Legge finanziaria 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

Novità 12/01/06
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?Legge 23.12.2005 n? 266 , G.U. 29.12.2005

 

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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 la legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 23 dicembre 2005).

 

Il testo della Finanziaria 2006 ? composto da un solo articolo con ben 612 commi.

 

Queste le principali misure della manovra:

 

  • tagli agli enti locali: modificato il patto di stabilit? interno. La spesa corrente 2006 per le Regioni dovr? essere pari a quella del 2004 meno il 3,8%, mentre per Province e Comuni non dovr? essere maggiore di quella 2004 meno il 6,5%;

     

  • bonus beb?: assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2005 e per i figli dal secondo in su nati o adottati nel 2006. E’ previsto un tetto di reddito di 50.000 euro annui;

     

  • asili nido: le spese sostenute per mandare i figli all’asilo saranno detraibili per il 19% fino ad un massimo di 632 euro annui per ogni figlio;

     

  • costo del lavoro: tagliati dell’1% i contributi sociali a favore dei datori di lavoro. La misura sostituisce l’intervento sull’Irap;

     

  • Banca del Sud: costituita la Banca del mezzogiorno con una spesa di 5 milioni di euro per l’apporto di capitale da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

     

  • frodi finanziarie: per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina ? costituito un fondo alimentato dai depositi dormienti bancari e assicurativi;

     

  • stipendi dei politici: approvata la riduzione del 10% degli stipendi dei parlamentari nazionali ed europei, sottosegretari, sindaci, presidenti di regione e provincia;

     

  • notai: taglio del 20% della parcella del notaio;

     

  • porno tax: istituita un’addizionale del 25% alle imposte sul reddito per chi produce o distribuisce materiale pornografico o che induce alla violenza.

     

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LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

 

(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.211)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1.

 

1. Per l?anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all?articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l?indebitamento all?estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l?anno finanziario 2006.

 

CONDONO ERARIALE:

 

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231.Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilit? dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.

 

232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.

 

233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.

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