Legge Spazzacorrotti: dictum di irretroattività della Corte Costituzionale

Redazione 17/02/20
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L’Ufficio Stampa della Corte costituzionale, con il comunicato stampa 12 febbraio 2020, ha dichiarato l’ illegittimità nei confronti del principio di irrettroattività della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Il deposito della sentenza è previsto nelle prossime settimane.

La questione sottesa

La Corte costituzionale ha esaminato le censure sollevate da alcuni giudici in merito alla retroattività della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cosiddetta Spazzacorrotti, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonchè in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”), la quale ha allargato, ai reati contro la pubblica Amministrazione, le preclusioni previste dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario (recante “Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”), rispetto alla concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione.

E’ stata, quindi, denunciata la mancanza di una disciplina transitoria che ostacoli l’applicazione delle nuove norme ai condannati per un reato commesso in epoca anteriore rispetto all’entrata in vigore della Legge n. 3/2019.

La Corte costituzionale ha dunque rilevato, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, che le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione verrebbero applicate in modo retroattivo, e che tale principio sarebbe stato fino ad ora seguito dalla giurisprudenza, finanche con riferimento alla Legge n. 3 del 2019.

La decisione della Corte Costituzionale

La Corte ha così dichiarato tale interpretazione costituzionalmente illegittima, in riferimento:

-alle misure alternative alla detenzione,

-alla liberazione condizionale,

-al divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione successivo alla sentenza di

-alla condanna.

Tale errata applicazione della nuova legge Spazzacorrotti violerebbe pertanto il combinato disposto degli artt. 25 Cost e 2 c.p.

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