Lilla Laperuta
La L. 147/2013, legge di stabilità per il 2014, al comma 692, ha previsto la designazione da parte del Comune di un funzionario responsabile del tributo, al quale sono attribuiti “tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso “. Quest’ultima previsione è pienamente innovativa in quanto costituisce, di fatto, una deroga alla regola generale dettata dalla L. 88/2005, che affida la rappresentanza in giudizio nel processo tributario al Sindaco o al dirigente o titolare di posizione organizzativa dei tributi.
In base a quanto sancito dai successivi commi 693 e 694, nell’esercizio dei compiti ad esso attribuiti, il funzionario responsabile può:
a) inviare questionari ai contribuenti;
b) richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti;
c) disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
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