Legge di stabilità: semplificazioni in materia societaria

Redazione 14/11/11
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Tra le misure che il Governo ha inserito nel maxiemendamento al disegno di legge di stabilità per il 2012, approvato in via definitiva dalla Camera il 12 novembre, sono presenti una serie di norme tese alla semplificazione in materia societaria. Viene in rilievo, in proposito, l’art. 14 del citato disegno di legge, rubricato «Riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e cittadini», il quale detta alcune disposizioni in materia di controlli societari che riguardano sia le società a responsabilità limitata che le società per azioni.

Quanto alle S.r.l., il comma 13 dell’art. 14 modifica l’art. 2477 c.c. propugnandone un nuovo testo che consenta, in via generale, alle società la nomina nell’atto costitutivo di un sindaco unico (in luogo del collegio sindacale) o di un revisore legale. Tale nomina diviene poi obbligatoria in quelle ipotesi che attualmente impongono la previsione del collegio sindacale. In particolare, ciò accade quando:

a) il capitale sociale della S.r.l. non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (euro 120.000);

b) la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

c) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

d) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435bis c.c., ovvero: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 4.400.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Con riguardo alle S.p.a. si prospetta un’ipotesi analoga, introducendosi all’art. 2397 c.c. una ulteriore disposizione in base alla quale le società che abbiano un capitale sociale inferiore a 1 milione di euro possono statutariamente prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Resta ferma, invece, la composizione necessariamente collegiale dell’organo di controllo per tutte le società per azioni che possiedano un capitale sociale pari o superiore a 1 milione di euro.

Ancora, con l’aggiunta di un comma 4bis all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, si prevede che, nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza ai sensi del medesimo decreto legislativo. In tal senso, gli organi indicati potranno assumere compiti di controllo in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per gli illeciti dipendenti da reato.
Infine, si dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non siano tenute alla nomina del collegio sindacale possano redigere il bilancio secondo uno schema semplificato, rimettendosi ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la individuazione delle voci e della struttura del bilancio semplificato. (Anna Costagliola)

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