Legge di stabilità: riforma degli ordini professionali e società tra professionisti nel maxiemendamento

Redazione 11/11/11
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Nel maxiemendamento alla legge di stabilità trova spazio anche la riforma delle professioni: le misure previste vanno dall’abolizione delle tariffe minime alla liberalizzazione degli ordini fino alla costituzione delle società tra professionisti.

Se con i provvedimenti legislativi adottati questa estate (D.L. 98/2011 e D.L. 138/2011) sia era già provveduto da parte del Governo a dettare le prime regole per la liberalizzazione delle professioni (vedi l’articolo pubblicato su questo sito), allo scopo di adeguare tempestivamente gli ordinamenti alla formazione continua, all’assicurazione obbligatoria e al tirocinio, si prevede ora l’avvio della riforma entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, con decreto del Presidente della Repubblica. Nel maxiemendamento è stato così individuato lo strumento normativo destinato a riformare il sistema ordinistico: non occorrerà una legge ordinaria, con i tempi lunghi di Camera e Senato, per adeguare le leggi professionali ai nuovi standard di disciplina degli ordini professionali, ma sarà sufficiente un decreto del Presidente della Repubblica «emanato ai sensi della legge 400/1988».

Il maxiemendamento prevede, inoltre, la possibilità di costituire società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V del codice civile.

Le nuove norme in materia di società di professionisti non incidono sui modelli societari già previsti, ma si limitano a dettare un quadro di regole riservate a quei professionisti che vogliono svolgere, in via associata, la propria professione.

Con le disposizioni del maxiemendamento si ammette la costituzione di «società fra professionisti» nelle forme previste per le società di persone e per le società cooperative, che avranno il vincolo di far svolgere l’attività professionale esclusivamente da parte dei soci. Accanto ai «soci professionisti» è tuttavia ammessa la presenza anche dei «soci non professionisti», per lo svolgimento di prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Rimane fermo infatti il divieto per i non professionisti di svolgere l’attività professionale, il cui esercizio resta riservato in via esclusiva ai soci professionisti iscritti a Ordini, Albi e Collegi. E’ il cliente a dover designare il nominativo del professionista che dovrà eseguire l’incarico, mentre, in assenza di preferenza scritta, il nominativo lo deciderà la società che dovrà comunicarlo preventivamente. Il maxiemendamento sottolinea anche che la stessa società deve essere iscritta a un Ordine e, quindi, sottoposta, come il singolo, al relativo regime disciplinare.

Inoltre:

a) la società dovrà prevedere anche modalità di esclusione del socio cancellato dall’albo a titolo definitivo;

b) i professionisti potranno partecipare soltanto a una società e saranno tenuti all’osservanza del proprio codice deontologico;

c) si prevede espressamente anche la costituzione di società interprofessionali, costituite cioè per l’esercizio di una pluralità di attività professionali;

d) viene previsto il rinvio ad un regolamento esecutivo, da emanarsi entro sei mesi, per gli aspetti attuativi ed operativi della disciplina.

Un ulteriore punto del maxiemendamento riguarda l’abolizione delle tariffe minime dei professionisti. Già il D.L. 138/2011 aveva previsto la definizione del compenso spettante al professionista all’atto del conferimento dell’incarico, avendosi riguardo, come riferimento, alle tariffe professionali, e anche in deroga alle tariffe stesse. Nel provvedimento in oggetto, invece, le tariffe minime sono abolite del tutto, anche come mero parametro di riferimento per la determinazione dei compensi dei professionisti. Restano, invece, in vigore solo nel caso di mancato accordo scritto tra le parti o nel caso di contenzioso tra le stesse (Anna Costagliola).

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