della procura per la causa, la quale consente all’ avvocato di trattare nel dettaglio, anche quantitativamente, il problema fondamentale delle restrizioni e del risarcimento materiale dei danni.

  1. Dispositivo finale di Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 12213.

“ Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’ azione civile nel processo penale non ha facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’ udienza di costituzione “

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Dott. Andrea Baiguera Altieri

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